Sulla qualità di socio di s.r.l. ai fini endo-societari
In ambito endo-societario, al fine dell’esercizio dei diritti sociali (nel caso di specie il diritto di accesso alla documentazione sociale), la qualità di socio deve essere attribuita al soggetto il cui atto di acquisto della partecipazione risulta iscritto nel Registro delle imprese.
Le eventuali vicende di invalidità riguardanti i rapporti tra cedente e cessionario delle partecipazioni, relative ai loro rapporti in quanto privati e non in quanto soci, non possono legittimare gli organi sociali a contestare la qualità di socio. L’art. 2740 c.c. reca, infatti, una disciplina “che pare del tutto autonoma rispetto alla generale previsione ex art. 2193 c.c. in tema di efficacia c.d. dichiarativa della pubblicità realizzata tramite il Registro delle imprese”. L’art. 2740 c.c. risulta, dunque, norma volta ad effetti di certezza nell’individuazione dei soci di s.r.l. rispetto ai rapporti endo-societari ed esclude, diversamente da quanto previsto dall’art. 2193 c.c., la rilevanza della prova della conoscenza in capo agli organi sociali del trasferimento non iscritto.
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Diletta Lenzi
Assegnista di ricerca presso l'Università degli Studi di Trento. Cultrice della materia presso l'Università degli Studi di Firenze. Avvocato in Firenze. Già dottore di ricerca presso la Università Ca' Foscari di...(continua)