Sulla revoca cautelare degli amministratori di s.r.l.
Il ricorso in via cautelare per la revoca dell’amministratore di s.r.l. deve considerarsi genericamente ammissibile, a prescindere dall’esercizio dell’azione di responsabilità; la revoca deve dunque considerarsi come misura cautelare idonea ad anticipare gli effetti della sentenza di merito.
Il conflitto di interessi tra amministratore munito di rappresentanza legale e società (presupposto per la sua revoca in via cautelare con conseguente nomina di un curatore speciale, ex art. 78 c.p.c.) si configura solo a fronte di un contrasto tra un interesse della società (es. il diligente adempimento dei doveri gestori) e un interesse extrasociale, personale, dell’amministratore; non invece quando si contestano la soddisfazione di interessi tutti iscrivibili al piano sociale, rispetto ai quali si determina non un conflitto di interessi, ma una controversia di merito sulla lesione o no di quell’interesse. Ancora, il conflitto di interessi non può dedursi dal solo fatto che l’amministratore di cui si chiede la revoca sia anche la legale rappresentante della società.
Le esigenze cautelari devono essere attuali, così venendo meno laddove si ponga rimedio alle doglianze.
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Diletta Lenzi
Assegnista di ricerca presso l'Università degli Studi di Trento. Cultrice della materia presso l'Università degli Studi di Firenze. Avvocato in Firenze. Già dottore di ricerca presso la Università Ca' Foscari di...(continua)