Sulla sussistenza del requisito dell’evocazione in tema di prodotti che contrastano con denominazioni di origine protetta. Il caso “balsamico delicato”.
In tema di denominazioni di origini protette, spetta al giudice nazionale accertare la sussistenza del presupposto dell’evocazione, per tale intendendosi il collegamento che si instaura tra prodotti di apparenza analoga e con denominazioni di vendita che presentino una similarità fonetica e visiva (salvo il caso in cui tale similarità sia dipesa da circostanze fortuite).
L’indagine condotta dal giudice è tesa a chiarire, in primo luogo, se il nome del prodotto incorpora una parte della denominazione protetta; poi se il consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto, sia indotto a pensare, come immagine di riferimento, alla denominazione protetta.
In proposito, la Corte di Giustizia UE ha chiarito che il rischio di confusione (ingenerato dall’affinità dei prodotti nel consumatore medio) non è necessariamente un elemento costitutivo della fattispecie di evocazione, ben potendo quest’ultima ricorrere allorché un operatore del mercato sfrutti indebitamente la rinomanza dell’indicazione geografica protetta.
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Eugenio Sabino
Praticante avvocato, Chiomenti Studio Legale | Cultore della materia in diritto commerciale (corso progredito), Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano | Laurea in Giurisprudenza (con lode), Università...(continua)