7 Giugno 2024

Sull’abuso del pegno di partecipazioni sociali

Se l’attribuzione del diritto di voto in assemblea al creditore pignoratizio costituisce un elemento “connaturale” al pegno di partecipazioni sociali specificamente previsto dall’art. 2352 c.c. e 2471 bis c.c., espressione dello spossessamento della peculiare res data in garanzia, l’eventualità del suo esercizio con finalità diverse da quella della conservazione del valore economico della partecipazione si connota di per sé, quale che sia la giustificazione addotta, come abuso del pegno rilevante ai sensi dell’art. 2793 c.c.

La cessione di azienda stipulata dal legale rappresentante comune delle due società contraenti, con se stesso, é annullabile ai sensi dell’art. 1395 c.c. su iniziativa della rappresentata che non l’abbia validamente ratificato e la causa di invalidità si comunica alla clausola compromissoria in quanto esterna al contratto.

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Maurizio Fusco

Maurizio Fusco

Avvocato dal 2013, é Notaio in Subiaco. Ha conseguito con laude la laurea magistrale in giurisprudenza presso l’università Luiss Guido Carli di Roma, con specializzazione in diritto dell’impresa. Dal 2006 al 2015...(continua)

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