Sull’ambito applicativo dell’art. 1892 c.c.
La notifica dell’atto di appello eseguita presso il procuratore revocato e sostituito in primo grado è nulla e non inesistente e, come tale, suscettibile di sanatoria, con conseguente necessario accoglimento della richiesta di rinnovazione della notifica.
La reticenza dell’assicurato è causa di annullamento negoziale quando si verifichino cumulativamente tre condizioni: 1) che la dichiarazione sia effettivamente inesatta o reticente; 2) che la dichiarazione sia stata resa con dolo o colpa grave; 3) che la reticenza sia stata determinante nella formazione del consenso dell’assicuratore. Deve, quindi, considerarsi inesatta e reticente la dichiarazione resa dagli assicurati “di non aver ricoperto cariche sociali presso società attualmente in stato di fallimento, liquidazione coatta o simili procedure”, quando detta circostanza, pacificamente, non corrisponde al vero. Per quanto concerne l’elemento soggettivo, va rilevato che sussiste il dolo, o comunque la colpa grave, quando il contraente “abbia con coscienza e volontà omesso di riferire all’assicuratore, nonostante gli sia stata rivolta apposita domanda, circostanze suscettibili di esercitare una effettiva influenza sul rischio assicurato”. In particolare è stata dalla giurisprudenza riconosciuta esistente tale condizione psicologica, anche in mancanza di un vero e proprio intento fraudolento, nei casi in cui la divergenza tra la realtà e la dichiarazione resa non potesse essere sfuggita al contraente a causa dell’inequivoca natura delle informazioni richiestegli.
L’onere imposto dall’art. 1892, c.c., all’assicuratore, di manifestare, allo scopo di evitare la decadenza, la propria volontà di esercitare l’azione di annullamento del contratto, per le dichiarazioni inesatte o reticenti dell’assicurato, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto la causa dell’annullamento, non sussiste quando il sinistro si verifichi prima che sia decorso il termine suddetto ed ancora più quando il sinistro si verifichi prima che l’assicuratore sia venuto a conoscenza dell’inesattezza o reticenza della dichiarazione, essendo sufficiente, in tali casi, per sottrarsi al pagamento dell’indennizzo, che l’assicuratore stesso invochi, anche mediante eccezione, la violazione dolosa o colposa dell’obbligo posto a carico dell’assicurato di rendere dichiarazioni complete e veritiere sulle circostanze relative alla rappresentazione
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Giulia Leoni
Senior Associate presso lo studio legale Di Cecco & Associati(continua)