Sull’ammissibilità della consulenza tecnica preventiva a fini conciliativi volta alla riclassificazione di voci del bilancio consolidato
La domanda di consulenza tecnica preventiva a fini conciliativi ex art. 696bis c.p.c. non è ammissibile ogniqualvolta l’accertamento tecnico presupponga la decisione di questioni preliminari tra le parti, come ad esempio l’esatta interpretazione di clausole contrattuali (nella specie, il Tribunale ha dichiarato inammissibile la domanda di consulenza tecnica preventiva volta alla riqualificazione di voci di bilancio, non essendo pacifica tra le parti la possibilità che le stesse potessero essere contestate a seguito di giudizio senza rilievi del revisore contabile).
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Diletta Lenzi
Assegnista di ricerca presso l'Università degli Studi di Trento. Cultrice della materia presso l'Università degli Studi di Firenze. Avvocato in Firenze. Già dottore di ricerca presso la Università Ca' Foscari di...(continua)