Sull’annullabilità della delibera del consiglio di amministrazione di s.r.l.
Fermo restando che l’art. 2388 c.c. si applica anche alle delibere assunte dal CdA di s.r.l., poichè tale norma esprime un principio generale dell’ordinamento circa la sindacabilità delle decisioni dell’organo amministrativo collegiale, la delibera consiliare deve ritenersi invalida quando adottata in violazione del dovere di agire informato, come eventualmente declinato nello statuto.
In particolare, per la formazione della volontà dell’organo collegiale in modo corretto è necessario procedere alla consultazione di tutti i soggetti che lo compongono, e che hanno il diritto-dovere di partecipare alla statuizione collegiale, mentre solo in un secondo momento potrà compiersi legittimamente l’individuazione delle maggioranze raggiunte. L’omessa trasmissione all’amministratore della proposta di delibera da assumere in forma scritta, come previsto dallo statuto sociale, comporta l’invalidità della delibera medesima; a nulla rilevando che prima dello spirare del termine massimo per l’assunzione della decisione si fosse già espressa, in senso favorevole all’adozione della delibera, la maggioranza dei componenti del consiglio.
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Diletta Lenzi
Assegnista di ricerca presso l'Università degli Studi di Trento. Cultrice della materia presso l'Università degli Studi di Firenze. Avvocato in Firenze. Già dottore di ricerca presso la Università Ca' Foscari di...(continua)