Sull’applicabilità della clausola compromissoria statutaria anche agli eredi dei soci defunti, pur se estranei alla società
Costituisce principio pacifico che la clausola compromissoria non è un patto accessorio del contratto nel quale è inserita, ma costituisce un negozio dotato di propria individualità ed autonomia, nettamente distinto dal contratto cui aderisce. Secondo le regole generali di trasferimento delle posizioni giuridiche soggettive, il successore a titolo universale, subentrando in tutti i rapporti giuridici sopravvissuti al venir meno dell’originario titolare, prende automaticamente il posto di questi nel rapporto posto in essere con la stipulazione del negozio compromissorio, anche ove non subentri nel rapporto giuridico controverso compromesso in arbitri, attesa l’autonomia della clausola compromissoria (in questo senso si veda Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7597 del 27/07/1990; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3784 del 22/06/1982; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1525 del 17/09/1970).
L’esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo (atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l’emissione di provvedimenti “inaudita altera parte”), ma impone a quest’ultimo, in caso di successiva opposizione fondata sull’esistenza della detta clausola, la declaratoria di nullità del decreto opposto e la contestuale remissione della controversia al giudizio degli arbitri.
(nel caso di specie il Tribunale ha riconosciuto fondata l’eccezione di compromesso relativa alla richiesta di restituzione di un finanziamento soci da parte di un erede che non era mai entrato a far parte della compagine sociale in ragione della liquidazione della quota a lui spettante iure ereditario).
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Giulia Leoni
Senior Associate presso lo studio legale Di Cecco & Associati(continua)