Sull’art. 1453 c.c. e sulle conseguenze risarcitorie e restitutorie derivanti dalla risoluzione del contratto di affitto d’azienda.
L’art. 1453 c.c., nell’attribuire al contraente adempiente la facoltà di optare tra l’adempimento o la risoluzione del contratto, offre alla parte, che con la domanda di adempimento abbia inizialmente interesse al suo mantenimento, la possibilità – a fronte di un inadempimento che, nel prolungarsi del giudizio, perdura o si aggrava – di rivedere la propria scelta, passando alla domanda di risoluzione per inadempimento, al fine di vedere rimosso l’assetto di interessi disposto con il negozio.
A fronte della risoluzione del contratto di affitto d’azienda, al Tribunale spetta solo la decisione in ordine all’imputabilità dell’inadempimento, che costituisce l’elemento fondante del giudizio di responsabilità, e dunque il presupposto dell’accoglimento della domanda di risarcimento dei danni.
Anche che nei contratti a prestazioni corrispettive la pronuncia costitutiva di risoluzione per inadempimento fa venir meno la causa giustificatrice delle attribuzioni patrimoniali già eseguite, conseguentemente comporta anche l’insorgenza, a carico di ciascun contraente, dell’obbligo di restituzione della prestazione ricevuta, indipendentemente dall’imputabilità dell’inadempimento (Cass. Sez. 2 – , Ordinanza n. 28381 del 28/11/2017), così come “ In tema di risoluzione del contratto per inadempimento, la facoltà di “mutatio libelli” di cui all’art. 1453, comma 2, c.c. si estende alla domanda consequenziale e accessoria di restituzione, purché la stessa sia stata proposta contestualmente o, in ogni caso, nel medesimo grado di giudizio rispetto alla domanda risolutoria” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15461 del 26/07/2016)
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Giulia Leoni
Senior Associate presso lo studio legale Di Cecco & Associati(continua)