Sull’azione revocatoria ordinaria di conferimento di ramo d’azienda
Possono essere dichiarati inefficaci e quindi revocati, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2901 c.c., gli atti con cui, in esecuzione di un aumento di capitale sociale deliberato e sottoscritto, veniva conferito alla S.r.l. un ramo d’azienda della S.p.a. unica socia e l’atto successivo di cessione delle quote rappresentative dell’intero capitale della S.r.l. dalla S.p.a. a colui che risultava amministratore unico di entrambe le società. Invero, il negozio di conferimento di beni in natura deve indubbiamente riguardarsi come atto di disposizione e, segnatamente, quale atto traslativo a titolo oneroso, dacché comporta il trasferimento dei beni che ne formano oggetto dal patrimonio del conferente a quello della società conferitaria, che è soggetto terzo ben distinto dalle persone dei soci.
Al fine dell’accoglimento dell’azione revocatoria occorre provare: la titolarità di un credito, seppure contestato, nei confronti dell’autore dell’atto di disposizione; l’eventus damni come maggiore difficoltà o incertezza nella esazione del credito; il consilium fraudis – la piena consapevolezza in capo alla debitrice della portata lesiva degli atti di disposizione; l’accertamento dell’elemento soggettivo anche a carico del terzo beneficiario.