Sull’efficacia della clausola di liquidation preference non inserita nello statuto sociale
La clausola di liquidazione preferenziale (cd. “liquidation preference clause“) inserita in un accordo di investimento – e non replicata in alcuna disposizione statutaria – ha efficacia esclusivamente tra i sottoscrittori dell’accordo di investimento nel quale è stata inserita e non è opponibile, all’interno della società, ai soci non aderenti, nell’ambito della distribuzione dell’attivo di liquidazione, non avendo trovato tale clausola di liquidazione preferenziale collocazione nello statuto sociale; il bilancio finale di liquidazione che non abbia correttamente individuato il riparto dell’attivo ai soci deve essere dichiarato invalido.
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Fabiano Belluzzi
Abilitato all'esercizio della professione forense e specializzato in diritto societario, fusioni e acquisizioni. LL.M candidate.(continua)