Sussistenza della titolarità della partecipazione al fine della proponibilità di una domanda arbitrale
Qualora lo statuto di una società preveda una clausola compromissoria per la devoluzione a un collegio arbitrale di qualsivoglia controversia dovesse insorgere tra i soci e la società, è irrilevante che alla data della proposizione dell’azione monitoria l’attore abbia ceduto la propria partecipazione, poiché ciò che rileva ai fini dell’applicabilità della clausola compromissoria è che la qualità di socio sussistesse al momento del rapporto giuridico e non al momento della proposizione della domanda.