Sviamento di clientela e concorrenza sleale
La protezione di interessi quali da un lato la tutela della libertà di concorrenza, dall’altro lo svolgimento delle capacità professionali dell’ex dipendente impone di non considerare tout court vietato al concorrente rivolgersi, nella sua nuova attività, anche ai clienti e fornitori conosciuti in relazione alla attività svolta precedentemente, essendo invece sanzionabile il comportamento di chi utilizzi per il procacciamento di clientela notizie e dati riservati del concorrente. Ed invero con riguardo allo sviamento di clientela, che venga posto in essere utilizzando notizie sui rapporti con i clienti di altro imprenditore, acquisite nel corso di pregressa attività lavorativa svolta alle sue dipendenze, la configurabilità di concorrenza sleale, ai sensi dell’art. 2598 n.3 c.c., deve essere riconosciuta ove quelle notizie, ancorché normalmente accessibili ai dipendenti, siano per loro natura riservate in quanto non destinate ad essere divulgate al di fuori dell’azienda.
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Giovanni Battista Barillà
Professore Associato di Diritto commerciale presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Bologna, Avvocato in Bologna, è autore di articoli e monografie in materia di diritto commerciale...(continua)