Sviamento di clientela e concorrenza sleale dell’ex dipendente
Rassegnate le dimissioni e venuta meno l’operatività dell’art. 2105 c.c., in assenza di un patto di non concorrenza ai sensi dell’art. 2125 c.c. all’ex dipendente non è vietato lo svolgimento di atti in concorrenza con l’ex datore di lavoro. L’ex dipendente è sottoposto alle medesime regole, di concorrenza leale e di correttezza professionale, imposte a qualunque altro operatore di mercato, salvo il divieto di utilizzare informazioni acquisite durante il rapporto di lavoro, non altrimenti ricavabili e non riferite alle capacità professionali dell’ex dipendente.