L’assemblea dei soci di S.p.A. è legittimata a deliberare solo sugli argomenti esplicitamente previsti dall’ordine del giorno
La circostanza che un determinato potere dell’assemblea sia ad essa conferito direttamente dalla legge non implica che esso non debba essere indicato specificatamente nell’ordine del giorno contenuto nell’avviso di convocazione dell’assemblea medesima; il potere dell’assemblea di deliberare su un dato argomento è, infatti, comunque condizionato dalla previsione di quell’argomento nell’ordine del giorno e solo tale inserimento legittima l’assemblea ad assumere una determinata decisione. Allorquando il legislatore ha ritenuto di derogare alla previsione generale dell’inserimento di un determinato argomento (e, quindi, di una determinata deliberazione) lo ha fatto espressamente: è il caso, ad es., della deliberazione concernente la responsabilità degli amministratori che può essere assunta in occasione della discussione del bilancio, anche se non è indicata nell’elenco delle materie da trattare, quando si tratta di fatti di competenza dell’esercizio cui si riferisce il bilancio (art. 2393 secondo comma c.c.).
In definitiva, la previsione di legge che attribuisce un determinato potere all’organo assembleare non può supplire alle carenze dell’ordine del giorno. Pertanto, la circostanza che la deliberazione di rinunzia all’azione di responsabilità sia prevista dall’art. 2393 c.c. (peraltro, contornata da specifiche cautele) implica la necessità che della possibilità che l’assemblea assuma quella deliberazione deve essere fatta espressa (e non implicita o generica) menzione nell’ordine del giorno contenuto nell’avviso di convocazione.
Non è la discussione assembleare che legittima l’assemblea a deliberare su un dato argomento, ma è l’indicazione dell’argomento nell’ordine del giorno che legittima l’assemblea a discutere e, poi, a deliberare su di esso.