Abuso di pegno di partecipazioni sociali
L’abuso della cosa data in pegno previsto dall’art. 2793 c.c. rimanda alla violazione da parte del creditore garantito dell’obbligo di custodia della cosa e del divieto del suo uso con modalità eccedenti le esigenze della sua conservazione previste dagli articoli 2790 e 2792 c.c. che, ove l’oggetto del pegno sia la posizione giuridica complessa derivante dalla partecipazione sociale, si traducono nel divieto di esercizio delle prerogative del creditore pignoratizio in violazione dell’obbligo di conservazione del suo valore inteso come porzione corrispondente del patrimonio sociale. Se, quindi, l’attribuzione del diritto di voto in assemblea al creditore pignoratizio costituisce un elemento “connaturale” al pegno di partecipazioni sociali specificamente previsto dall’art. 2352 c.c. e 2471 bis c.c., espressione dello spossessamento della peculiare res data in garanzia, l’ eventualità del suo esercizio con finalità diverse da quella della conservazione del valore economico della partecipazione si connota di per sé, quale che sia la giustificazione addotta, come abuso del pegno rilevante ai sensi dell’art. 2793 c.c.
Lo squilibrio contrattuale nell’abuso di dipendenza economica e nella disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari
L’abuso di dipendenza economica, di cui all’art. 9 L. n. 192/1998, è una nozione indeterminata il cui accertamento postula l’enucleazione della causa concreta della singola operazione che il complessivo regolamento negoziale realizza, dovendosi porre l’attenzione sul momento genetico in cui i diritti e gli obblighi “squilibrati” vengono pattuiti, perché è in quel momento che la mancanza di reali alternative economiche sul mercato può costringere il contraente debole a subire un regolamento negoziale iniquo.
Accertata la sussistenza di una situazione di dipendenza economica, la condotta di “abuso” s’identifica in una condotta arbitraria contraria a buona fede, ovvero nella intenzionalità di una vessazione perpetrata sull’altra impresa, in vista di fini esulanti dalla lecita iniziativa commerciale retta da un apprezzabile interesse dell’impresa dominante ed esclusivamente volti ad appropriarsi del margine di profitto altrui.
L’inadempimento delle pattuizioni (equilibrate o magari squilibrate, ma per altra causa) non costituisce una condotta rilevante ai fini dell’abuso di dipendenza economica, in quanto non rappresenta l’attuazione di un regolamento contrattuale iniquo ab origine, ma la violazione dell’obbligo di buona fede contrattuale ex art 1375 c.c. (Nel caso di specie, il Tribunale ha escluso che l’imposizione unilaterale di un termine di preavviso per l’esercizio del diritto di recesso, non previsto nel contratto e considerato inadeguato dalla controparte, integrasse un abuso di dipendenza economica).
Nella disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari, l’art. 62 d.l. 1/2012 (oggi abrogato) vieta l’imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose (che sono tali quando ad esse non corrisponde una controprestazione di proporzionata importanza) e di condizioni extracontrattuali e retroattive, le quali, in quanto pattuite dopo le originarie pattuizioni, sono pregiudizievoli se interferiscono con la parte del rapporto che è stata già eseguita. L’onere della prova della ingiustificata gravosità è, secondo le regole ordinarie del processo, a carico della parte che vuol far valere l’illiceità delle condizioni.
Brevetto per invenzione o per modello industriale: tutele. Fra contraffazione (per interferenza) per equivalenti e concorrenza sleale
Ai sensi dell’articolo 52 comma 3 bis del D.lvo n. 30/2005, modificato dal D.lvo n. 131/2010, in tema di contraffazione di brevetti per invenzioni industriali posta in essere per equivalenti, il Giudice, nel determinare l’ambito della protezione conferita dal brevetto, non deve limitarsi ad interpretare il tenore delle rivendicazioni alla luce della descrizione e dei disegni, bensì deve contemperare l’equa protezione del titolare con la ragionevole sicurezza giuridica dei terzi e, quindi, deve considerare ogni elemento che sia sostanzialmente equivalente ad uno di quelli indicato nelle rivendicazioni. Per far ciò, il Giudice può avvalersi di varie metodologie finalizzate ad accertare l’equivalenza della soluzione inventiva, come il verificare se la realizzazione contestata permetta di raggiungere il medesimo risultato finale adottando varianti prive del carattere di originalità.
L’originalità manca se le varianti sono ovvie alla luce delle conoscenze in possesso del tecnico medio del settore che si trovi ad affrontare il medesimo problema. Il Giudice non può attribuire rilievo alle intenzioni soggettive del richiedente del brevetto, sia pur ricostruite storicamente attraverso l’analisi delle attività poste in essere in sede di procedimento amministrativo diretto alla concessione del brevetto.
La Corte di legittimità (v. Cass. Civ. n. 2977/2020), in particolare, ha fatto applicazione del principio, di elaborazione giurisprudenziale tedesca, secondo il quale sintomo della contraffazione per equivalenti è proprio l’ovvietà o non originalità della soluzione sostitutiva adottata dal contraffattore rispetto alla soluzione brevettata, tenendo conto alle conoscenze medie del tecnico del settore.
L’equivalenza sussiste ove la variante realizzativa adottata risulti per il tecnico medio del settore ovvia, e, dunque, non originale, per ottenere la stessa soluzione al problema tecnico risolto dall’invenzione, non assumendo, invece, rilievo alcuno le limitazioni volontarie delle rivendicazioni introdotte dal titolare del brevetto nel corso della procedura di brevettazione (la cosiddetta “file history”). Del resto [anche la giurisprudenza di merito (v. ad es. Trib. Milano 20 settembre 2018), facendo applicazione del criterio del c.d. triple test, ha ritenuto la contraffazione per equivalenti in un caso in cui due determinati prodotti a confronto (nella specie, farmaci), svolgevano la medesima funzione, agivano con lo stesso modus operandi e, infine, ottenevano il medesimo risultato, e ciò in quanto il trovato sospettato di interferenza suggeriva soluzioni sostitutive prive di originalità, attuative degli elementi essenziali originali e caratteristici dell’idea brevettata, e, quindi, ovvie per il tecnico del ramo. L’illecito in commento, invece, deve essere escluso quando la soluzione del problema tecnico sia raggiunta con un meccanismo che, pur determinando identiche prestazioni funzionali, operi con mezzi strutturali diversi.
In materia di competenza funzional-territoriale in applicazione dei principi generali regolatori degli istituti della domanda riconvenzionale e della connessione, stante il sopravvenuto venir meno della inderogabilità della competenza territoriale prevista dal citato art. 120 c. III CPI per effetto della caducazione dell’obbligatorietà dell’intervento del P.M, il giudice della domanda principale può conoscere, nel medesimo processo, della domanda riconvenzionale che sia connessa alla prima per l’oggetto oltre che per il titolo.
Comportamenti idonei a comportare abuso di posizione dominante
Un comportamento astrattamente lecito può, in taluni casi, costituire una condotta ingiustificatamente discriminatoria e comportare abuso di posizione dominante in virtù [ LEGGI TUTTO ]