Contraffazione per equivalenti e responsabilità processuale aggravata
La contraffazione per equivalenti estende la la protezione accordata al brevetto al di là del tenore letterale delle rivendicazioni, fino a ricomprendervi le imitazioni non integrali del trovato protetto nelle quali permane la stessa idea inventiva e l’insegnamento fondamentale.
Poiché la domanda di risarcimento del danno per responsabilità processuale aggravata ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ. può essere formulata esclusivamente, sia per “l’an” che per il “quantum”, innanzi al giudice investito del procedimento per il quale si pretende dedurre tale responsabilità e poiché la proposizione di detta domanda non importa alcuna alterazione dell’oggetto della lite, in ipotesi di esecuzione della sentenza di primo grado, iniziata e compiuta senza normale prudenza, l’istanza risarcitoria può e deve essere proposta nel corso del giudizio di appello senza che sia opponibile alcuna preclusione.
La resistenza dell’appellata all’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza non rientra fra le condotte sanzionate dall’art. 96 cod. proc. civ. e non risulta idonea, ad abundantiam, ad integrare in generale un abuso dello strumento processuale.
Non è possibile riconoscere alcun risarcimento del danno sulla base dell’art. 9, co. 7 della Direttiva Enforcement, non essendo tale norma stata recepita attraverso il d. lgs. 140/06.
Duplicazione di giudizi cautelari e abuso del processo
La condotta di una parte che proponga la medesima domanda cautelare ad autorità giudiziarie diverse, insistendo, sulla base dei medesimi fatti lesivi, per l’accoglimento della domanda, persino dopo l’emissione da parte del giudice, preventivamente adito, di un [ LEGGI TUTTO ]
Decreto ingiuntivo nei confronti degli obbligati in solido e abuso dello strumento processuale
Si configura come abuso dello strumento processuale l’aver azionato lo stesso credito con più domande giudiziali (nella specie, ricorsi monitori) nonostante il carattere di omogeneità delle posizioni giuridiche delle parti opponenti, parti processuali dell’unico rapporto dedotto nel ricorso monitorio. Ciò non può tuttavia scalfire l’ammissibilità della domanda giuziale contenuta nei ricorsi monitori, potendo spiegare rilevanza soltanto sotto il profilo delle spese processuali. Le conseguenze delle condotte abusive in sede processuale non esulano, infatti, da quelle espressamente disciplinate dagli art. 91 e ss c.p.c. [ LEGGI TUTTO ]
Risoluzione del contratto di associazione in partecipazione e abuso dello strumento processuale
Il c.d. “abuso dello strumento processuale” è configurabile solo laddove vi siano gli estremi di una condotta propriamente di “mala fede” o comunque colpevolmente “temeraria”.