Competenza sulle controversie in materia di accertamento dei crediti concorsuali verso una società cooperativa in liquidazione coatta amministrativa
La domanda risarcitoria proposta nei confronti di una società cooperativa in liquidazione coatta amministrativa è inammissibile ai sensi degli artt. 52 e 93 l.fall. – applicabili alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, con i previsti adattamenti, in virtù del richiamo contenuto all’art. 201 l.fall. –, che riservano la trattazione delle controversie in materia di accertamento dei crediti concorsuali al procedimento di verificazione dello stato passivo nell’ambito della procedura concorsuale, precludendone la cognizione al giudice ordinario (nel caso di specie una società consortile aveva proposto dinnanzi alle Sezioni specializzate del Tribunale un’azione risarcitoria nei confronti di una società cooperativa in liquidazione coatta amministrativa).
Improcedibilità della domanda di accertamento del credito in pendenza della procedura preventiva prevista dal D.lgs.159/2011
Quando viene disposta nei confronti di un consorzio la procedura di prevenzione ai sensi del D.lgs. n. 159/2011 e si applica, in relazione all’accertamento del passivo, l’art. 52 del citato decreto, i crediti di terzi devono essere accertati in conformità con gli art. 57 e ss., e, poiché la misura di prevenzione è volta a regolare, successivamente all’accertamento del passivo e del piano di pagamento, lo stato dei crediti vantati da terzi nei confronti di società sottoposte a misure di prevenzione antimafia – essendo, inoltre, tale procedura concorsuale alternativa al fallimento – è improcedibile la domanda di accertamento del credito vantata davanti al giudice civile secondo le norme del rito ordinario di cognizione. Inoltre, l’improcedibilità della domanda di parte attrice comporta sia l’assorbimento della riconvenzionale diretta all’accertamento del credito nei confronti di controparte sia il trasferimento dell’azione avanti al giudice penale secondo le modalità previste dal d.lgs. n. 159/2011 – e non l’ immediata realizzazione di una delle ipotesi di inefficacia del sequestro giudiziario previste dall’art. 669 novies c.p.c.
Le spese per operazioni esorbitanti dall’oggetto sociale non comportano responsabilità verso la società se imputate a saldo di crediti degli amministratori
L’eventuale sussistenza di un rapporto di lavoro con la società non osta al riconoscimento della qualifica di co-amministratore di fatto in presenza dei presupposti di esercizio continuativo, sistematico e in autonomia delle funzioni [ LEGGI TUTTO ]