Efficacia della delibera assembleare invalida ai soli fini di cui all’art. 2377, comma 8, c.c.
L’invalidità accertata incidenter tantum – ai soli fini di cui all’art. 2377, comma 8, c.c. – della delibera assembleare successiva a quella impugnata, non è idonea a privarla in via generale della efficacia sua propria, essendo tale valutazione idonea solo ad eliderne la valenza per così dire sanante rispetto alla invalidità della delibera impugnata.
Accertamento incidentale della nullità di una delibera
E’ ammissibile l’accertamento incidentale della nullità di una delibera assembleare non direttamente impugnata dalla parte, a condizione che il richiedente ne abbia interesse. La parte deve provare che l’accertamento della nullità sia funzionale alla decisione delle domande che costituiscono l’oggetto immediato ed effettivo del processo.