Diritto di controllo del socio di s.r.l. sulla società controllata: perimetro e limiti
Il socio di s.r.l. non può esercitare il diritto conoscitivo di cui all’art. 2476, co. 2, c.c. se non nei confronti della società cui direttamente partecipa, alla quale sola può rivolgere le sue richieste, dunque non può ravvisarsi un diritto del socio della partecipante alla ispezione materiale diretta (accesso) presso la partecipata di questa. Tuttavia, le concrete attività di gestione della controllante, sulla quale il socio ha diritto di sorveglianza ex art. 2476, co. 2, c.c., includono lo svolgimento di attività che si riverberano e si correlano con quelle della controllata (e ciò ancor più quando vi è un rapporto di direzione e coordinamento), sì che anche il diritto di sorveglianza ex art. 2476, co. 2, c.c. del socio della controllante necessariamente si amplia e, quanto alla documentazione, si estende a quella ragionevolmente necessaria ovvero in concreto esaminata/utilizzata per l’esercizio delle proprie funzioni dall’organo amministrativo della società soggetta al potere di ispezione e conseguentemente da reputarsi nella materiale disponibilità giuridica della stessa, nella necessaria coincidenza fra poteri di gestione e poteri di controllo di una società di capitali.
I soci titolari di diritti particolari non hanno diritto a conoscere tutta la documentazione della controllata, avendo essi diritto a conoscere solo quella funzionale all’esercizio dei loro diritti e al controllo della gestione della controllante di cui sono soci, quindi entro i limiti in cui per l’esercizio della propria gestione la controllante disponga/debba disporre di documenti della controllata.
Diritto di ispezione del socio di s.r.l. e concorrenza sleale
Il diritto del socio non amministratore di ricevere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare i libri sociali e la documentazione gestoria previsto dall’art. 2476, co. 2, c.c. ha natura potestativa e ha la finalità di consentire al socio di avere contezza della gestione affinché possa esercitare ulteriori diritti e facoltà, fra i quali, ad esempio, l’esperimento di eventuali azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori, il diritto di recesso e il diritto di voto. Non è un diritto esercitabile soltanto al fine di tutelare gli interessi della società, ma anche interessi individuali del socio, il quale non ha nemmeno l’onere di esprimere il motivo per il quale la potestà ispettiva è esercitata. Nondimeno, il diritto previsto dall’art. 2476, co. 2, c.c. deve essere esercitato nei limiti della correttezza e degli obblighi collaborativi che devono connotare i rapporti sociali, cosicché deve essere contemperato con l’interesse della società al buon funzionamento dei suoi apparati amministrativi e alla tutela delle informazioni riservate. Sotto il primo profilo, la società richiesta dell’ispezione deve essere messa in condizione dal socio di poter individuare la documentazione da mettere a disposizione, posto che una generica istanza comporterebbe la necessità di dover rintracciare documentazione così vasta ed imprecisata da sottrarre in modo improprio risorse alla normale gestione dell’impresa. Sotto il secondo profilo, il ragionevole contemperamento degli interessi può giustificare l’oscuramento di certi dati o l’imposizione di determinate modalità di accesso da parte del giudicante in sede contenziosa, ad esempio esclusivamente mediante professionisti e con imposizione ai medesimi di un vincolo di segretezza e divieto di consegna dei documenti.
La comunanza di clientela che caratterizza il rapporto di concorrenza è data non già dall’identità soggettiva degli acquirenti dei prodotti delle due imprese, bensì dall’insieme dei consumatori che sentono il medesimo bisogno di mercato e, pertanto, si rivolgono a tutti i prodotti che quel bisogno sono idonei a soddisfare. La sussistenza di tale requisito, inoltre, va verificato anche in una prospettiva potenziale, essendo necessario esaminare se l’attività delle imprese, considerata nella sua naturale dinamicità, consenta di configurare, quale esito di mercato fisiologico e prevedibile, sul piano temporale e geografico e, quindi, su quello merceologico, l’offerta dei medesimi prodotti, ovvero di prodotti affini o succedanei. In quest’ottica, è irrilevante che gli imprenditori siano posti su anelli diversi della catena produttiva, posto che ciò che conta è il bisogno che spinge il cliente a rivolgersi ai prodotti, per cui può anche venire in rilievo il conflitto potenziale tra soggetti che agiscono su differenti strati della produzione ma attingono al medesimo bacino d’utenza.
Il ritardo nell’esercizio del diritto di accesso alla documentazione del socio non amministratore di s.r.l. determina una lesione dei relativi diritti – primo tra tutti quello di agire in giudizio denunciando possibili irregolarità gestorie –, che se non dovesse essere sanata con provvedimento immediato, attendendosi l’esito di un eventuale giudizio di merito, sarebbe destinata a perpetrarsi, con estrema difficoltà di tutela per equivalenti, considerata la natura non patrimoniale del diritto di cui all’art. 2476, co. 2, c.c. Da ciò discende che il requisito del periculum in mora sia di per sé connaturato all’esigenza di controllo del socio rispetto alla concreta evoluzione delle vicende sociali, esigenza che sarebbe inevitabilmente frustrata dai tempi del giudizio ordinario.
La tutela cautelare del diritto del socio di s.r.l. a essere informato sull’andamento della società
Il diritto di ispezione e controllo del socio di s.r.l. sull’operato dell’organo amministrativo ex art. 2476, co. 2, c.c. è un diritto potestativo attribuito al socio indipendentemente dall’entità della sua partecipazione nella compagine sociale. La ratio è quella di permettere al socio un certo controllo dell’amministrazione sociale e di offrirgli gli strumenti per poter consapevolmente esercitare i propri diritti amministrativi di socio. Tale diritto è quindi autonomo ed esercitabile in funzione di qualsivoglia prerogativa spettante al socio, senza che il socio richiedente sia tenuto a esplicitare il fine per il quale egli intende esercitare il diritto di controllo.
L’esercizio del diritto di accesso, essendo manifestazione di un potere di controllo individuale e inerente alla qualifica di socio, nel caso in cui il socio sia comproprietario di una quota non compete esclusivamente al rappresentante comune, ma può essere riconosciuto anche al singolo comproprietario.
Le sole limitazioni all’esercizio del diritto sono da individuarsi nelle condotte contrarie a buona fede e correttezza, per cui il socio chiede l’accesso a documentazione non per fini strettamente informativi, ma al solo scopo di ostacolare l’attività sociale, da ciò conseguendo che sulla società che intenda provare il carattere meramente emulativo dell’esercizio del diritto di accesso da parte del socio grava un particolare onere probatorio che include la fornitura di elementi a sostegno del dedotto comportamento abusivo del socio. Mentre al socio, per ottenere tutela cautelare, è sufficiente fornire sommario fondamento alla deduzione dell’ostacolo o dell’impedimento frapposto della società all’esercizio di quel diritto, la società, se vuole legittimamente insistere nel diniego, deve fornire elementi – quanto meno a livello di fumus boni iuris – a sostegno del dedotto comportamento abusivo del socio, trattandosi appunto di fatto che circoscrive o addirittura elide il diritto altrui.
Il mancato tempestivo esercizio del diritto di accesso preclude al socio di esercitare in modo consapevole i propri diritti di socio e di controllo sulla gestione societaria, oltre che di valutare l’opportunità di esercitare il proprio diritto di reazione nei confronti dell’operato dell’organo gestorio.
L’amministratore di s.r.l. ha accesso diretto a tutta la documentazione sociale
Il diritto amministrativo concesso al socio non amministratore di s.r.l. ex art. 2476, co. 2, c.c. dà per scontata l’appartenenza in iure a chi amministra la società di simili, ed ancor più intensi, diritti, in quanto diretti artefici di quegli affari, nonché redattori e custodi di quei libri e documenti. Infatti, a differenza di quanto accade per il socio, il quale, per accedere alla documentazione di interesse, deve interagire necessariamente con l’organizzazione sociale, l’amministratore ha accesso diretto a tutta la documentazione sociale.
L’art. 2476, co. 2, c.c. riconosce ai soci di s.r.l. che non partecipano all’amministrazione il diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare i libri sociali e i documenti relativi all’amministrazione. Detta disposizione riconosce ai soci un diritto potestativo di controllo, attuabile nelle forme del pieno accesso all’intera documentazione sociale, a prescindere dalla entità della partecipazione al capitale sociale, il cui esercizio non è subordinato alla ricorrenza di esigenze e di interessi particolari e rispetto al quale il soggetto passivo si trova in situazione di soggezione, ossia nella situazione di dover soggiacere alla richiesta di accesso formulata dal socio, il quale non è neppure tenuto ad indicare i motivi per i quali l’esercizio della potestà in questione venga fatta valere.
Devono ritenersi illegittime le richieste di informazioni avanzate per perseguire finalità contrastanti con l’interesse della società, ossia quelle richieste di informazioni che appaiano palesemente avanzate al fine di pregiudicare la società e secondo modalità che possano comportare ostacolo alla gestione dell’impresa collettiva.
Limiti del diritto di accesso ai documenti sociali e società in stato di liquidazione
Il diritto del socio non amministratore di ricevere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare i libri sociali e la documentazione gestoria previsto dall’art. 2476, secondo comma, c.c. ha natura potestativa e ha la finalità di consentire al socio di avere contezza della gestione, affinché possa esercitare ulteriori diritti e facoltà, fra i quali, ad esempio, l’esperimento di eventuali azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori, il diritto di recesso e il diritto di voto.
Non si tratta quindi di un diritto esercitabile soltanto al fine di tutelare gli interessi della società, ma anche interessi individuali del socio, il quale non ha nemmeno l’onere di esprimere il motivo per il quale la potestà ispettiva è esercitata.
Nondimeno, il diritto previsto dall’art. 2476, secondo comma, c.c. non è privo di limitazioni, in quanto deve essere esercitato nei limiti della correttezza e degli obblighi collaborativi che devono connotare i rapporti sociali, cosicché deve essere contemperato con l’interesse della società al buon funzionamento dei suoi apparati amministrativi e alla tutela delle informazioni riservate.
Sotto il primo profilo, la società richiesta dell’ispezione deve essere messa in condizione dal socio di poter individuare la documentazione da mettere a disposizione, posto che una generica istanza comporterebbe la necessità di dover rintracciare documentazione così vasta ed imprecisata da sottrarre in modo improprio risorse alla normale gestione dell’impresa.
Sotto il secondo profilo, il ragionevole contemperamento degli interessi può giustificare l’oscuramento di certi dati o l’imposizione di determinate modalità di accesso da parte del giudicante in sede contenziosa, ad esempio esclusivamente mediante professionisti e con imposizione ai medesimi di un vincolo di segretezza e divieto di consegna dei documenti.
Anche la richiesta di notizie circa l’attività liquidatoria rientra nell’ambito del diritto previsto dall’art. 2476, secondo comma c.c., ed il fatto che il socio possa essere informato rispetto a taluni aspetti specifici della gestione non esclude il suo diritto ad ottenere una compiuta informazione rispetto all’intera attività svolta dal liquidatore.
Per quanto concerne il requisito del periculum in mora, va osservato che esso risulta essere connaturato al diritto di ispezione riconosciuto al socio, posto che il protrarsi ingiustificato del diniego di accesso alla documentazione fa emergere il pericolo che ai soci possa essere irrimediabilmente impedito di contrastare con gli strumenti a loro disposizione l’eventuale mala gestio degli amministratori.
Limiti al diritto di controllo dei soci sulla gestione
Il diritto del socio che non partecipa all’amministrazione ad esercitare il controllo sulla gestione della S.r.l., anche per il tramite dell’accesso ai documenti, non può pregiudicare il diritto della società a mantenere la riservatezza su dati sensibili, che il socio potrebbe utilizzare contro di lei. Il rischio di una strumentalizzazione del diritto di accesso è più evidente quando il socio è in posizione di potenziale concorrenza, perché opera nel medesimo settore. Il diritto alla consultazione della documentazione sociale ed alla estrazione di copia dei documenti può, infatti, essere limitato – salvo concretizzare il bilanciamento caso per caso – attraverso il “mascheramento preventivo dei dati presenti nella documentazione”, quali, ad esempio, i dati relativi ai nominativi di clienti e fornitori (sostituiti da una simbologia che consenta la riconciliazione dei dati) che, se divulgati, potrebbero dare luogo ad uno svantaggio in termini di concorrenza ai danni della società partecipata dallo stesso socio ricorrente.
Invero, nel contemperamento degli interessi contrapposti, appare necessario tutelare anche quello della società resistente a mantenere riservate, rispetto al socio che opera per società concorrenti quelle informazioni che possono attribuire sul mercato alla società un certo vantaggio competitivo o comunque quelle informative attinenti all’assetto sociale che se rese note alla società concorrenza possono portare detrimento.
Tali cautele si pongono, peraltro, anche in linea con la stessa tutela dei soci onde evitare situazioni negative alla Società partecipata, pur riconoscendo il diritto al socio stesso di accesso alla documentazione societaria.
Occorre dunque sempre bilanciare il diritto “individuale” della gestione sociale, cui è preordinato il diritto del socio ex art. 2476 c.c. secondo comma, con il diritto della società a mantenere riservate alcune informazioni strategiche per lo sviluppo del proprio business, laddove alle esigenze di controllo del socio si contrappongano non pretestuose esigenze di riservatezza fatte valere dalla società.
Insussistenza del diritto di accesso alla documentazione sociale a favore del socio receduto
Il diritto del socio non amministratore di S.r.l. di accedere alla documentazione sociale ex art. 2476, comma 2, c.c. presuppone, in capo al richiedente, la qualità di socio (non amministratore) e, pertanto, non sussiste in capo al socio che abbia già esercitato il diritto di recesso dalla società.
La natura recettizia della dichiarazione di recesso comunicata dal socio, alla stregua di quanto previsto dall’art. 1334 c.c., è produttiva di effetti immediatamente nel momento in cui entra nella sfera di conoscenza della società e non al termine della procedura di modificazione definitiva della compagine sociale, consistente nella liquidazione della quota mediante acquisto della stessa da un socio o da un terzo. Pertanto, quando la manifestazione di volontà del socio recedente viene portata a conoscenza della società, il socio receduto si trasforma in un mero creditore nei confronti della società per il rimborso della quota e, conseguentemente, perde la propria legittimazione ad esercitare il diritto di controllo previsto dall’art. 2476, comma 2, c.c.
Il socio recedente è comunque tutelato dalla possibilità, prevista dall’art. 2476, comma 3, c.c., di richiedere al Tribunale la nomina di un esperto che, tramite relazione giurata, proceda alla determinazione del valore della quota al medesimo spettante.
Il diritto di controllo del socio non amministratore di s.r.l.
A norma dell’art. 2476 c.c., i soci che non partecipano all’amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all’amministrazione. L’accesso riconosciuto al socio non amministratore è diritto incondizionato avente natura potestativa rispetto al quale il soggetto passivo si trova in situazione di soggezione, ovvero nella situazione di dover soggiacere alla richiesta di accesso formulata dal socio il quale non è neppure tenuto ad indicare i motivi per i quali l’esercizio della potestà in questione venga fatta valere, motivi che possono astrattamente riguardare la tutela degli interessi della società medesima a fronte di possibili condotte gestorie illecite, nel quadro delle responsabilità degli amministratori verso la società stessa, ovvero riguardare anche la tutela di interessi del socio medesimo.
L’art. 2476, co. 2, c.c. prevede una potestà espressione stessa dello status di socio, con la conseguenza che, non essendo prescrittibile detto status, non può reputarsi suscettibile di prescrizione la potestà (o facoltà) che è sua tipica espressione in ambito gestorio. Infatti, il diritto del socio all’informazione e alla consultazione della documentazione societaria, quale strumento essenziale con cui si realizza il controllo sulla gestione dell’impresa, non può ritenersi soggetto ad alcun limite temporale, potendo essere esercitato in ogni momento, per tutto il periodo in cui perdura il rapporto associativo. La potestà riconosciuta al socio può reputarsi immeritevole di tutela solo ove esercitata in modo abusivo ed in malafede, ovvero in modo tale da pregiudicare gli interessi sociali e secondo modalità che possano comportare ostacolo alla gestione dell’impresa collettiva.
L’esercizio del diritto di accesso non può essere inibito per il semplice fatto che il socio eventualmente sia già a conoscenza di determinate vicende sociali, permanendo il suo concreto interesse ad avere precisa contezza della documentazione che dette vicende rappresenta.
Quanto al presupposto del periculum in mora, va considerato che il ritardo nel permettere l’esercizio del diritto di accesso determina, hic et nunc, la lesione della facoltà di controllo riconosciuta al socio, lesione che se non dovesse essere sanata con provvedimento immediato, attendendosi l’esito di eventuale giudizio di merito, sarebbe destinata a perpetrarsi, con assoluta impossibilità di tutela per equivalenti. In effetti, il requisito del periculum in mora risulta di per sé connaturato all’esigenza di controllo del socio rispetto alla concreta evoluzione delle vicende sociali, esigenza che sarebbe inevitabilmente frustrata dai tempi del giudizio ordinario.
Procedimento cautelare per la consegna al socio della documentazione societaria
In un procedimento cautelare ex att. 700 c.p.c. e 2476, comma 2, c.c., instaurato dal socio nei confronti dell’amministratore unico per la consegna della documentazione societaria, il c.d. fumus boni iuris è rappresentato dal diritto del socio di avere accesso alla documentazione societaria, di visionare la stessa presso i locali della sede sociale (ovvero presso lo studio del commercialista che la detiene nell’ipotesi in cui ivi sia domiciliata la compagine) e, ove ritenuto opportuno, di prenderne consegna con modalità telematiche ovvero con quelle della estrazione delle copie cartacee (salvo sostenere i relativi costi); il c.d. periculum in mora è integrato dall’ingiustificato rifiuto dell’amministratore di far fronte alle legittime richieste dell’istante che conduce a fondare il convincimento che possano essere state attivate condotte volte alla spoliazione ovvero al depauperamento della società e, di riflesso, al detrimento del valore della partecipazione societaria dell’istante.
Diritto del socio non amministratore di s.r.l. di consultare la documentazione sociale
L’art. 2476, co. 2, c.c. prevede espressamente il diritto in capo al socio non amministratore di s.r.l. di accedere alla documentazione sociale, quale manifestazione di un potere di controllo in capo ai singoli soci, in collegamento con la loro legittimazione all’esercizio dell’azione sociale di responsabilità e, più in generale, a garanzia della facoltà dei soci non amministratori di verificare il corretto e fisiologico svolgimento dell’attività gestoria.
Quanto alle modalità dell’esercizio del diritto riconosciuto ex lege, al socio spetta di ricevere informazioni sullo svolgimento dell’attività della società resistente e il diritto di consultare i libri sociali e la documentazione attinente all’amministrazione della società, non invece il diritto a procedere autonomamente ad atti di ispezione, sicché l’esercizio del diritto di cui all’art. 2476, co. 2, c.c. presuppone necessariamente la collaborazione degli organi sociali o dei professionisti preposti alla conservazione delle scritture contabili.
In generale, l’esercizio del diritto di consultazione deve essere improntato al principio della buona fede, rappresentante canone generale nell’esecuzione del contratto sociale e al quale deve essere ricondotto altresì l’esercizio del diritto in discussione.