Natura unilaterale recettizia della dichiarazione con cui il socio comunichi l’esercizio del diritto di recesso
La dichiarazione con cui il socio eserciti il proprio diritto di recesso convenzionale ha natura unilaterale recettizia ed è, pertanto, destinata a produrre effetti allorquando giunge a conoscenza del destinatario. La previsione statutaria di una successiva deliberazione del consiglio di amministrazione o dell’assemblea che operi come condizione di efficacia non muta la configurazione del recesso come negozio unilaterale, corrispondente al diritto potestativo di uscire dalla società o di rinunciare o di conservare lo stato derivante dal rapporto giuridico nel quale il socio è inserito.
Se così è – trattandosi di dichiarazione unilaterale recettizia destinata a produrre effetti allorquando giunge a conoscenza del destinatario, che mai è stata seguita da una revoca – la condizione di efficacia deve ritenersi verificata con l’adozione di delibera di accettazione del recesso da parte del CDA, restando del tutto irrilevante una eventuale precedente delibera di segno opposto.
Rifiuto del recesso esercitato dal socio di cooperativa
Il recesso del socio di società cooperativa costituisce negozio unilaterale che lo statuto della società può sottoporre alla condizione dell’approvazione del consiglio di amministrazione, con la conseguenza che, in caso di rifiuto di provvedere o di diniego assoluto ed immotivato, detta condizione si considera avverata, perché il suo mancato avveramento è dipeso da causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario. Una motivazione in ordine al diniego del recesso è necessaria in ragione della possibilità di esercizio di controllo giurisdizionale sulle ragioni del diniego medesimo.
Accettazione del recesso del socio per facta concludentia
Il recesso del socio di una società cooperativa, anche in assenza di una formale delibera di accettazione, è valido ed efficace, là dove la società lo accetti per facta concludentia (nel caso di specie, la società cooperativa convenuta [ LEGGI TUTTO ]