Accordo di cessioni reciproche di partecipazioni sociali e pretesa restitutoria dei finanziamenti soci
L’accordo negoziale con cui i paciscenti intendano definire tutti i rapporti inerenti alle partecipazioni in due società di famiglia con cessioni reciproche di partecipazioni sociali e regolamentazione non solo dei rapporti tra soci, ma anche di tutti i rapporti e i diritti, attivi e passivi, inerenti al rapporto di ciascun socio con ciascuna società riguarda anche i crediti per la restituzione di finanziamenti effettuati dai precedenti soci a favore della società, atteso che i soci cedenti hanno autorizzato le società a sostituire ad esse i soci cessionari in tutti i rapporti pendenti nei confronti delle società. Ne deriva che alcuna pretesa creditoria per restituzione di finanziamenti infruttiferi effettuati a favore della società dai precedenti soci può essere riconosciuta.
Promessa del fatto del terzo: opzione di acquisto e di vendita non vincolante
L’accordo tra due società, a loro volta socie al 50% di una holding, contenente specifici impegni e indicazioni programmatiche per l’assegnazione delle attività del gruppo in seguito al progetto di scissione [ LEGGI TUTTO ]
Cessione di quote e patto di non concorrenza
L’espressa menzione del carattere “essenziale” di una clausola non produce automaticamente l’effetto di attribuire ad un’eventuale violazione del obbligo ivi contenuto la valenza di condizione risolutiva del contratto, posto che il carattere “essenziale” [ LEGGI TUTTO ]
Natura transattiva di un accordo e nullità della transazione
Per stabile se un accordo intercorso tra due o più parti abbia natura transattiva, ciò che rileva è l’esistenza di una res dubia, la finalità conciliativa dell’accordo e la conseguente concessione di reciproci benefici, come emerge dalla definizione del contratto di transazione data dall’art. 1965 c.c. e come costantemente affermato dalla giurisprudenza. Non rileva, invece, il nomen iuris dato dalle parti all’accordo.
In merito all’eventuale nullità di un negozio transattivo, la giurisprudenza di legittimità ha ermeneuticamente stabilito la piena validità di una transazione avente quale base un contratto nullo, specificando che vi è nullità della sola transazione relativa ad un contratto con causa illecita.