La non acquistabilità a titolo originario del diritto d’autore mediante possesso. La tutela autorale del doppiaggio
Il possesso del corpus mechanicum non è idoneo a fondare l’acquisto a titolo originario del diritto di proprietà autorale ivi prodotto il quale, per la sua immaterialità, non si presta ad un godimento esclusivo.
Il diritto del doppiatore sorto in costanza di licenza permane nel suo patrimonio anche ove il diritto di riproduzione del film venga meno.
Distinzione tra opera fotografica e semplice fotografia e titolarità dei relativi diritti di natura patrimoniale
Gli aspetti di originalità e creatività che risultano indispensabili per riconoscere alle fotografie la piena protezione di cui all’ art. 2 l. aut. debbono trascendere la buona tecnica fotografica, ma trasmettere emozioni che vadano oltre i soggetti o gli oggetti ritratti e, in definitiva, esprimere in modo assolutamente caratteristico ed individualizzante la personalità dell’autore.
Alla qualificazione delle immagini fotografiche come semplici fotografie e non come opere dell’ingegno consegue che tutti i diritti di carattere patrimoniale ad esse inerenti sorgono in capo al committente in modo automatico e non in via derivativa.