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13 Marzo 2015

Clausola simul stabunt simul cadent e giusta causa di revoca dell’amministratore

Con riferimento alla clausola simul stabunt simul cadent, qualora le dimissioni della maggioranza dei componenti il consiglio di amministrazione siano esplicitamente giustificate sulla base di un grave inadempimento del restante amministratore (delegato), si applicano analogicamente le regole in tema di revoca dell’amministratore.

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Danno da false informazioni al mercato e dovere di agire informati

Il pregiudizio subito dall’investitore che, a causa di false comunicazioni diffuse al mercato, abbia acquistato e conservato dei warrant a prezzo gonfiato rispetto all’effettivo valore del titolo, va qualificato come “danno diretto” perché incide sul patrimonio del singolo che non agisce in qualità di socio, ma di terzo estraneo alla società.

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22 Gennaio 2014

Revoca della delega di attribuzioni. Clausola simul stabunt simul cadent

La revoca della delega è un atto di organizzazione insindacabile giustificato dall’alterazione, per qualsiasi motivo e indipendentemente dall’esistenza di una giusta causa, del rapporto fiduciario tra i membri del consiglio di amministrazione, con conseguente attribuzione allo stesso consiglio delegante della possibilità di recava, o di limitazione, della delega ad nutum e senza preavviso. Deve escludersi che possa trovare applicazione analogica, in caso di revoca della delega, l’art. 2383, co. 3, c.c., che prevede, in caso di revoca senza giusta causa, il diritto al risarcimento del danno.

 

 

22 Gennaio 2014

Revoca della delega all’amministratore delegato: natura giuridica e disciplina. Limiti all’applicazione della clausola simul stabunt simul cadent.

La delega delle attribuzioni del consiglio di amministrazione ad uno dei suoi membri non puó considerarsi come un mandato, né equipararsi ad una delega di tipo amministrativo, trattandosi piuttosto di un’ipotesi tipica di autorizzazione con cui si attribuisce ad uno dei soggetti già investito dei poteri di amministrazione dell’ente sociale, quale componente dell’organo collegiale, la facoltà di esercitare da solo tali poteri.

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