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22 Maggio 2014

Revoca cautelare dell’amministratore di s.r.l.

Il presupposto della revoca cautelare, vale a dire l’esistenza di gravi irregolarità potenzialmente dannose per la società, è senz’altro integrato dalla gestione, da parte dell’amministratore, del principale affare della società in conflitto d’interessi non dichiarato.

5 Novembre 2013

Bene venduto dalla società all’amministratore di srl e rappresentanza generale

Qualora una srl abbia venduto al proprio amministratore una autovettura, dovrà allegare eventuali limitazioni relative alla assunta carenza di poteri, tenendo presente la norma di cui all’art. 2475 bis c.c. che richiede la prova del dolo del terzo.

1 Ottobre 2013

Azione di responsabilità ex art 146 l.fall.: onere probatorio

L’azione di responsabilità ex art. 146 l.fall. presuppone il concorso di due indefettibili condizioni: 1) la violazione dell’obbligo di adempiere, con la necessaria diligenza, gli obblighi imposti dalla legge e dell’atto costitutivo a tutela della compagine sociale e dei creditori sociali; 2) l’esistenza di un danno causalmente imputabile al comportamento negligente posto in essere dagli amministratori. Orbene, in applicazione degli ordinari canoni probatori che sovraintendono il processo civile, appare incontrovertibile che graverà sull’istante l’onere di dimostrare la sussistenza di siffatti presupposti. Più precisamente graverà sulla curatela l’onere di provare, giusta il disposto dell’art. 2697 c.c., sia la violazione dei doveri e degli obblighi di derivazione pattizia o legale legati alla assunzione dell’incarico da parte dell’amministratore sia l’esistenza di precipue voci di danno eziologicamente riconducibili alla inosservanza dei suddetti obblighi e doveri.
Potendosi configurare un’inversione dell’onere della prova solo quando l’assoluta mancanza ovvero l’irregolare tenuta delle scritture contabili rendano impossibile al curatore fornire la prova del predetto nesso di causalità (cfr. Cass. n. 7606/11). [Nel caso di specie dalla stessa relazione del consulente della curatela si evince l’insussistenza di tale ipotesi posto che risulta che la società ha tenuto i libri contabili fino alla data in cui è cessata ogni attività e l’esame della documentazione fornita alla curatela si è rivelato idonea alla ricostruzione della gestione degli affari e del movimento degli affari della società, il che basta ad escludere la possibilità di ricorrere al criterio residuale della differenza attivo-passivo, con la conseguente necessità di provare il danno]