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La revoca cautelare dell’amministratore di s.r.l. in caso di gravi irregolarità nella gestione

Lo strumento di cui all’art. 2476, co. 3, c.c. può essere azionato in presenza di gravi irregolarità gestorie e, secondo il dettato letterale del comma, in funzione di cautela sui generis rispetto alla azione risarcitoria di responsabilità, esercitabile anche dal socio per la società. Lo strumento può essere azionato anche in via anticipatoria rispetto alla mera revoca meritale dell’amministratore. Nell’uno e nell’altro caso il presupposto è necessariamente quello della sussistenza in fumus di gravi irregolarità gestorie commesse dall’amministratore in revoca, e quindi del fumus boni iuris della commissione da parte di lui di atti contrari ai suoi doveri. È estranea alla materia la diversa area della mera giusta causa, che invece pertiene al rapporto fiduciario fra compagine e amministratore, e costituisce, in linea di principio, materia riservata alla autonomia decisionale dei soci.