Il giudice non può ordinare l’iscrizione della pronuncia di mero accertamento della cessazione dell’amministratore sociale
La pronuncia giudiziale con la quale si accerta e dichiara che un soggetto è cessato dalla carica di amministratore di società rappresenta un provvedimento di mero accertamento [ LEGGI TUTTO ]
Natura dell’azione di responsabilità esercitata dal curatore fallimentare.
L’azione sociale, anche se esercitata dal curatore fallimentare, ha natura contrattuale, in quanto trova la sua fonte nell’inadempimento dei doveri imposti agli amministratori dalla legge o dall’atto costitutivo, ovvero nell’inadempimento dell’obbligo generale di vigilanza o dell’altrettanto generale obbligo di intervento preventivo e successivo. [ LEGGI TUTTO ]
Ricorso ex art. 700 c.p.c. per accesso alla documentazione sociale da parte di amministratore di s.r.l.
L’art. 2476, comma secondo, c.c., che stabilisce i diritto di accesso del socio alla documentazione sociale si riferisce esclusivamente esclusivamente al socio che non partecipi all’amministrazione della società e non può invece in alcun modo riguardare il diritto di accesso alla propria documentazione che la società o un suo amministratore voglia far valere nei confronti di chi in ipotesi la detenga.
Cessazione dell’attività di impresa, condotte concorrenziali e obblighi di conservazione dell’integrità del patrimonio sociale
La sussistenza di una situazione di concorrenzialità tra due o più imprenditori presuppone il contemporaneo esercizio di una medesima attività industriale o commerciale in un ambito territoriale anche solo potenzialmente comune; ne consegue che non vi può essere concorrenza se una delle due imprese ha formalmente o di fatto cessato, definitivamente, la propria attività. [ LEGGI TUTTO ]
Responsabilità degli amministratori di s.r.l. per condotte distrattive
La responsabilità ex art. 2476 c.c. degli amministratori di s.r.l. nei confronti della società stessa ha natura contrattuale. [ LEGGI TUTTO ]
Violazione del divieto di concorrenza ex art. 2390 c.c., gratuità della carica gestoria e determinazione del compenso da parte del giudice
Ai fini della violazione del divieto di concorrenza, ex art. 2390 c.c., è necessario fare riferimento all’attività effettivamente e concretamente svolta dalla società, non rilevando esclusivamente le attività enunciate all’interno dell’atto costitutivo nel contesto dell’oggetto sociale. Inoltre, il rapporto concorrenziale deve essere concreto, includendo tutti gli aspetti qualificanti delle attività imprenditoriali coinvolte, nonché attuale, ovvero se potenziale deve fondarsi sulla ragionevole e prevedibile circostanza che in futuro l’attività potenzialmente concorrenziale abbia una proiezione evolutiva tale da porla, per l’appunto, in concorrenza con la società. [ LEGGI TUTTO ]
Insindacabilità nel merito delle scelte di gestione dell’amministratore e responsabilità dei direttori generali
Il giudizio sulla diligenza dell’amministratore nell’adempimento del proprio mandato non può investire le scelte di gestione, o le modalità e circostanze di tali scelte, ma solo l’omissione di quelle cautele, verifiche e informazioni preventive normalmente richieste per una scelta di quel tipo, operata in quelle circostanze e con quelle modalità.
La valutazione sulla responsabilità dell’amministratore non attiene al merito delle scelte imprenditoriali da lui compiute. La sua responsabilità ben può discendere, però, dal rilievo che le modalità stesse del suo agire denotano la mancata adozione di quelle cautele, o la non osservanza di quei canoni di comportamento, che il dovere di diligente gestione ragionevolmente impone, secondo il metro della normale professionalità, a chi è preposto ad un tal genere di impresa, ed il cui difetto diviene perciò apprezzabile in termini di inesatto adempimento delle obbligazioni su di lui gravanti.
La disciplina prevista per la responsabilità degli amministratori si applica ai direttori generali esclusivamente se la posizione apicale di tale soggetto all’interno della società, sia o meno un lavoratore dipendente, sia desumibile da una nominale formale da parte dell’assemblea o anche del consiglio di amministrazione, in base ad apposita previsione statutaria. In particolare, l’art. 2396 c.c. non contiene alcuna definizione di direttore generale legata al contenuto intrinseco delle mansioni, con la conseguenza che la responsabilità di un tale soggetto non può che essere ricollegata alla sua posizione apicale all’interno della società che deve essere necessariamente desunta dal dato formale della nomina da parte dell’assemblea od anche da parte del consiglio di amministrazione, in base ad apposita previsione statutaria, che indichi i compiti demandati.
D’altra parte, proprio perchè il legislatore non ha inteso fornire alcuna indicazione sulla mansioni svolte dal direttore generale, con la conseguenza che esse devono ricavarsi dall’atto di nomina, non è configurabile alcuna interpretazione estensiva o analogica che consenta di allargare lo speciale ed eccezionale regime di responsabilità di tale figura ad altre ipotesi, salva la ricorrenza dei diversi presupposti dell’amministratore di fatto.
Azione di responsabilità ex art. 2476 c.c. ed azione sociale di responsabilità ex art. 2394 c.c.
L’azione sociale di responsabilità ex art. 2476, III co., c.c., ha natura contrattuale. Essa, infatti, origina dall’inadempimento dei doveri imposti agli amministratori dalla legge o dall’atto costitutivo, ovvero dall’inadempimento dell’obbligo generale di vigilanza e di intervento preventivo e successivo; obblighi tutti che [ LEGGI TUTTO ]
Competenza del Tribunale delle Imprese sulla azione di responsabilità ex art. 146 comma 2 l.f. e sulla domanda di pagamento del compenso di un ex amministratore di una società
L’ azione di responsabilità esercitata dal curatore ex art. 146, comma 2, l. fall. cumula in sé le diverse azioni previste dagli artt. 2393 e 2394 c.c. ed è quindi di competenza del Tribunale delle Imprese.
E’ infondata l’eccezione di carenza di legittimazione attiva [ LEGGI TUTTO ]
Responsabilità degli amministratori e criterio della differenza fra attivo e passivo fallimentare.
Il ricorso al criterio della differenza fra attivo e passivo fallimentare quale parametro per la liquidazione equitativa del danno provocato dall’amministratore è legittimo quando siano stati individuati una serie di comportamenti illeciti posti in essere dall’amministratore stesso, ma la precisa quantificazione delle loro conseguenze dannose non appaia possibile in ragione dell’inattendibilità complessiva delle scritture contabili (a sua volta imputabile alla condotta dell’amministratore). [fattispecie relativa a fatti verificatisi anteriormente all’introduzione del terzo comma dell’art. 2486 c.c., disposta dall’art. 378, comma 2, D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14]