Sequestro conservativo dei beni di proprietà dell’amministratore per presunti atti di mala gestio
Per la concessione di un provvedimento cautelare è richiesta la coesistenza di due requisiti: quello del fumus boni juris e quello del periculum in mora, intesi -il primo- come dimostrazione della verosimile esistenza del credito per cui si agisce, essendo infatti sufficiente, in base ad un giudizio necessariamente sommario, la probabile fondatezza della pretesa creditoria, e -il secondo- come [ LEGGI TUTTO ]
Intenzionalità dell’atto dannoso e responsabilità del socio
Ai sensi del settimo comma dell’art. 2476 c.c. sono altresì solidamente responsabili con gli amministratori i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi, a prescindere dal fatto che ciò sia avvenuto in forza di un potere loro attribuito per legge o per statuto ovvero semplicemente di fatto ed anche solo in via occasionale. L’intenzionalità, cui fa riferimento la norma, deve essere interpretata quale consapevolezza dell’antigiuridicità dell’atto dannoso e con accettazione, quindi, del rischio che da tale condotta possano derivare danni alla società, ai soci ed ai terzi; quindi, ai fini della sussistenza della responsabilità in capo al socio non amministratore, è sufficiente che egli abbia deciso ed autorizzato e quindi abbia concorso al compimento dell’atto, nonostante avesse la consapevolezza della sua contrarietà a norme o a principi generali dell’ordinamento giuridico, con l’accettazione che da tale condotta possano derivare danni.
Responsabilità dell’amministratore per l’esclusione della società da bandi di gara causata dai propri precedenti penali non dichiarati
È responsabile verso la società per violazione dell’obbligo di diligenza l’amministratore che, all’atto della nomina, ometta di comunicare l’esistenza di precedenti penali a proprio carico, quando questi ultimi precludano di diritto alla società stessa di partecipare a bandi di gara per le attività da essa stessa svolte in via principale (prestazione di servizi a pubbliche amministrazioni).
Azione di responsabilità: oneri di allegazione e prova
La società è tenuta ad allegare l’inadempimento dell’amministratore agli obblighi di carica, nonché a provare il danno attuale e concreto cagionato al patrimonio sociale, mentre grava in capo all’amministratore convenuto l’onere di dimostrare l’avvenuto adempimento.
L’errata contabilizzazione delle fatture da emettere rivela una condotta di mala gestio dell’amministratore
In virtù dei principi contabili OIC, la voce di bilancio “fatture da emettere” può essere riferita solo a ricavi da conseguire nell’esercizio successivo come risultato di prestazioni o servizi erogati e non ancora pagati. Non è invece ammissibile che sia utilizzata per appostare somme [ LEGGI TUTTO ]
Azione di responsabilità e onere della prova
Con riferimento alla responsabilità ex art. 2476 c.c., l’inadempimento, da parte degli amministratori di società di capitali, degli obblighi imposti dalla legge o dall’atto costitutivo, non può essere desunto da una scelta di gestione (in quanto frutto di una decisione di natura imprenditoriale, ontologicamente connotata da rischio – art. 41, 1° comma, Cost.), ma dal modo [ LEGGI TUTTO ]
Prelievi di denaro da parte dell’amministratore e redazione del bilancio d’esercizio
Responsabilità dell’amministratore di diritto per le condotte tenute dall’amministratore di fatto
L’amministratore di diritto è responsabile dei danni che terzi, ingeritisi nella gestione della società come pretesi amministratori di fatto, senza alcun controllo o ostacolo da parte dell’amministratore di diritto, abbiano causato alla società stessa. L’aver – consapevolmente e coscientemente – omesso i necessari controlli a tutela degli interessi della società, ovvero il non aver evitato il verificarsi di danni che si aveva l’obbligo, per quanto imposto dalla legge o dall’atto costitutivo, di evitare, equivale a commetterli; ciò senz’altro si verifica nel caso di omissione di interventi impeditivi nei confronti di chi si sapeva si stesse ingerendo nella gestione sociale come preteso amministratore di fatto.
Impugnazione della delibera di approvazione del bilancio e compromettibilità in arbitri delle vicende riguardanti la materia del bilancio
Le norme dirette a garantire la chiarezza e la precisione del bilancio di esercizio sono inderogabili, sicché la loro violazione rende illecita, ovvero nulla, la delibera di approvazione a prescindere dal tipo di condotta tenuta dalle parti. [ LEGGI TUTTO ]
Azione di responsabilità spettante al socio e al terzo nelle S.p.A. e nelle S.r.l.
È legittimato il terzo, anche dopo il fallimento della società, all’esperimento dell’azione (di natura aquiliana) ex art. 2395 c.c. per ottenere il risarcimento dei danni subiti nella propria sfera individuale, in conseguenza di atti dolosi o colposi compiuti dall’amministratore, solo se questi siano conseguenza immediata e diretta del comportamento denunciato e non il mero riflesso del pregiudizio che abbia colpito l’ente, ovvero il ceto creditorio per effetto della cattiva gestione, dovendosi proporre, altrimenti, l’azione contrattuale di cui all’art. 2394 cod. civ., esperibile, in caso di fallimento della società, dal curatore, ai sensi dell’art. 146 della legge fall.
Risulta applicabile la disciplina di cui all’art. 2395, benché dettata con riferimento agli amministratori di Spa, anche nel caso di analoghe azioni promosse dal socio o dal terzo nei confronti di amministratori (ancorché cessati) di altri tipi di società, ivi comprese quelle di persone.
Ai fini della configurabilità della fattispecie di cui all’art. 2393 c.c. non è richiesto un comportamento degli amministratori volontariamente diretto contro i singoli soci o i terzi, ma l’esistenza di un danno patrimoniale subito direttamente da parte di costoro in conseguenza di atti dolosi o colposi degli amministratori, assumendo rilievo il profilo psicologico come espressione della mera volontarietà dell’atto illecito ovvero come mancata attenzione e diligente cura nel compiere -o nel non astenersi dal compiere- un atto contrario alla legge o all’atto costitutivo.
In tema di azione individuale spettante al terzo (o al socio) di cui all’art. 2395 c.c. è richiesta la prova in base a conferente allegazione che costui abbia sofferto un danno diretto al proprio patrimonio o più in generale alla propria sfera giuridico-patrimoniale, in conseguenza della condotta dolosa o colposa degli amministratori. Ove viceversa il danno incida sul patrimonio sociale il pregiudizio per il singolo socio o per il singolo terzo è solo un effetto indiretto e riflesso del danno alla società e si è pertanto al di fuori della previsione in oggetto. Nello specifico, costituiscono condotte in relazione alle quali difetta il carattere del danno diretto p.es. quelle degli amministratori che abbiano impedito il conseguimento di utili ovvero abbiano danneggiato il patrimonio della società e reso impossibile la liquidazione delle quote sociali.
È irrilevante che il danno sia stato arrecato dagli amministratori nell’esercizio delle loro funzioni e nello svolgimento dei loro incarichi ovvero al di fuori delle loro incombenze ed è altresì irrilevante la circostanza che l’atto lesivo sia stato eventualmente compiuto nell’interesse della società o a vantaggio della stessa; infatti la formulazione dell’art. 2476, 6° comma, c.c. dimostra che, ai fini della sua applicazione, rileva esclusivamente l’incidenza diretta del danno, ascrivibile agli amministratori, sul patrimonio o sulla sfera personale dei singoli soci o dei terzi.