L’azione sociale di responsabilità nella s.r.l.; l’amministratore di fatto
L’azione sociale di responsabilità di cui all’art. 2476, co. 3 c.c., ha natura contrattuale, derivando dall’inadempimento dei doveri imposti agli amministratori dalla legge o dall’atto costitutivo, ovvero dall’inadempimento dell’obbligo generale di vigilanza o dell’altrettanto generale obbligo di intervento preventivo e successivo. Ne consegue che, mentre sulla società attrice grava l’onere di dimostrare la sussistenza delle violazioni agli obblighi (che costituiscono obbligazioni di mezzi e non di risultato), il pregiudizio sofferto e il nesso eziologico tra l’inadempimento e il danno, incombe, per converso, sull’amministratore l’onere di dimostrare la non imputabilità a sé del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell’osservanza dei doveri e dell’adempimento degli obblighi posti a suo carico.
L’accettazione del mandato gestorio comporta per l’amministratore l’obbligo di attivarsi affinché i beni e le risorse di pertinenza della società vengano destinati al perseguimento dei fini sociali e non siano in altro modo distratti o distolti. Inoltre, per gli amministratori di s.r.l., al pari di quelli di s.p.a., è richiesta non la generica diligenza del mandatario di cui all’art. 1710 c.c., cioè quella tipizzata nella figura dell’uomo medio, ma quella desumibile in relazione alla natura dell’incarico ed alle specifiche competenze, cioè quella speciale diligenza prevista dall’art. 1176, co. 2, c.c. per il professionista. Pertanto, non vale ad escludere la responsabilità per i danni derivanti da mala gestio invocare la natura meramente formale della carica di amministratore o asserire di aver ottemperato alle istruzioni di terzi, rappresentando, piuttosto, tale aspetto manifestazione di una negligente esecuzione del contratto. Anzi, l’inerzia dell’amministratore di diritto, l’omesso espletamento delle attività di controllo e la mancata opposizione alla distrazione di risorse sociali da parte di terzi fondano di per sé la responsabilità dell’amministratore, essendo il medesimo gravato dal dovere di preservare l’integrità del patrimonio sociale e la destinazione dello stesso all’attività di impresa. Ne consegue che il cosiddetto amministratore di comodo (o “testa di legno”) non può invocare tale sua posizione, per essere ritenuto indenne da responsabilità conseguente ad atti di mala gestio compiuti o, comunque, non impediti dal medesimo. Infatti, anche in presenza di un co-amministratore di fatto vale il principio di portata generale secondo cui in ogni caso gli amministratori sono solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza di atti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose.
La figura dell’amministratore di fatto ricorre quando un soggetto, pur non essendo formalmente investito della carica, si ingerisce nell’amministrazione dell’ente, esercitando di fatto i poteri concernenti la gestione della società. Più specificamente, la figura dell’amministratore di fatto sussiste, laddove ricorrano le seguenti condizioni: (i) assenza di una valida investitura assembleare; (ii) attività espletata in via continuativa e non meramente occasionale; (iii) esercizio di funzioni riservate agli amministratori di diritto; (iv) autonomia decisionale rispetto agli amministratori di diritto. È amministratore di fatto chi, da solo o insieme all’amministratore di diritto, gestisce la società, in assenza di un valido titolo ed esercitando sistematicamente un potere analogo a quello spettante agli amministratori di diritto.
L’azione sociale di responsabilità degli amministratori: natura e oneri conseguenti
L’azione sociale di responsabilità degli amministratori di società di capitali ha natura contrattuale, trovando la sua fonte nell’inadempimento dei doveri imposti agli amministratori dalla legge o dall’atto costitutivo, ovvero nell’inadempimento dell’obbligo generale di vigilanza o dell’altrettanto generale obbligo di intervento preventivo e successivo.
La norma di cui all’art. 2476 c.c. struttura una responsabilità degli amministratori in termini colposi, tanto emergendo chiaramente sia dal richiamo alla diligenza quale criterio di valutazione e di ascrivibilità della responsabilità (richiamo che sarebbe in contrasto con una valutazione della stessa in termini oggettivi) sia dalla circostanza che la medesima disposizione codicistica consente all’amministratore di andare esente da responsabilità, fornendo la prova positiva di essere immune da colpa.
La responsabilità risarcitoria dell’amministratore va riconnessa non ad una qualunque condotta illecita od omissione delle cautele ed iniziative dovute per legge e per statuto, ma solo a quelle condotte di mala gestio che, oltre ad integrare violazione degli obblighi gravanti sull’amministratore in forza della carica rivestita, risultino, altresì, foriere di danni per il patrimonio sociale.
Azione di responsabilità del curatore verso gli amministratori: diligenza dovuta e onere della prova
La mala gestio degli amministratori deve essere valutata sulla scorta del criterio della diligenza dovuta dal mandatario, anche indipendentemente dalla violazione di specifiche disposizioni di legge o di singole clausole statutarie. Ne consegue che il profilo della violazione deve essere valutato alla stregua del parametro della diligenza mostrata nell’apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi alla operazione da intraprendere, così da non esporre l’impresa a perdite altrimenti prevedibili.
Grava sul curatore l’onere di fornire la prova della ricorrenza di quelle condotte che denotano l’inosservanza del dovere di diligenza, oltre che l’onere della prova dell’esistenza del danno, del suo ammontare e della riconducibilità dello stesso al comportamento illegittimo dell’amministratore; grava, per contro, sul convenuto l’onere di riscontrare la non ascrivibilità dell’evento dannoso alla propria condotta, mediante la prova dell’osservanza dei doveri e dell’adempimento degli obblighi imposti dalla legge.
Il mancato rinvenimento delle scritture contabili o comunque la non regolare tenuta della contabilità potrebbe giustificare, ma non con modalità automatiche, la conseguenza che gli amministratori possano rispondere della differenza tra l’attivo e il passivo accertato in sede fallimentare, dovendosi verificare se non sia possibile individuare lo specifico danno causalmente riconducibile alle violazioni dai medesimi posti in essere nella gestione dell’ente. Una volta precisato se la mancanza o la irregolare tenuta delle scritture contabili renda difficile per il curatore la quantificazione e una prova precisa del danno riconducibile agli inadempimenti accertati in capo all’amministratore, è consentito allo stesso invocare a proprio vantaggio la disposizione dell’art. 1226 c.c. richiedendo al giudice di provvedere alla quantificazione del danno operando riferimento, in via equitativa, allo sbilancio patrimoniale della società quale registrato nell’ambito della procedura concorsuale, purché siano indicate in tali ipotesi le ragioni che rendono plausibile il ricorso a detto criterio avuto riguardo alle specifiche circostanze del cose concreto.
Legittimazione dell’ex amministratore all’impugnazione della delibera consiliare
In materia di impugnazione delle delibere consiliari deve escludersi che la perdita della carica di amministratore renda improcedibile l’azione proposta da quest’ultimo, tenuto anche conto che l’eventuale cessazione dell’incarico potrebbe dipendere da causa non imputabile alla sua volontà, come nel caso di revoca o di cessazione per scadenza del mandato. Del resto, nemmeno per l’impugnazione delle delibere assembleari da parte degli amministratori l’art. 2378 c.c. esige il mantenimento della carica di questi ultimi fino alla fine del giudizio e, dunque, evidentemente ciò deve valere per l’impugnazione delle delibere consiliari.
Nel procedimento che abbia ad oggetto l’impugnazione di una deliberazione assembleare sostituita da una nuova deliberazione manca l’interesse ad agire dell’attore poiché, anche qualora l’impugnazione fosse accolta, questa non potrebbe avere alcun effetto per via della già avvenuta sostituzione in ambito endosocietario.
Non è compromettibile in arbitri la controversia avente ad oggetto anche l’impugnazione della deliberazione di approvazione del bilancio di società, atteso che le norme dirette a garantire i relativi requisiti non solo sono imperative ma, essendo dettate, oltre che a tutela dell’interesse di ciascun socio ad essere informato dell’andamento della gestione societaria al termine di ogni esercizio, anche dell’affidamento di tutti i soggetti che con la società entrano in rapporto, i quali hanno diritto a conoscere la situazione patrimoniale e finanziaria dell’ente, trascendono l’interesse del singolo ed attengono, pertanto, a diritti indisponibili.
Azione sociale di responsabilità e azione dei creditori sociali promosse dal curatore fallimentare
L’art. 146 l.f. prevede che le azioni di responsabilità contro gli amministratori e i componenti degli organi di controllo siano esercitate dal curatore previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori. Nel quadro normativo di riferimento, anche per le S.r.l. fallite al curatore spetta l’esercizio tanto dell’azione sociale di responsabilità, quanto dell’azione dei creditori sociali, come espressamente previsto per le spa dall’art. 2394 bis c.c.
Nel caso in cui siano proposte indistintamente e contemporaneamente l’azione sociale di responsabilità e l’azione dei creditori sociali, la responsabilità degli amministratori e dei sindaci nel periodo cui si riferiscono i presunti fatti di mala gestio può essere accertata tanto con riferimento ai presupposti dell’azione sociale (danno prodotto alla società da ogni illecito doloso o colposo degli amministratori per violazione dei doveri imposti dalla legge e dall’atto costitutivo ovvero relativi all’adempimento delle loro funzioni con la diligenza richiesta) quanto con riferimento ai presupposti dell’azione spettante ai creditori della società (insufficienza del patrimonio causata dall’inosservanza di obblighi relativi alla conservazione del patrimonio stesso).
Secondo i principi fissati dall’art. 2697 c.c., è onere della procedura fallimentare, presunta danneggiata, dimostrare sia le condotte assunte illecite e ascritte agli amministratori, sia il danno riferibile a tali condotte, nonché il nesso di causalità tra tali condotte illecite e il danno conseguente, che a sua volta deve essere determinato nel suo ammontare e provato. E questo va fatto attraverso la verifica del risultato economico delle singole operazioni pregiudizievoli per la società, di volta in volta poste in essere dagli amministratori, escludendo qualsivoglia automatismo, non potendo altrimenti procedersi, in mancanza di specifici accertamenti, alla liquidazione del danno in misura pari alla differenza tra attivo e passivo fallimentare.
Sulla legittimazione attiva di socio e creditore in caso di Fallimento della società
A seguito del fallimento della società il socio che abbia promosso l’azione di responsabilità sociale nella qualità di sostituto processuale della società ai sensi dell’art. 2476, comma 3, c.c.. perde la legittimazione e così pure il singolo creditore che abbia proposto l’azione del creditore sociale nel mentre il fallimento è legittimato ad agire con l’azione ex art 146 l. fall., azione che “assorbe” sia l’ azione sociale sia azione dei creditori sociali quest’ultima configurandosi in costanza di procedura fallimentare, come azione “di massa”. Finché dura il fallimento non può “sopravvivere” la legittimazione del singolo creditore sociale all’azione dei creditori sociali restando salva solo la diversa azione, individuale e per danno “diretto” del terzo ex art 2476, comma 6 (ora 7), c.c. (azione non predicata nel caso di specie). Ne consegue che nel caso di giudizio di responsabilità già pendente verso l’organo amministrativo della società qualora intervenga il fallimento della società spetta solo al fallimento la decisione di proseguire con le azioni originariamente promosse accettando la causa nello stato in cui si trova con le eventuali preclusioni assertive ed istruttorie già maturate; in difetto di ciò la domanda va dichiarata improcedibile per il sopravvenuto difetto di legittimazione attiva degli originari attori.
Revoca dell’amministratore e risarcimento danni
Costituisce ius receptum il principio di diritto secondo il quale nelle società di capitali l’assemblea può revocare l’amministratore in qualsiasi momento (o meglio ha la facoltà di revocare a discrezione l’amministratore), potere che però trova un limite nella sussistenza della “giusta causa”, la cui carenza comporta non l’illegittimità della delibera di revoca, quanto piuttosto il diritto dell’amministratore anticipatamente revocato al risarcimento del danno patito come diretta conseguenza della revoca stessa. Sotto quest’ultimo profilo, uno dei presupposti per l’accoglimento della domanda risarcitoria è costituito dal fatto che il danno del quale si chiede il risarcimento si ponga in un rapporto di correlazione causale diretta con la delibera di revoca.
Presidente dell’assemblea di s.r.l. e abuso della maggioranza
In base a quanto disposto dall’art. 2479 bis, comma 4, c.c., a norma del quale “l’assemblea è presieduta dalla persona indicata nell’atto costitutivo o, in mancanza, da quella designata dagli intervenuti”, deve escludersi che la nomina del presidente dell’assemblea di società a responsabilità limitata – in assenza di una specifica disposizione statutaria – necessiti dell’espletamento di una formale procedura di voto, essendo a tutt’oggi previsto, per tale tipo di società, la mera “designazione” ad opera dei presenti.
La figura dell’abuso di potere rappresenta un limite al principio maggioritario vigente nel diritto societario corrispondente ad un principio generale dell’ordinamento giuridico secondo il quale è vietato abusare dei propri diritti e, quindi, fare di essi un esercizio emulativo. L’abuso di potere (abuso di maggioranza) è causa di annullamento delle deliberazioni assembleari quando la deliberazione: (i) non trovi alcuna giustificazione nell’interesse della società (deve pertanto trattarsi di una deviazione dell’atto dallo scopo economico – pratico del contratto di società, per essere il voto ispirato al perseguimento da parte dei soci di maggioranza di un interesse personale antitetico rispetto a quello sociale); (ii) sia il risultato di una intenzionale attività fraudolenta dei soci di maggioranza diretta a provocare la lesione dei diritti di partecipazione e degli altri diritti patrimoniali spettanti ai soci di minoranza uti singuli poiché è rivolta al conseguimento di interessi extrasociali. I due requisiti non sono richiesti congiuntamente, ma in alternativa. Sulla scorta di tali principi deve affermarsi, pertanto, che la delibera assembleare di determinazione del compenso dell’amministratore adottata col voto determinante espresso dallo stesso amministratore che abbia preso parte all’assemblea in veste di socio non è, per ciò solo, annullabile, dovendosi anche valutare se con la stessa delibera stessa sia stato pregiudicato l’interesse sociale.
Responsabilità dell’amministratore per aggravamento del dissesto a danno dei creditori
Distrazioni patrimoniali e onere della prova degli amministratori
La distrazione di risorse sociali consiste in una condotta, di tipo commissivo, volta a utilizzare beni del patrimonio sociale per finalità diverse da quelle relative alla realizzazione dell’oggetto sociale ovvero comunque al fine di avvantaggiare soggetti diversi dalla società. La prova del corretto impiego delle risorse finanziarie della società grava sull’amministratore, tenuto a giustificare l’uso delle stesse per finalità sociali. Pertanto, a fronte dell’emergere documentale dell’impiego di risorse sociali, è onere dell’organo amministrativo in carica nel periodo in considerazione dimostrare che tali risorse sono state correttamente impiegate per soddisfare interessi della società.
È richiesto a tutti gli amministratori di svolgere i compiti loro affidati dalla legge con particolare diligenza e, quindi, anche in presenza di eventuali organi delegati, sussiste il dovere dei singoli consiglieri di valutare l’adeguatezza dell’assetto organizzativo e contabile, nonché il generale andamento della gestione della società, e l’obbligo, in ipotesi di conoscenza o conoscibilità di irregolarità commesse, di assumere ogni opportuna iniziativa per assicurare che la società si uniformi a un comportamento diligente, corretto e trasparente.
È inefficace e non invalida la delibera di nomina di un amministratore che non sia accettata dall’amministratore stesso. La delibera di nomina dell’amministratore è invero un atto negoziale proprio dei soci, che presuppone l’instaurazione di un rapporto contrattuale con il futuro amministratore e che ha come mero oggetto la sua nomina. La presenza dell’amministratore o la sua accettazione della nomina non sono quindi elementi necessari a integrare la validità di una delibera di questo tipo, in quanto tale atto si perfeziona semplicemente con il voto favorevole dei soci. L’accettazione della nomina non è un requisito di validità della stessa bensì un posterius, un elemento successivo che integra la fattispecie di nomina dell’amministratore. L’accettazione è atto negoziale distinto dalla nomina, ma necessario per perfezionare l’efficacia della stessa.