Revoca degli amministratori e risarcimento per assenza di giusta causa
La revoca degli amministratori è una facoltà concessa ex lege alla società da esercitarsi liberamente in qualsiasi momento a tutela dell’ente il quale ha il diritto di scegliere i propri gestori e di sostituirli in ogni tempo e per qualunque ragione, secondo una valutazione discrezionale e nei limiti della sussistenza di una giusta causa. Quest’ultima deve essere intesa come quel complesso di circostanze sopravvenute, riconducibili o meno all’amministratore, in grado di pregiudicare il rapporto fiduciario instaurato tra i soci e l’amministratore.
Pertanto, la revoca rappresenta una tecnica di autotutela privata che consente la deliberazione ad effetto estintivo del rapporto di amministrazione, salvo il diritto al risarcimento laddove non sussista una giusta causa. La mancanza di detta giusta causa non preclude il potere di revoca dell’amministratore della società ma fonda soltanto il diritto al risarcimento del danno da parte dell’amministratore revocato.
Responsabilità dell’amministratore per danni diretti al terzo ex art. 2395 c.c.
In presenza di un obbligo di custodia della società specializzata nella lavorazione di metalli, risponde ex art. 2395 c.c., per i danni cagionati al terzo direttamente, l’amministratore che non ha adottato modelli organizzativi idonei a garantire la custodia del metallo prezioso ricevuto.
Limiti alla insindacabilità delle scelte gestorie degli amministratori
Il sindacato giudiziale sulla condotta degli amministratori della società, quale fonte di responsabilità, non può avere ad oggetto il merito delle scelte imprenditoriali, non potendosi addebitare gli esiti economici negativi di dette scelte che dipendano dal rischio economico a cui è soggetta l’intrapresa, secondo il principio della business judgment rule. Tuttavia, la regola di insindacabilità in discussione trova precisi limiti che, se travalicati, impongono un giudizio di responsabilità gestoria in capo agli amministratori che la scelta abbiano effettuato, cagionando pregiudizio al patrimonio sociale. Un primo limite è costituito dalla possibilità di discutere la scelta di gestione, valutando ex ante, ovvero al momento della scelta imprenditoriale, il grado di diligenza mostrata dall’amministratore. Si tratta di una verifica sul percorso decisionale dell’amministratore, finalizzata ad accertare se siano state omesse le cautele, le verifiche e le informazioni preventive normalmente richieste per una scelta di quel tipo. Un secondo limite è quello che permette di contestare la razionalità della scelta, non essendo sufficiente che l’amministratore abbia assunto le necessarie informazioni ed abbia eseguito tutte le verifiche del caso, essendo pur sempre necessario che le informazioni e le verifiche così assunte abbiano indotto l’amministratore ad una decisione razionalmente inerente ad esse.
Responsabilità di amministratori e sindaci ed effetti degli accordi transattivi nei confronti degli altri debitori in solido
Nel caso di esercizio dell’azione di responsabilità nell’esclusivo interesse dei creditori sociali, a norma degli artt. 146 l. fall. e 2476 c.c., in difetto di elementi di valutazione in base ai quali poter fondatamente anticipare il momento di conoscenza da parte dei terzi creditori dell’insolvenza della società, l’exordium prescriptionis o il dies a quo del termine quinquennale previsto dall’art. 2949 c.c. può essere identificato nella data del deposito della domanda prenotativa di concordato.
L’art. 1304, co. 1, c.c. costituisce una deroga la principio in virtù del quale il contratto produce effetti solo fra le parti e permette che il condebitore in solido, pur non avendo partecipato alla stipulazione della transazione tra il creditore e uno dei debitori solidali, possa avvalersi di quanto concordato all’interno dell’atto di transizione stipulato da altri. Detto atto deve avere ad oggetto l’intero debito. Infatti, il disposto di cui alla norma sopracitata non include la transazione parziale che, in quanto tesa a determinare lo scioglimento della solidarietà passiva, riguarda unicamente il debitore che vi aderisce e non può coinvolgere gli altri condebitori, che non hanno alcun titolo per profittarne. Di conseguenza, il condebitore solidale estraneo alla transazione risulta titolare di un diritto potestativo esercitabile anche nel corso del processo.
In ipotesi in cui vi sia la sopravvenuta transizione della lite, il giudice di merito è chiamato a valutare se la situazione sopravvenuta sia idonea ad eliminare ogni contrasto sull’intero oggetto della lite, anche in riferimento al condebitore solidale rimasto estraneo alla transazione e valutare se quest’ultimo voglia o meno profittare di tale transizione ai sensi dell’art. 1304 c.c.
Nel caso di transazione novativa, che comporti la rideterminazione del quantum e l’estinzione del rapporto debitorio originario, si estendono ai condebitori solidali solo gli effetti vantaggiosi e non anche quelli pregiudizievoli e ciò in quanto transazione e novazione sono fattispecie non assimilabili; di conseguenza, resta applicabile, in tema di transazione novativa, solo l’art. 1304 c.c. e non anche gli artt. 1300 e 1372 c.c., nel senso che detta transazione è inefficace nei confronti del condebitore che non vi ha partecipato e non ha dichiarato di volerne profittare sia in ordine ai rapporti esterni, sia a quelli interni.
Se, invece, la transazione tra il creditore ed uno dei condebitori solidali ha avuto ad oggetto esclusivamente la quota del condebitore che l’ha conclusa, occorre distinguere fra l’ipotesi in cui il condebitore che ha transatto abbia versato una somma pari o superiore alla sua quota ideale di debito e quella in cui il pagamento sia stato inferiore. Nel primo caso il residuo debito gravante sugli altri debitori in solido si riduce in misura corrispondente all’importo pagato; nel secondo il debito residuo degli altri coobbligati deve essere ridotto in misura pari alla quota di chi ha transatto.
Le circostanze che attestano che gli accordi transattivi abbiano avuto ad oggetto l’intera lite ovvero che l’importo transattivamente conseguito dalla creditrice abbia, comunque, soddisfatto integralmente la sua pretesa risarcitoria, con conseguente cessazione della residua materia del contendere e declaratoria di improcedibilità delle domande ancora coltivate nei riguardi dei convenuti rimasti, devono essere provate dalla parte creditrice. Diversamente, si graverebbe il debitore convenuto in giudizio di una prova impossibile da fornire in quanto terzo estraneo agli accordi in questione.
Riparto dell’onere della prova nelle azioni sociali di responsabilità
L’azione sociale di responsabilità ha pacificamente natura contrattuale e dunque, quanto al riparto dell’onere della prova, il creditore che agisce in giudizio, sia per l’adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi ad allegare l’inadempimento della controparte, su cui incombe l’onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall’inadempimento; spetta quindi all’attore allegare l’inadempimento, ovvero indicare il singolo atto gestorio che si pone in violazione dei doveri imposti dalla legge o dallo statuto, e il danno derivante da tale inadempimento, mentre è onere dell’amministratore contrastare lo specifico addebito, fornendo la prova dell’esatto adempimento.
La mancata redazione del bilancio non integra automaticamente una responsabilità dell’amministratore
Le irregolarità che attengono alla tenuta della contabilità, compresa la mancata redazione dei bilanci, pur integrando inosservanza dei doveri del mandato gestorio dell’amministratore di società di capitali, non sono sufficienti per la conseguente affermazione di responsabilità risarcitoria ex artt. 2392-2394 e 2476 c.c., ove non si fornisca la prova del danno cagionato al patrimonio sociale e del nesso causale rispetto alla condotta addebitata. La regola non trova eccezione nel caso in cui l’azione sia promossa dal fallimento ex art. 146 l.fall., essendo il curatore vincolato alla prova del pregiudizio della garanzia patrimoniale dei creditori e, anche qualora le irregolarità contabili siano idonee ad occultare la reale situazione economico-patrimoniale della società e l’intervenuto scioglimento per riduzione del capitale sociale, è pur sempre necessario che la violazione del dovere di gestione conservativa si sia concretizzata in atti da cui sia effettivamente derivato un pregiudizio alla società.
Dimissioni dell’amministratore di s.p.a. e accertamento della relativa giusta causa
In ambito societario, per quel che rileva rispetto al rapporto gestorio, il legislatore, da una parte, ha previsto la facoltà di revoca ad nutum dell’amministratore da parte dell’assemblea. Ove tale scelta intervenga senza giusta causa, all’amministratore spetta ex lege il risarcimento del danno. La giusta causa non incide, dunque, sulla validità della revoca; non è, cioè, fonte del potere estintivo del rapporto contrattuale – attribuito già ex lege ad nutum –, ma regola solo un aspetto della fattispecie estintiva, ossia il profilo risarcitorio. Dall’altra parte, il legislatore ha disciplinato la facoltà di recesso ad nutum dell’amministratore, senza alcun obbligo di indennizzare la società. L’interesse della società alla stabilità del rapporto gestorio non è, dunque, in tal caso tutelato: la società può infatti immediatamente sostituire il dimissionario mentre, medio tempore, opera il regime della prorogatio.
Non sono espressamente previste le conseguenze – indennitarie – delle dimissioni per giusta causa dell’amministratore, essendo facoltà delle parti, nell’esercizio della loro autonomia negoziale, di eventualmente disciplinare tale effetto secondario ed accessorio rispetto al recesso ad nutum. Il diritto all’indennizzo per giusta causa negoziata dalle parti è in tal caso diretto a tutelare l’interesse e l’aspettativa dell’amministratore alla stabilità del rapporto gestorio per il tempo contrattualmente previsto e la sua eventuale cessazione per una ragione allo stesso non riferibile.
La giusta causa può ricomprendere sia ipotesi soggettive (avendo in tal caso riguardo a profili personali dei contraenti, come nel caso in cui venga meno il rapporto di fiducia tra gli altri membri del CdA e l’amministratore dimissionario), sia ipotesi oggettive (ossia circostanze, diverse dall’inadempimento, che rendano più gravose le condizioni inizialmente pattuite per fatti estranei alle persone dei contraenti). Sono incluse tutte le situazioni in cui l’amministratore non sia più in grado di svolgere i propri compiti per fatti allo stesso non imputabili e non rimuovibili che, incidendo sul rapporto di mandato tra società e amministratore, gli impediscono di svolgere i propri compiti.
Non costituiscono giusta causa di dimissioni le scelte gestorie, anche non proficue per la società, che l’ex amministratore non ha ritenuto di condividere con il resto del CdA, né i contrasti all’interno dello stesso, che siano espressione di una normale dialettica nell’ambito dell’organo gestorio. Integrano, al contrario, tale giusta causa le seguenti circostanze: (i) la continua mancanza di un flusso informativo necessario per espletare diligentemente la carica gestoria; (ii) l’invio di un flusso di informazioni sistematicamente non corrette; (iii) l’esclusione dalla partecipazione dei processi decisionali e delle scelte dell’organo gestorio.
Deve sussistere un rapporto di proporzionalità tra le circostanze denunciate e le dimissioni. Occorre, invero, valutare se le circostanze allegate, per la loro gravità, siano idonee a non consentire la prosecuzione del rapporto gestorio.
Le ragioni delle dimissioni, rilevanti ai fini dell’indennizzo, sono solo quelle cristallizzate contestualmente all’esercizio del diritto di recesso.
È onere dell’amministratore dimissionario che invochi la giusta causa provare le circostanze a supporto della propria pretesa indennitaria.
Presupposti per l’azione di responsabilità nei confronti dell’amministratore di fatto di s.r.l.
L’azione di responsabilità promossa nei confronti di più amministratori o sindaci non costituisce un caso di litisconsorzio necessario tra i convenuti, trattandosi di una pluralità di rapporti distinti, anche se collegati tra loro, e che consentono, pertanto, di agire separatamente nei confronti di ciascuno di essi.
Ai fini dell’individuazione della figura dell’amministratore di fatto della società non è necessario che l’attività posta in essere dal soggetto che si è ingerito nella gestione sociale in assenza di qualsivoglia investitura sia caratterizzata da completezza e, cioè, che sia svolta in tutti gli abiti tipici della funzione gestoria e attraverso atti conformativi dell’operato della società aventi valenza esterna. L’amministratore di fatto, esercitando dei poteri analoghi se non addirittura superiori a quelli spettanti agli amministratori di diritto, può concorrere con questi ultimi a cagionare un danno alla società attraverso il compimento o l’omissione di atti di gestione.
Responsabilità della capogruppo per obbligazioni contratte dalla controllata
Ai sensi dell’art. 2497 c.c., l’attività di direzione e coordinamento può assumere i connotati dell’antigiuridicità quando viene esercitata da parte della società controllante nell’interesse imprenditoriale proprio o altrui e in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società sottoposte ad essa. La responsabilità in questione è di natura extracontrattuale ex articolo 2043 c.c. ed è, quindi, riconducibile alla violazione dei principi di corretta gestione societaria dell’attività di direzione e coordinamento della società controllata da parte della controllante. Gli amministratori della società controllante rispondono in solido – in via aquiliana e successivamente alla violazione dei principi di buona e corretta amministrazione – per la lesione prodotta all’integrità del patrimonio della società controllata e per aver concorso con gli amministratori di quest’ultima al depauperamento del suo patrimonio sociale. Detta ipotesi di responsabilità sarebbe imputabile alla società controllante se e quando si dovesse dimostrare l’esistenza di un’interferenza nei confronti della società controllata, tale da determinare una compromissione della autonomia gestoria di quest’ultima. L’eventuale risarcimento del danno è identificato per i soci della controllata nel pregiudizio alla redditività o nel minor valore della partecipazione sociale e per i suoi creditori nella lesione cagionata all’integrità del patrimonio sociale.
Non può configurarsi una responsabilità della capogruppo per obbligazioni fisiologicamente assunte dalla controllata e rimaste inadempiute nella normale dinamica dello svolgimento dell’attività d’impresa.
La domanda di un fallimento per far valere un credito risarcitorio (nella specie, da abuso di direzione e coordinamento) nei confronti di altro fallimento deve essere dichiarata inammissibile se non è stata proposta avanti al giudice fallimentare nel pieno rispetto del principio generale sancito dal citato art. 52 l.f.
Responsabilità degli amministratori e business judgment rule
L’azione di responsabilità sociale promossa contro amministratori e sindaci di società di capitali ha natura contrattuale, dovendo di conseguenza l’attore provare la sussistenza delle violazioni contestate e il nesso di causalità tra queste e il danno verificatosi, mentre sul convenuto incombe l’onere di dimostrare la non imputabilità del fatto dannoso alla sua condotta, fornendo la prova positiva dell’osservanza dei doveri e dell’adempimento degli obblighi imposti. Il thema probandum si articola dunque nell’accertamento di tre elementi: (i) l’inadempimento di uno o più degli obblighi specifici previsti dalla legge o dallo statuto e/o dell’obbligo generale di diligenza previsto dall’art. 2392 c.c. (incombente anche sugli amministratori di s.r.l.), (ii) il danno subito dalla società e (iii) il nesso causale, mentre il danno risarcibile sarà quello causalmente riconducibile, in via immediata e diretta, alla condotta (dolosa o colposa) dell’agente sotto il duplice profilo del danno emergente e del lucro cessante, dunque commisurato in concreto al pregiudizio che la società non avrebbe subito se un determinato comportamento illegittimo, positivo o omissivo, non fosse stato posto in essere.
Nell’ambito di detto accertamento resta invece preclusa l’indagine relativa al c.d. merito gestorio non potendosi valutare la discrezionalità dei singoli atti di gestione sotto il profilo della mera opportunità o convenienza. La gestione della società, infatti, in quanto attività d’impresa, comporta fisiologicamente un alto margine di rischio e richiede il riconoscimento di un ampio potere discrezionale in capo all’organo amministrativo in relazione alla scelta delle operazioni da intraprendere. Ne consegue che, se fosse possibile compiere una valutazione sull’opportunità e convenienza delle scelte di gestione, si legittimerebbe un’indebita ingerenza dell’autorità negli affari sociali, in pregiudizio all’autonomia gestionale dell’organo amministrativo e con probabile paralisi del normale svolgimento dell’attività d’impresa. Ciò che forma oggetto di sindacato da parte del giudice, dunque, non può essere l’atto in sé considerato e il risultato che abbia eventualmente prodotto, bensì, esclusivamente, le modalità di esercizio del potere discrezionale che deve riconoscersi agli amministratori. Se, alla luce del principio di insindacabilità del merito gestorio non ogni atto dannoso per il patrimonio sociale è idoneo a fondare la responsabilità dell’amministratore che lo abbia compiuto, d’altro canto, non tutte le violazioni di obblighi derivanti dalla carica comportano necessariamente una lesione del patrimonio sociale e, dunque, l’individuazione di un danno risarcibile. Non tutti i comportamenti inadempienti degli amministratori danno luogo infatti a responsabilità risarcitoria, ma solo quelli che abbiano causato un danno al patrimonio sociale, danno che deve essere legato da un nesso eziologico ai suddetti inadempimenti.