Responsabilità dell’amministratore di società cooperativa facente parte dei confidi minori per rilascio di fideiussioni in favore del pubblico
È precluso ai cc.dd. confidi minori di cui all’art. 155, co. 4, TUB il rilascio di garanzie in favore del pubblico. La funzione dei confidi minori, infatti, è quella di assicurare alle imprese associate delle garanzie collettive per l’accesso al credito tramite la costituzione di un fondo consortile a cui contribuiscono tutti i soci. Detto fondo è funzionale sia alla costituzione delle garanzie, sia a coprire le perdite derivanti da crediti assistiti da garanzia mutualistica nell’ambito soggettivo dei soci; di conseguenza, la concessione di garanzie a soggetti non soci determina un rischio e una eventuale perdita a carico della cooperativa indebiti. Pertanto, è fondata e va accolta l’azione esercitata dal curatore fallimentare nei confronti dell’amministratore che abbia sottoscritto, in nome e per conto della cooperativa, garanzie a favore di terzi non soci della stessa cooperativa.
Nel caso di deliberazione adottata dall’assemblea di una società, qualora nel relativo verbale sia dato atto della partecipazione di un determinato soggetto, incombe su colui il quale contesta la validità o, addirittura, l’inesistenza di quella assemblea, provare la propria mancata partecipazione alla stessa.
Responsabilità degli amministratori di società cooperativa per atti di mala gestio
Ai sensi dell’art. 2392 c.c., gli amministratori devono adempiere i doveri imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e delle loro specifiche competenze e sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall’inosservanza di tali doveri. Trattasi di responsabilità di natura contrattuale che impone l’obbligo a chi agisce in responsabilità di provare l’inadempimento, il danno ed il nesso eziologico; per contro incombe sugli amministratori l’onere di dimostrare la non imputabilità a sé del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell’osservanza dei doveri e dell’adempimento degli obblighi loro imposti. La responsabilità risarcitoria dell’amministratore deve essere correlata non ad una qualunque condotta illecita od omissione delle cautele ed iniziative dovute per legge e per statuto, ma soltanto a quelle condotte di mala gestio che, oltre ad integrare violazione degli obblighi gravanti sull’amministratore in forza della carica rivestita, risultino foriere di danni per il patrimonio sociale: in altre parole, la parte che agisce in giudizio ha l’onere di dedurre specifici inadempimenti o inosservanza, non potendosi limitare ad una generica deduzione dell’illegittimità dell’intera condotta ovvero alla mera doglianza afferente ai risultati negativi delle scelte gestorie. Per quanto attiene al profilo soggettivo vale la presunzione ex art. 1218, per cui spetta al convenuto, per esonerarsi da responsabilità, provare che l’inadempimento non è a lui imputabile. La valutazione della diligenza impiegata deve essere effettuata con giudizio ex ante e non ex post, dovendosi prendere in considerazione le circostanze, oggettive e soggettive, esistenti al momento in cui sono stati posti in essere gli atti a cagione dei quali la società ha subito il pregiudizio.
C.d. “criterio dei netti” e transazione stipulata con uno soltanto dei condebitori
Il “criterio dei netti patrimoniali” trova applicazione solo laddove non sia possibile ricostruire con sufficiente certezza le vicende che hanno condotto al dissesto e le singole operazioni dannose (anche negli effetti) e, comunque, va sempre giustificato il suo utilizzo, nel senso che l’applicazione del metodo in questione deve rispondere alla logica e al buon senso, poiché [ LEGGI TUTTO ]
Impugnazione della deliberazione di revoca delle deleghe assunta dall’organo amministrativo di una società cooperativa. Natura della domanda risarcitoria proposta nei confronti di un amministratore, già membro dell’organo amministrativo di una società incorporata.
È noto che, con la riforma del diritto societario, è stata introdotta una specifica regolamentazione dei rapporti fra consiglio di amministrazione e amministratori delegati (art. 2381 c.c.), in forza della quale la delega non spoglia il consiglio di amministrazione delle attribuzioni delegate, determinando solo una competenza concorrente fra i due organi. Il consiglio infatti [ LEGGI TUTTO ]
Azione di responsabilità sociale verso amministratore di società cooperativa e autonomia dei rapporti lavoristici e associativi in capo al socio
Nelle società cooperative la cessazione del rapporto di lavoro in capo al socio non determina l’automatica estinzione del rapporto associativo, posto che i due rapporti sono distinti tra loro e possono dirsi pregiudiziali solo nei casi espressamente previsti dalla legge (recesso, esclusione e morte) e dallo statuto.
Nomina del consiglio di amministrazione in luogo dell’amministratore unico e abuso di maggioranza
È impugnabile per abuso di maggioranza la delibera assembleare con cui i soci di maggioranza perseguano l’obbiettivo di danneggiare la minoranza a proprio esclusivo beneficio, senza che l’interesse sociale possa giustificare la decisione assunta.
Responsabilità dell’amministratore di fatto di società cooperativa, in quanto datore di lavoro di fatto, per il danno subito da un dipendente
Deve qualificarsi come amministratore di fatto di una società la persona che – in assenza di particolari titoli, procure o incarichi lavorativi che legittimino l’espletamento di funzioni dirigenziali, se non la qualifica di amministratore (di fatto, appunto) – abbia esercitato tali funzioni in maniera continuativa, totalitaria [ LEGGI TUTTO ]
Presupposti per l’ordine di ispezione dell’amministrazione di società cooperativa
Il tribunale, verificate gravi irregolarità nella gestione della società cooperativa, può, ai sensi dell’art. 2409 comma II c.c. ordinare l’ispezione dell’amministrazione. Non rileva ai fini della sospensione, prevista dall’art. 2545-quinquiesdecies, l’eventuale diffida dell’Autorità di vigilanza a sanare le gravi irregolarità riscontrate nell’ambito di un’attività di revisione ordinaria.