Responsabilità dell’amministratore e fatti distrattivi sul patrimonio: onere della prova
La natura contrattuale della responsabilità dell’amministratore di s.r.l. consente alla società che agisca per il risarcimento del danno, o al curatore in caso di sopravvenuto fallimento di quest’ultima, di allegare l’inadempimento dell’organo gestorio quanto ai fatti distrattivi, una volta dimostrati, restando a carico del convenuto [ LEGGI TUTTO ]
Poteri del liquidatore ed esercizio dell’azione di responsabilità contro gli amministratori
In tema di liquidazione delle società di capitali, ove l’assemblea che ha deliberato lo scioglimento della società e la nomina del liquidatore non abbia determinato i poteri attribuiti a quest’ultimo, alla stregua delle indicazioni contenute nell’art. 2487, co. 2, c.c., il liquidatore è investito, giusta l’art. 2489, co. 1, c.c., del potere di compiere ogni atto utile per la liquidazione della società. Atteso ciò e considerata la rinunciabilità dell’azione prevista dall’art. 2476, co. 5, c.c., non è condivisibile l’eccezione di improcedibilità dell’azione proposta dall’amministratore convenuto, fondata sulla mancanza della delibera assembleare di autorizzazione alla proposizione dell’azione di responsabilità e sull’invocata applicazione analogica della norma dettata dall’art. 2393 c.c. in materia di società per azioni, di cui va esclusa l’applicabilità analogica alle società a responsabilità limitata.
Le dichiarazioni rese dagli ex amministratori al curatore fallimentare e al PM fanno piena prova nel giudizio di responsabilità
Nel giudizio di responsabilità introdotto dal curatore fallimentare nei confronti degli ex amministratori, rimasti contumaci, fanno piena prova ex art. 2700 c.c. le dichiarazioni rese dai medesimi ex amministratori al curatore fallimentare e al PM a motivo della qualifica di pubblico ufficiale di questi ultimi soggetti.
L’azione di responsabilità ex art. 146 L.Fall.: la corretta tenuta delle scritture contabili e la gestione conservativa della società
L’amministratore di S.r.l. risponde dei danni conseguenti alla prosecuzione dell’attività sociale nonostante il sostanziale stato di liquidazione in cui versava la società stessa (nel caso, il sostanziale stato di liquidazione sarebbe emerso contabilmente ove l’amministratore avesse correttamente contabilizzato sanzioni, interessi tributari e ammortamenti). Il danno è correttamente stimabile nell’aggravamento del dissesto patrimoniale cagionato dall’indicata gestione non conservativa, depurato dei costi fisiologici della liquidazione.
Sulla responsabilità degli amministratori per addebito di spese personali alla società
L’accordo tacito volto a far gravare sulla società gli oneri dei soci è illecito. Si deve infatti ritenere, a prescindere dalla condizione di reciprocità tra i soci, che le spese personali agli stessi riferibili non possano comunque essere poste a carico della società, cui non competono trattandosi di soggetto terzo, del quale24 gli amministratori hanno l’obbligo di preservare il patrimonio sociale.
La responsabilità degli amministratori di società di capitali per i danni cagionati alla società amministrata ha natura contrattuale, sicché la società (o il curatore, nel caso in cui l’azione sia proposta ex art. 146 L. Fall.,) deve allegare le violazioni compiute dagli amministratori ai loro doveri e provare il danno e il nesso di causalità tra la violazione e il danno, mentre spetta agli amministratori provare, con riferimento agli addebiti contestatigli, l’osservanza dei doveri di legge e statutari previsti dagli artt. 2392, 2476 c.c.
Azione di responsabilità nei confronti di amministratori/liquidatori di società e onere della prova
Il curatore fallimentare che intenda far valere la responsabilità dell’ex amministratore o del liquidatore per violazione degli obblighi di corretta gestione e conservazione del patrimonio sociale ha l’onere di allegare e provare che sono state intraprese iniziative imprenditoriali connotate dall’assunzione di nuovo rischio economico-commerciale e compiute al di fuori di una logica meramente conservativa, nonché di individuare siffatte iniziative ed indicare quali conseguenze negative, sul piano del depauperamento del patrimonio sociale, ne siano derivate.
Responsabilità degli amministratori di società fallita per atti distrattivi
La responsabilità degli amministratori di società di capitali per i danni cagionati alla società amministrata ha natura contrattuale sicché la società (o il curatore, nel caso in cui l’azione sia proposta ex art. 146 l.fall.) deve allegare le violazioni compiute dagli amministratori ai loro
doveri e provare il danno e il nesso di causalità tra la violazione e il danno, mentre spetta agli amministratori provare, con riferimento agli addebiti contestatigli, l’osservanza dei doveri previsti dal nuovo testo dell’art. 2392 c.c., modificato a seguito della riforma del 2003.
Fallimento e sopravvenuta carenza di legittimazione dei creditori sociali nella loro azione avverso gli amministratori
Con la dichiarazione di fallimento della società viene meno la legittimazione dei creditori sociali a coltivare l’azione, dispiegata precedentemente al fallimento, contro gli amministratori, sindaci e revisore legale ex art. 2394 c.c. per l’aver questi ridotto “l’integrità del patrimonio sociale”, assomando la curatela del fallimento anche la legittimazione a questa azione.
Con la dichiarazione di fallimento della società non viene invece meno la legittimazione dei creditori sociali all’azione ex art. 2395 c.c. per l’aver questi subito, in ragione della condotta degli amministratori, un danno diretto e specifico.
Diritto all’informativa del socio di s.r.l.
L’informativa prodotta in giudizio dall’amministratore in merito agli affari di una società ricomprendente copia del libro cespiti, i contratti di vendita dei cespiti, copia delle schede contabili, copia dei mandati di vendita, gli scambi di documenti e la corrispondenza delle trattative è tale da far venir meno qualsiasi pregiudizio per il socio ricorrente che lamentava la lesione del diritto all’informativa a lui riconosciuto dall’art. 2476, co. 2, c.c..
Azione di responsabilità promossa dal socio di S.r.l., nei confronti dell’amministratore, in veste di sostituto processuale
Gli amministratori sono responsabili nei confronti della società dei danni derivanti dall’inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall’atto costitutivo per l’amministrazione della società ai sensi dell’art. 2476 c.c.
È pacifico che in caso di contestazioni dell’operato di un amministratore in merito ad erogazioni in danaro da lui disposte, egli sia onerato dell’obbligo di fornire la prova dell’interesse sociale che ne giustifichi la disposizione. La mera registrazione nella contabilità sociale delle erogazioni non è sufficiente a dimostrarne la ragion d’essere.
Quanto alla responsabilità del socio in solido con l’amministratore, in ordine agli atti dannosi, il presupposto necessario ai fini della sua configurabilità è insito nella decisione o autorizzazione intenzionale, sicché, risulta necessaria la sussistenza della prova del deliberato concorso del socio.
L’azione di responsabilità ex art. 2476 c.c. è promossa dal socio in nome proprio, ma per conto della società, titolare del patrimonio leso dagli atti dell’amministratore, pertanto la condanna al risarcimento dei danni deve avvenire in favore della società.