Violazione del divieto di immistione del socio accomandante
Il socio accomandante assume responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali, ai sensi dell’art. 2320 c.c. ove contravvenga al divieto di compiere atti di amministrazione – intesi questi ultimi quali atti di gestione, aventi influenza decisiva o almeno rilevante sull’amministrazione della società, non già di atti di mero ordine o esecutivi – o di trattare o concludere affari in nome della società, se non in forza di procura speciale per singoli affari. Per aversi ingerenza dell’accomandante nella amministrazione della s.a.s. vietata dall’art. 2320 c.c., deve essere posta in essere una attività gestoria che può avere ad oggetto operazioni destinate ad avere efficacia interna alla società o a riflettersi all’esterno e che sia altresì espressione del potere di direzione degli affari sociali in quanto implicante una scelta che è propria del titolare dell’impresa.
L’attività amministrativa vietata al socio accomandante riguarda il momento genetico del rapporto in cui si manifesta la scelta operata dall’imprenditore, mentre tutto quanto attiene al momento esecutivo dell’adempimento delle obbligazioni che da quel rapporto derivano, non esclude di per sé la qualità di terzo dell’accomandante rispetto alla gestione della società, alla quale, pertanto, rimane estraneo.
L’emissione da parte del socio accomandante di assegni bancari tratti sul conto della società all’ordine di terzi, con apposizione della firma sotto il nome di quest’ultima e per conto di essa, in difetto di prova contraria, determina l’estensione di responsabilità del socio accomandatario.
L’equiparazione del socio accomandante che si è ingerito nell’amministrazione sociale al socio accomandatario prescinde da qualsiasi distinzione tra debiti sorti in epoca anteriore o successiva alla descritta ingerenza, né la responsabilità è limitata al singolo affare per il quale vi è stata ingerenza.
L’azione del socio verso l’amministratore nelle società di persone
Nelle società di persone, pur in assenza di apposita disposizione, è configurabile una responsabilità degli amministratori nei confronti dei singoli soci, oltre che verso la società, in termini sostanzialmente analoghi a quanto prevede, in materia di società per azioni, l’art. 2395 c.c.
La natura extracontrattuale ed individuale dell’azione del socio è fondata sull’art. 2043 c.c. in applicazione analogica dell’art. 2395 c.c., ed esige che il pregiudizio non sia il mero riflesso dei danni eventualmente recati al patrimonio sociale, ma che si tratti di danni direttamente causati al socio come conseguenza immediata del comportamento degli amministratori.
Il socio di società di persone ha facoltà di agire nei confronti dell’amministratore per la mancata presentazione del rendiconto da parte dell’amministratore e la conseguente mancata percezione degli utili da parte dei soci non amministratori.
Revoca dei poteri gestori dell’unico socio accomandatario e scioglimento della s.a.s.
Alla revoca dei poteri gestori dell’unico socio accomandatario dotato di tali poteri non consegue immediatamente lo scioglimento della s.a.s., essendo applicabile la disciplina ex art. 2323 c.c., con conseguente [ LEGGI TUTTO ]
Sas e giusta causa di recesso
In tema di società di persone, la giusta causa di recesso individuata nell’art. 2285 c.c. si sostanzia nel comportamento degli altri soci avente consistenza tale da costituire violazione degli obblighi derivanti dal contratto sociale ovvero dei doveri di fedeltà, lealtà, diligenza o correttezza inerenti alla natura fiduciaria del sottostante rapporto sociale, tale da fa ragionevolmente venir meno nel socio recedente la fiducia negli altri soci riposta (nella specie [ LEGGI TUTTO ]
Clausola compromissoria e controversie societarie
La clausola compromissoria che delega ad arbitri “qualunque controversia dovesse insorgere tra i soci circa l’interpretazione o l’esecuzione dei patti sociali” è valida, purché l’interesse oggetto della controversia non abbia carattere indisponibile, cioè non sia tutelato da norme inderogabili la cui violazione determina una reazione automatica dell’ordinamento, svincolata da qualsiasi iniziativa di parte (nel caso di specie, la clausola è stata giudicata valida in merito all’esercizio dell’azione di revoca per giusta causa di un amministratore di s.a.s. ex art 2259 cc).
Responsabilità dell’accomandatario e diritto di recesso per giusta causa dell’accomandante per violazione delle norme tributarie. Liquidazione della quota.
Esclusione del socio accomandatario di società in accomandita semplice
In una società in accomandita semplice, l’esclusione del socio accomandatario ad opera dei soci accomandanti può avvenire anche secondo la procedura prevista agli artt. 2286 e 2287 c.c. (in virtù del richiamo operato dall’art. 2315 c.c.), non essendo tale atto espressione di un potere di amministrazione e non essendo causa di immediato scioglimento della società. [ LEGGI TUTTO ]
Legittimazione attiva a esercitare l’azione sociale di responsabilità contro gli amministratori di società di persone
Nelle società di persone (nel caso di specie, s.a.s.), la legittimazione a far valere in giudizio il diritto al risarcimento dei danni cagionati dagli amministratori al patrimonio sociale spetta esclusivamente alla società, in quanto titolare del diritto dedotto in giudizio ed ente munito di autonoma e distinta soggettività rispetto a quello dei soci (nella specie è stata negata la legittimazione attiva al singolo socio, che invocava a proprio favore il disposto dell’art. 2476 dettato in tema di s.r.l.).
Revoca dell’amministratore in via cautelare nella società in accomandita semplice. Giusta causa di revoca.
La revoca dell’amministratore nelle società di persone e, in particolare, in quelle in accomandita semplice, in forza dell’art. 2259, applicabile anche alle società di persone, per il duplice rinvio di cui agli artt. 2315 e 2293 c.c., non ha effetto se non ricorre giusta causa, nel caso in cui l’amministratore sia stato nominato con il contratto sociale, mentre, se nominato con atto separato, è revocabile secondo le norme sul mandato. [ LEGGI TUTTO ]
Mala gestio a fondamento della richiesta di esclusione dell’amministratore dalla società
Salvo diversa previsione statutaria la irregolarità nell’amministrazione di una società in accomandita semplice costituisce giusta causa di revoca dell’amministratore, ma non un grave inadempimento del contratto sociale tale da giustificare l’esclusione del socio dalla società.