Annullamento del contratto per incapacità naturale
Ai fini della sussistenza dell’incapacità di intendere e di volere, costituente (ai sensi dell’art. 428 c.c.) causa di annullamento del negozio, non occorre la totale privazione delle facoltà intellettive e volitive, essendo sufficiente la loro menomazione, tale comunque da impedire la formazione di una volontà cosciente: non risulta necessaria, infatti, la prova che il soggetto, nel momento del compimento dell’atto, versava in uno stato patologico tale da far venir meno in modo totale e assoluto le facoltà psichiche, essendo sufficiente accertare che tali facoltà erano perturbate al punto
da impedire al soggetto una seria valutazione del contenuto e degli effetti del negozio e quindi il formarsi di una volontà cosciente. Inoltre, non assume rilevanza decisiva, ai fini dell’azione ex art. 428 c.c., la sottoposizione del disponente all’amministrazione di sostegno, successivamente alla stipula dell’atto, che è istituto ben compatibile con il possesso di capacità di intendere e di volere dell’amministrato.
L’onere di provare l’incapacità naturale ex art. 428 c.c. ricade sulla parte che agisce per l’annullamento: peraltro, in ragione del disposto del richiamato art. 428 c.c., se l’atto impugnato è un
contratto, ai fini dell’annullamento, occorre provare, oltre allo stato di incapacità di uno dei contraenti al momento della stipula, anche la malafede dell’altro contraente, intesa come stato psicologico di conoscenza dell’altrui condizione di incapacità. Non è richiesto, invece, a differenza del caso di impugnazione di atto unilaterale, il grave pregiudizio per l’incapace che, tuttavia, ove in concreto verificatosi, ben può costituire un sintomo rivelatore della malafede dell’altro contraente.