Sostituzione della delibera assembleare impugnata: profili processuali
La produzione in giudizio della delibera assembleare sostitutiva della delibera impugnata è ammissibile ancorché tale circostanza sia stata dedotta, da parte della società convenuta, nella fase decisoria (nella specie, in comparsa conclusione), trattandosi di un’evenienza espressamente prevista dall’art. 2377, co. 8 c.c., di cui il Tribunale deve prendere atto quale evento ostativo ad una pronuncia di annullamento.
Nel giudizio di invalidità della prima delibera non può trovar luogo alcuna valutazione delle eccezioni sollevate dall’attore in relazione all’invalidità della delibera sostitutiva, posto che l’invalidità delle delibere assembleari può essere fatta valere solo in via di azione, dovendo pertanto il giudice limitarsi a verificare l’effettiva portata sostitutiva della seconda delibera.
La sostituzione della delibera comporta la chiusura del giudizio con una pronuncia non già di cessazione della materia del contendere, bensì di sopravvenuta carenza di interesse ad agire dell’attore: la sostituzione, infatti, determina il venir meno dell’utilità dell’impugnazione, dal momento che la delibera impugnata è già stata privata di effetti dalla sua sostituzione endo-societaria, così che all’accoglimento della domanda non conseguirebbe alcun effetto utile per l’attore.
Nel giudizio di impugnazione di una delibera di approvazione del bilancio per violazione degli obblighi di cui all’art. 2429 c.c., il rifiuto opposto dal socio di ricevere via e-mail la documentazione che avrebbe dovuto essere depositata presso la sede sociale costituisce condotta contraria all’obbligo di buona fede oggettiva ex art. 1375 c.c.: in caso di sostituzione della delibera impugnata, tale condotta consente di superare la presunzione di fondatezza dell’impugnazione, che sta alla base della previsione dell’art. 2377, co. 8 c.c. sulla ripartizione delle spese di lite e ne giustifica l’integrale compensazione.
Cessione di quote societarie: è ammissibile la prova indiziaria del pactum fiduciae
In tema di intestazione fiduciaria di quote va considerata ammissibile la prova indiziaria in ossequio all’orientamento di legittimità secondo cui “il pactum fiduciae che abbia ad oggetto il trasferimento di quote societarie non richiede la forma scritta ad substantiam o ad probationem” (in tal senso Cass. n. 9139/2020 e, analogamente, in tema di pactum fiduciae con oggetto immobiliare, Cass. Sez. Un. n. 6459/2020). Il carattere fiduciario del negozio di cessione delle quote sociali deve risultare da elementi indiziari aventi carattere di univocità e non contraddetti da elementi di segno contrario.
Inammissibilità del giuramento decisorio per carenza del carattere di decisorietà e responsabilità da abuso di direzione e coordinamento
La formula del giuramento decisorio – attese le finalità di questo speciale mezzo di prova – deve essere tale che, a seguito della prestazione del giuramento stesso, altro non resta al giudice che verificare [ LEGGI TUTTO ]
Cessione d’azienda e tutela cautelare
In presenza di una controversia principale sulla proprietà del ramo d’azienda ceduta, e di una ulteriore controversia accessoria sul ius in rem cartolare ai titoli rilasciati per il saldo del prezzo, [ LEGGI TUTTO ]
Postergazione legale dei finanziamenti soci e prestito obbligazionario
La postergazione del credito ex art. 2467 c.c. non pare applicabile al prestito obbligazionario, atteso che la disciplina di quest’ultimo lo configura in modo non assimilabile al semplice finanziamento dei soci. [ LEGGI TUTTO ]