Può il fallito intraprendere una nuova attività di impresa?
Salve le ragioni dei creditori concorsuali, tutelate mediante la non opponibilità ope legis (art.44) degli atti compiuti dal fallito, questi non perde la capacità negoziale; nulla vieta, pertanto, che egli possa proseguire fuori dal fallimento, una precedente attività o anche intraprenderne una nuova.
Non possono trovare accoglimento – e quindi concorrere sulla massa fallimentare – le istanze di ammissione al passivo per crediti, anche previdenziali, sorti in ragione della nuova attività d’impresa posta in essere dal fallito, non essendo stato acquisito all’attivo del fallimento alcun utile, né adottato alcun provvedimento ai sensi dell’art.46 co.3 l.f.
Azione di responsabilità degli amministratori e chiamata in causa di terzi
In tema di responsabilità civile costituisce principio generale l’estensione della domanda svolta contro il convenuto nei confronti del terzo, che il convenuto abbia chiamato in corresponsabilità.
Tale principio tuttavia non opera laddove l’attore abbia esplicitamente dichiarato che non intende estendere la domanda nonché qualora in sede di formazione dello stato passivo il credito sia stato ammesso dal giudice delegato.
Aspetti processuali relativi alla domanda diretta a far valere una pretesa creditoria nei confronti di una società in liquidazione coatta amministrativa
Ogni pretesa creditoria idonea ad apportare modificazioni allo stato passivo di una procedura concorsuale deve essere necessariamente proposta con il rito prescritto per l’accertamento del passivo (nel caso di specie, dagli artt. 207-209 del R.d. n. 267/1942), a pena di improcedibilità della domanda stessa qualora essa sia proposta nelle forme ordinarie.
Responsabilità dell’amministratore per danno cagionato direttamente a soci o terzi
Se l’inadempimento contrattuale di una società di capitali non è ex se sufficiente -ed anzi, è strutturalmente inidoneo (per l’imputazione all’ente degli atti gestori e della c.d. immedesimazione organica)- a fondare la responsabilità risarcitoria [ LEGGI TUTTO ]
Incompetenza funzionale del giudice di merito per intervenuto fallimento
Opere dell’ingegno e titolarità in capo al datore di lavoro dei diritti patrimoniali e morali d’autore
Il diritto patrimoniale d’autore può ben competere anche a una persona giuridica. Se è vero che il titolo di acquisto – a titolo originario – del diritto d’autore, ossia la creazione dell’opera dell’ingegno presuppone normalmente una persona fisica, si deve ritenere che, pur in assenza di una norma generale regolatrice, il datore di lavoro acquisti in via automatica, salvo patto contrario, il diritto esclusivo di utilizzazione economica di qualsiasi opera dell’ingegno creata dal lavoratore dipendente nell’espletamento delle proprie mansioni, essendo questa espressione di un principio generale del nostro ordinamento (art. 64 c.p.i.). [ LEGGI TUTTO ]