Il rapporto di collaborazione e scambio fra socio e società cooperativa
La società cooperativa, per sua natura, è espressione di una duplicità contrattuale: il contratto sociale, caratterizzato dalla comunione di scopo, e quello mutualistico, di natura sinallagmatica, che, al pari dei contratti di scambio, fa sì che il socio che conferisce i prodotti abbia diritto al pagamento del corrispettivo, stabilito secondo modalità che trovano una compiuta regolamentazione nell’ambito di un regolamento. Salvo che nello statuto o nel regolamento interno non si rinvengano disposizioni che tendano ad allineare il prezzo dei conferimenti al valore del patrimonio della società.
Il rapporto attinente al conseguimento dei servizi o dei beni prodotti dalla società ed aventi ad oggetto prestazioni di collaborazione o di scambio tra socio e società, è ulteriore rispetto a quello relativo alla partecipazione all’organizzazione della vita sociale ed è caratterizzato non dalla comunione di scopo, ma dalla contrapposizione tra quelle prestazioni e la retribuzione o il prezzo corrispettivo. Di conseguenza, la remunerazione da parte di una cooperativa agricola dei conferimenti di prodotti da parte del socio non può essere considerata equivalente alla distribuzione delle riserve indivisibili e quindi potrebbe essere eventualmente disposta anche in presenza di perdita di esercizio.
Impugnativa di bilancio: la valutazione delle partecipazioni immobilizzate
In tema di redazione del bilancio di esercizio, l’art. 2426, co. 1, n. 1, c.c. impone che le immobilizzazioni siano iscritte al costo di acquisto e l’art. 2423 bis, co. 1, n. 6, c.c. prescrive che i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all’altro (c.d. principio di continuità dei bilanci). Pertanto, l’appostazione di una partecipazione detenuta in altra società al costo di acquisto e per un valore coerente con quanto rappresentato nel bilancio precedente risulta ossequiosa di detti principi, rispetto ai quali la mera diversa valorizzazione in un atto di donazione tra privati non riveste alcuna efficacia euristica.
Invalidità della delibera di approvazione del bilancio per violazione del diritto di informazione del socio
La ratio dell’art. 2429 c.c. è quella di tutelare il diritto di partecipazione del socio all’assemblea di approvazione del bilancio, esercitabile proficuamente a condizione che il titolare abbia avuto a disposizione un periodo di tempo ragionevole per l’esame completo del bilancio da approvare in sede assembleare. Il termine del quale deve disporre il socio per l’esame del bilancio prima dell’assemblea è definito dal legislatore in quindici giorni e la sua violazione, comportando un’illegittima compressione del diritto di partecipazione del socio, costituisce un vizio che di per sé rende annullabile la deliberazione di approvazione del bilancio.
La legittimazione a impugnare la delibera assembleare del socio escluso. Il metodo assembleare nelle società di persone
L’azione di annullamento delle delibere assembleari presuppone, quale requisito di legittimazione, la sussistenza della qualità di socio dell’attore non solo al momento della proposizione della domanda, ma anche al momento della decisione della controversia, tranne nel caso in cui il venir meno della qualità di socio sia diretta conseguenza della deliberazione la cui legittimità egli contesta. Pertanto, la legittimazione del socio escluso ad ulteriormente interferire con l’attività sociale sta o cade a seconda che la deliberazione impugnata risulti o meno legittima.
Nelle società di persone il diritto alla percezione degli utili sorge con l’approvazione del rendiconto, a differenza di quanto avviene nelle società di capitali, laddove la distribuzione degli utili presuppone una espressa decisione dell’assemblea dei soci. Tale diritto può essere limitato solo da una manifestazione di volontà dei soci che richiede il consenso unanime o da apposita previsione statutaria che limiti il diritto soggettivo del socio a percepire gli utili conseguiti dalla società prevedendo, ad esempio, un obbligo di parziale accantonamento degli utili medesimi o rimetta ad una decisione dei soci, da assumere secondo maggioranze predeterminate, la scelta in ordine alla distribuzione o all’accantonamento.
I soci delle società di persone possono riunirsi e deliberare all’unanimità o a maggioranza, a seconda di quanto richiesto dalla legge. Tale facoltà non è impedita dall’assenza di una normativa ad hoc sulla società di persone sulle modalità di raccolta del consenso (pur contemplandosi il criterio della maggioranza, per teste o quote di interessi o in alternativa il criterio dell’unanimità) e dalla mancata previsione tra gli organi sociali dell’assemblea, chiamata ad esprimere la volontà dei soci. Con riguardo al rimedio concesso dall’ordinamento in caso di delibera assunta in violazione di legge o di statuto, va individuata negli artt. 2377 ss. c.c. la disciplina applicabile, risultando dunque la delibera annullabile, valorizzando così il sottoinsieme del diritto societario caratterizzato da autonomi principi che lo distinguono dal diritto civile ed enfatizzando il principio organizzativo e l’esigenza di stabilità dell’agire dell’impresa esercitata in forma societaria.
Annullabilità della delibera assunta da un’assemblea non regolarmente costituita
La deliberazione dell’assemblea dei soci di s.r.l. costituisce un atto negoziale riferibile all’assemblea stessa ancorché questa sia riunita in difetto dei presupposti di legge o di statuto. L’irregolarità della costituzione dell’assemblea per violazione delle previsioni statutarie relative al quorum costitutivo determina l’annullabilità della deliberazione, non rientrando in alcuna delle fattispecie tipiche di nullità delineate dall’art. 2479 ter, co. 3, c.c. Tale vizio deve, dunque, essere fatto valere dal socio entro il termine di decadenza previsto dall’art. 2479 ter, co. 1, c.c.
I requisiti per la configurabilità dell’abuso di maggioranza ai fini dell’annullabilità della delibera
Gli elementi dell’abuso, che possono caratterizzare una decisione assembleare presa a maggioranza, sono da ritenere sussistenti laddove la delibera (i) comporti un pregiudizio ai soci di minoranza, (ii) senza alcun beneficio per la società, per la quale sarebbe stata indifferente l’adozione di una delibera alternativa, e (iii) senza che quella adottata trovi giustificazione in altro legittimo ed apprezzabile interesse della maggioranza: la ricorrenza di queste tre condizioni lascia fondatamente presumere che quella decisione sia stata adottata con l’unico scopo di arrecare danno ai soci di minoranza.
Impugnativa di bilancio e non necessaria impugnazione dei bilanci approvati medio tempore. L’interesse della società e il conflitto di interessi del socio
Non è fondata l’eccezione di sopravvenuta carenza di interesse del socio ad impugnare la delibera di approvazione del bilancio, in ragione della mancata impugnazione dei bilanci di esercizio successivi, con conseguente intangibilità dei saldi di tali bilanci, per il principio di continuità dei valori di bilancio, posto che, ai sensi dell’art. 2434 bis, co. 1, c.c., l’impugnazione del bilancio può essere promossa se al momento dell’instaurazione del giudizio non sia stato ancora approvato il bilancio dell’esercizio successivo, a nulla rilevando che, nelle more del giudizio, siano stati approvati i bilanci degli anni successivi, e ciò in ragione del fatto che la durata del processo non può ripercuotersi negativamente a scapito di colui che ha proposto l’impugnazione tempestivamente.
Il conflitto di interessi non rappresenta ex se una condizione in grado di inficiare la votazione, sia essa una delibera dell’assemblea dei soci o del consiglio di amministrazione; in dette ipotesi, infatti, l’invalidità dell’atto è subordinata non solo al fatto che il voto determinante per il raggiungimento della maggioranza necessaria per l’approvazione della delibera sia espressione del soggetto in capo al quale si configura una situazione di conflitto d’interessi, ma anche alla condizione che tale delibera possa recare alla società un danno, seppur in via solo potenziale. Ai fini dell’annullamento della delibera per conflitto di interessi è essenziale che essa sia idonea a ledere l’interesse sociale, inteso come l’insieme di quegli interessi che sono comuni ai soci, in quanto parti del contratto di società, e che concernono la produzione del lucro, la massimizzazione del profitto sociale (ovverosia del valore globale delle azioni o delle quote), il controllo della gestione dell’attività sociale, la distribuzione dell’utile, l’alienabilità della propria partecipazione sociale e la determinazione della durata del proprio investimento. Si ha conflitto di interessi rilevante quale causa di annullabilità delle delibere assembleari quando vi è un conflitto tra un interesse non sociale e uno qualsiasi degli interessi che sono riconducibili al contratto di società.
Non è compromettibile in arbitri la controversia avente ad oggetto l’impugnazione della deliberazione di approvazione del bilancio di società per difetto dei requisiti di verità, chiarezza e precisione. Invero, nonostante la previsione di termini di decadenza dall’impugnazione, con la conseguente sanatoria della nullità, le norme dirette a garantire tali principi non solo sono imperative, ma, essendo dettate, oltre che a tutela dell’interesse di ciascun socio ad essere informato dell’andamento della gestione societaria al termine di ogni esercizio, anche dell’affidamento di tutti i soggetti che con la società entrano in rapporto, i quali hanno diritto a conoscere la situazione patrimoniale e finanziaria dell’ente, trascendono l’interesse del singolo ed attengono, pertanto, a diritti indisponibili. Identica ratio si rinviene nel caso di censura dell’approvazione del bilancio d’esercizio da parte del socio amministratore unico in conflitto di interessi ex art. 2479 ter, co. 2, c.c.
Atti posti in essere in esecuzione della delibera di aumento di capitale annullabile
Il rapporto tra gli artt. 2379 e 2379 ter c.c. è di genere a specie, nel senso che alla regola generale enunciata dall’art. 2379 c.c., l’art. 2379 ter c.c. deroga, introducendo il ben più ridotto termine per l’esercizio dell’azione, ove si tratti della specifica deliberazione di aumento di capitale (oltre che delle altre due tipologie di delibere richiamate nel primo comma e della regolamentazione ulteriormente specifica per le deliberazioni di aumento di capitale delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio). La ratio della norma è pertanto nel senso di fissare i limiti temporali di proponibilità dell’impugnazione delle delibere indicate, per rispondere all’esigenza di stabilizzazione degli effetti delle stesse.
Se una delibera di aumento del capitale sociale, ancorché annullabile, non è stata sospesa, e dunque è stata legittimante eseguita, il nuovo assetto delle partecipazioni risultante dalla sottoscrizione dell’aumento è a sua volta legittimo (come legittime sono le successive deliberazioni assunte con la nuova maggioranza, in quanto, di effetto “a catena” sulla legittimità delle delibere in sequenza non può parlarsi). In questo ambito, la tempestiva impugnazione da parte del socio danneggiato dalla delibera di aumento di capitale asseritamente illegittima e, soprattutto, la sua tempestiva sospensione – che paralizzerebbe, altresì, l’efficacia del nuovo assetto delle partecipazioni risultante dalla sottoscrizione dell’aumento di capitale – eviterebbe il prodursi del danno patrimoniale derivante dalla svalutazione della propria partecipazione, interrompendosi, in tal modo, il nesso di causalità tra l’allegato fatto lesivo e il pregiudizio consequenziale.
Sostituzione della delibera invalida
L’ex amministratore della società legittimato in virtù della qualifica rivestita nell’organizzazione sociale all’impugnazione delle deliberazioni dell’assemblea che investano la sua sfera giuridica, ai sensi dell’art. 2479 ter c.c., è privo del potere di rappresentanza della società nello stesso giudizio che, per effetto della deliberazione di nomina, pienamente efficace sino alla pronuncia del provvedimento di sospensione, spetta solo al nuovo amministratore.
L’applicazione della previsione dell’art. 2377, co. 8, c.c., richiamata dall’art. 2479 ter c.c. per le s.r.l., si risolve nella ricognizione da parte del giudice dell’impugnazione dell’effetto sostitutivo della delibera successiva a quella impugnata dal socio, che di per sé comporta la privazione di effetti a livello endosocietario della delibera impugnata e di conseguenza il venir meno della utilità dell’impugnazione per l’attore. Mentre la validità della delibera successiva, richiesta per l’effetto sostitutivo dalla stessa norma secondo cui la delibera sostitutiva deve essere stata presa in conformità della legge e dello statuto, deve necessariamente essere contestata dal socio mediante la relativa impugnazione, stante la piena efficacia endosocietaria delle delibere assembleari la cui invalidità non sia stata azionata attraverso la specifica impugnazione nei limiti temporali e di legittimazioni previsti dagli artt. 2377, 2379, 2379 ter e 2479 ter c.c.
Solo la partecipazione “determinante” del soggetto non legittimato è causa di annullabilità della delibera
La sostituzione del socio da parte di un terzo non socio all’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio non è di per sé causa di annullabilità della relativa delibera, in quanto tale specifica sanzione è espressamente dettata per il caso di partecipazione all’assemblea di soggetti diversi dai legittimati in presenza dei presupposti dell’art. 2377, co. 5, n. 1, c.c. (richiamato per le s.r.l. dall’art. 2479 ter, ult.co., c.c.) e dunque solo ove tale partecipazione risulti determinante per la regolare costituzione dell’assemblea, anche considerando la deformalizzazione delle modalità di svolgimento dell’assemblea nelle s.r.l., come previsto dall’art. 2479 c.c.