hai cercato per tag: annullabilita-delibera-assembleare - 56 risultati
7 Febbraio 2017

Interesse personale del socio e conflitto di interessi

Affinché una delibera sia annullabile in quanto assunta con il voto determinante di un socio in conflitto di interessi, è necessario che sussista un rapporto di reciproca esclusività tra l’interesse sociale e quello del socio, con la conseguenza che [ LEGGI TUTTO ]

17 Ottobre 2016

Esercizio del diritto di recesso e annullamento della delibera assembleare

La disposizione dell’art. 2285 co. 1 c.c., secondo cui “ogni socio può recedere dalla società quando questa è contratta a tempo indeterminato o per tutta la vita di uno dei soci”, non può essere applicata analogicamente alle società di capitali. [ LEGGI TUTTO ]

22 Settembre 2016

Sospensione delle delibere assembleari self-executing; potere dei soci di s.r.l. di convocazione dell’assemblea

In tema di sospensione degli effetti delle delibere assembleari self-executing di una società a responsabilità limitata, il termine «esecuzione» deve essere inteso come «efficacia» e, più precisamente, come idoneità dell’atto alla produzione di effetti giuridici ulteriori rispetto a quelli attinenti alla sua esecuzione. Il concetto di esecuzione può, quindi, essere semplicemente inteso quale momento puramente attuativo degli effetti di un atto deliberativo. In questa prospettiva, possono pertanto essere sospese quelle deliberazioni assembleari che manifestino una perdurante efficacia rispetto all’organizzazione sociale in via non già di riflesso, bensì di diretta incidenza sul funzionamento degli organi della società. Di conseguenza, è sospendibile una delibera assembleare di nomina degli amministratori di una società, in quanto destinata a produrre i suoi effetti giuridici per l’intero periodo di gestione della società da parte degli amministratori con essa designati, considerando tutte le operazioni, vincolanti per la società stessa, che potranno essere decise ed attuate dai medesimi soggetti eletti. La sospensione evita, infatti, che i nuovi soggetti nominati possano gestire la società nelle more dell’accertamento dei vizi che afferiscono all’atto di nomina (di cui sia stata richiesta la sospensione). [Nella specie, dinanzi all’eccezione, sollevata dalla parte convenuta, di inammissibilità di una domanda di sospensione di una delibera di revoca e di nomina dell’organo amministrativo di una s.r.l., il Tribunale di Roma ha colto l’occasione per pronunciarsi sulla questione, tutt’oggi dibattuta sia in dottrina che in giurisprudenza, inerente alla possibilità di sospendere l’esecuzione delle delibere assembleari self-executing, condividendo l’orientamento giurisprudenziale del Trib. Roma, 30 aprile 2015].

É da escludere la possibilità di ricorrere all’applicazione, in via analogica, dell’art. 2367 c.c. in tema di convocazione dell’assemblea di una società a responsabilità limitata. Infatti, la disciplina della convocazione dell’assemblea non presenta alcuna lacuna normativa da colmare attraverso il ricorso al procedimento analogico e, dunque, attraverso l’applicazione dell’art. 2367 c.c., in quanto il legislatore ha inteso, sul punto, predisporre una disciplina autonoma ed autosufficiente, costruita sulla base del principio della centralità del socio e della partecipazione di questi ai processi decisionali in una s.r.l. Di conseguenza, l’apparente lacuna contenuta nell’art. 2479 bis c.c. – la cui norma prevede le modalità di convocazione dell’assemblea, ma non i soggetti legittimati ad attivare il procedimento che conduce alla riunione assembleare – deve essere colmata attraverso una autointegrazione delle norme che disciplinano questa fase del procedimento assembleare all’interno della società a responsabilità limitata. E tale autointegrazione passa attraverso la valorizzazione del ruolo centrale assunto dai soci all’interno di tale tipo societario a seguito della riforma del diritto societario, valorizzazione che si evidenzia tanto dalla possibilità, prevista ex art. 2479 c.c., in favore dei soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale di sottoporre all’approvazione dei soci taluni argomenti, quanto dai penetranti poteri di controllo di cui godono i soci in questo modello societario. Dunque, sulla scorta di tale ricostruzione, il potere di convocazione dell’assemblea nelle s.r.l. può essere attribuito al socio titolare di un terzo del capitale sociale.

Peraltro, in risposta al quesito se l’autonomia statutaria di una s.r.l. possa escludere in radice la legittimità dei soci e concentrare il potere di convocazione dell’assemblea nelle mani dei soli amministratori per accentuare il profilo capitalistico della società, il potere dei soci qualificati di convocare l’assemblea deve ritenersi sussistente anche nel caso in cui lo statuto ne demandi la convocazione al solo organo gestorio, ciò in forza della disposizione di cui all’art. 2479, comma 1, la quale costituisce regola di garanzia inderogabile. [Nel caso di specie, l’amministratore unico della società Alfa agiva in giudizio contro la società Beta al fine di far dichiarare la nullità ovvero annullare la delibera assunta all’esito della sua assemblea dei soci. Inoltre, considerato che lo statuto sociale della società Beta espressamente riservava agli amministratori il potere di convocare l’assemblea, l’attore evidenziava come questa fosse stata illegittimamente convocata da parte della società Beta in quanto socia della società Alfa e titolare del 50% del suo capitale sociale. Sulla base dei principi sopra delineati, il Tribunale di Roma rilevava, tuttavia, l’assenza di ogni vizio inerente alla convocazione dell’assemblea della società, condividendo così un orientamento oramai consolidato in materia, che trova cristallizzazione in una recente pronuncia della Corte di Cassazione (Cass. sez. I, 25 maggio 2016, n. 10821) nonché in diverse pronunce della giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Milano, 20 novembre 2014; Trib. Milano 7 maggio 2012; Trib. Novara, 21 aprile 2009; v. anche Trib. Milano, 10 novembre 2014; Trib. Milano 11 novembre 2013)].

17 Febbraio 2016

Invalidità della deliberazione assembleare per abuso di maggioranza ed onere della prova

Si verifica abuso di maggioranza (o “eccesso di potere”) tutte le volte in cui una delibera assembleare sia adottata ad esclusivo beneficio dei soci di maggioranza in danno di quelli di minoranza, essendo in tal caso applicabile l’art. 1375 c.c., in forza del quale il contratto deve essere eseguito in buona fede, atteso che le determinazioni dei soci durante lo svolgimento del rapporto associativo debbono essere considerate, a tutti gli effetti, come veri e propri atti di esecuzione, in quanto preordinati alla migliore attuazione del contratto sociale.

[ LEGGI TUTTO ]

5 Ottobre 2015

Annullamento delle delibere assembleari. Abuso della maggioranza.

L’abuso o eccesso di potere rappresenta un limite al principio maggioritario vigente nel diritto societario, corrispondente ad un principio generale dell’ordinamento giuridico secondo il quale è vietato abusare dei propri diritti ed è causa di annullamento delle deliberazioni assembleari allorquando la delibera non trovi [ LEGGI TUTTO ]

La decisione di avviare procedure di risoluzione della crisi aziendale fa parte delle scelte discrezionali rimesse all’amministratore

La decisione di avviare procedure di risoluzione della crisi aziendale fa parte delle scelte discrezionali rimesse all’amministratore, tant’è vero che – per esempio – il legislatore ha espressamente posto dei requisiti formali in tal senso nella disciplina della proposta di concordato. Nell’ambito di tale autonomia, l’amministratore non è vincolato dall’esito dell’assemblea cui egli abbia ritenuto di sottoporre la sua scelta gestionale (argomenta sul punto anche ex: Cassazione civile sez. I 16 aprile 2014 n. 8867 secondo cui: “La scelta dell’amministratore di una società di assoggettare una determinata opzione amministrativa alla volontà dell’assemblea non fa venire meno il carattere deliberativo della determinazione assembleare, cosicché non può ritenersi che l’ipotetico potere dell’amministratore di disattenderne le indicazioni – in quanto non vincolanti – precludano l’impugnazione della deliberazione ai soci di minoranza, che abbiano l’interesse a farne accertare l’invalidità e/o l’abusività dell’opzione amministrativa che ne costituisce il contenuto). Anche a prescindere da valutazioni circa la genericità o meno dell’ordine del giorno, la sospensione della delibera nel senso di richiesta di auto fallimento della società, sotto questo profilo, sarebbe inutiliter data per i soci di minoranza in quanto – anche a voler sospendere la delibera impugnata – non si potrebbe evitare la decisione di chiedere l’autofallimento e, quindi, l’evento paventato come dannoso dai soci di minoranza.