Errore e difetto di “qualità” nel trasferimento di partecipazioni sociali
L’oggetto immediato del trasferimento di partecipazioni sociali è rappresentato dai titoli ceduti. Per questa ragione, i vizi dei singoli beni non possono essere fatti valere al fine di richiedere l’annullamento del contratto per errore o la risoluzione ex art. 1497 cod. civ.. Ciò sarà possibile solo qualora il cedente abbia concesso specifiche garanzie, ovvero nel caso di dolo di un contraente, quando il mendacio o le omissioni siano accompagnate da malizie ed astuzie finalizzate al raggiro del cessionario.
Licenza d’uso: (necessaria) l’espressa pattuizione degli obblighi della licenziante nei confronti della licenziataria
Va disattesa e non accolta la “domanda di risoluzione per inadempimento … ove gli obblighi della licenziante [nella specie di messa a disposizione per la licenziataria di canali di vendita o di attività di supporto] non siano previsti contrattualmente e non emergano dal chiaro tenore letterale delle disposizioni pattizie”.
Va disattesa e non accolta la “domanda di annullamento del contratto per dolo … ove la … prova dei fatti costitutivi della domanda azionata …. non comprovi il ricorrere di …. circostanze false, o l’omissione di elementi rilevanti e idonei a carpire, con artifici e raggiri, il consenso della controparte”. Se un “elemento” si rivela “di per sé particolarmente fragile” non è “idoneo, neppure a livello indiziario, a fondare il dolo richiesto dall’art. 1427 c.c., [posto che rifluisce su scelte imprenditoriali non sindacabili, in quanto non irragionevoli]”.
Cessione quote sociali e annullamento del contratto per dolo e violenza morale
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto la cessione delle quote sociali è inammissibile l’intervento della società (con autonoma comparsa o inserendosi nell’atto di citazione proposto dall’ingiunta), estranea al procedimento monitorio e al rapporto sostanziale, volto a far valere domande (di restituzione e di risarcimento per effetto di operazioni senza causa o con causa invalida compiute dall’amministratore) non connesse a quelle del giudizio in cui sono state introdotte.
Annullabile il contratto stipulato dall’amministratore di s.r.l. per la compravendita, in favore dei suoi parenti, di un immobile della società ove il bene sia venduto ad un prezzo inferiore a quello di mercato
Nell’azione di annullamento del contratto concluso dall’amministratore in conflitto di interessi con la società rappresentata , affinché sussista il predetto conflitto quale causa di annullamento ai sensi dell’art. 2475-ter, comma 1 c.c., è necessario che il rappresentante persegua interessi personali (o anche di terzi) inconciliabili con quelli del rappresentato, cosicché all’utilità conseguita o conseguibile dal rappresentante segua, o possa seguire, il danno del rappresentato.
Il rapporto d’incompatibilità tra gli interessi del rappresentato e quelli del rappresentante deve essere dimostrato – non in modo astratto o ipotetico ma – con riferimento al singolo atto o negozio che, per le sue intrinseche caratteristiche, consenta la creazione dell’utile di un soggetto mediante il sacrificio dell’altro; deve essere inoltre riscontrabile al momento perfezionativo del contratto, restando irrilevanti evenienze successive eventualmente modificative dell’iniziale convergenza di interessi.
In caso di contratto di compravendita concluso dall’amministratore per l’alienazione di un bene immobile della società rappresentata, costituiscono elementi indiziari utili a suffragare la sussistenza di un conflitto di interessi rilevante ai sensi dell’art. 2475-ter c.c. il considerevole divario tra il valore di mercato del bene venduto dal rappresentante e il prezzo pagato dall’acquirente, nonché la comunanza di interessi tra l’amministratore e terzo, fondata su rapporti parentali.
Poiché l’effetto tipico della rappresentanza negoziale è la produzione di effetti esclusivamente nella sfera giuridica del rappresentato, l’azione di annullamento di cui all’art. 2475-ter, comma 1 c.c. non riguarda i rappresentati bensì solo le parti sostanziali del rapporto contrattuale. Ne discende che l’amministratore che abbia agito in conflitto di interessi con la società rappresentata è carente di legittimazione passiva ed è privo dell’interesse a contraddire sulla domanda volta ad ottenere la caducazione degli effetti del contratto tra rappresentato e terzo, tranne nel caso in cui il rappresentato agisca per il risarcimento de danni nei confronti del procurator che abbia abusato dei suoi poteri rappresentativi.
(Nel caso di specie, il Tribunale di Cagliari ha preliminarmente dichiarato la carenza di legittimazione passiva dell’amministratore convenuto che aveva concluso il contratto di compravendita per l’alienazione di un bene della società rappresentata e, ritenendo fondate le domande della società attrice, ha annullato il predetto contratto ai sensi dell’art. 2475-ter c.c., dovendosi ritenere dimostrato il conflitto di interessi sulla base del rapporto di parentela intercorrente tra l’amministratore e le controparti contrattuali e del considerevole divario tra il valore di mercato del bene venduto e il corrispettivo stabilito nel contratto).
Contratto di cessione di quote: annullamento per dolo, risoluzione per inadempimento e arricchimento senza causa
Al fine di veder accolta la domanda di annullamento del contratto ex art. 1439 c.c., la prova basata su sole circostanze successive alla stipulazione del contratto non è idonea a dimostrare la sussistenza del dolo e ad ottenere il conseguente annullamento del contratto. [ LEGGI TUTTO ]
Affitto di azienda, azione di responsabilità e competenza della Sezione Imprese
La preliminare eccezione di incompetenza deve ritenersi infondata perché nel caso di specie sul criterio territoriale ha valenza assorbente il criterio funzionale di attribuzione alla sezione specializzata, vertendo la controversia sulle azioni di responsabilità promosse contro i componenti dell’organo amministrativo e risultando quindi attratte le cause e i procedimenti quando tra le domande proposte sia ravvisabile un rapporto di connessione oggettiva e soggettiva.
Amministratore unico di s.r.l. tra interessi contrastanti con quello della società e carenza di poteri
Deve essere annullato il contratto di affitto di azienda stipulato tra la s.r.l. attrice e la s.r.l. convenuta, questa in persona dell’altra convenuta che agiva in nome e per conto pur consapevole dell’intenzione dei soci di revocarle l’incarico di amministratore unico per comportamenti contrastanti con gli interessi della società [ LEGGI TUTTO ]
Sull’ambito applicativo dell’art. 1892 c.c.
La notifica dell’atto di appello eseguita presso il procuratore revocato e sostituito in primo grado è nulla e non inesistente e, come tale, suscettibile di sanatoria, con conseguente necessario accoglimento della richiesta di rinnovazione della notifica. [ LEGGI TUTTO ]
Ancora in tema di contratto di acquisto di azioni e vizi relativi alla consistenza patrimoniale della società
La cessione delle azioni di una società di una società di capitali ha come oggetto immediato la partecipazione sociale e solo quale oggetto mediato la quota parte del patrimonio sociale che tale partecipazione rappresenta. Pertanto, le carenze o i vizi relativi alle caratteristiche e al valore dei beni [ LEGGI TUTTO ]
Annullamento del contratto concluso dall’amministratore in conflitto di interessi: carenza di legittimazione del socio
L’annullamento ex art. 2475–ter, co. 1, c.c. del contratto di affitto di azienda concluso dall’amministratore della società in conflitto di interessi, per conto proprio o di terzi, e il conseguente sequestro giudiziario dell’azienda affittata, può essere richiesto solo dalla società, dovendosi [ LEGGI TUTTO ]