Annullabilità di transazione, risarcibilità ex art. 1440 c.c. e occultamento di documenti
Le false o omesse indicazioni di fatti la cui conoscenza è indispensabile alla controparte per una corretta formazione della sua volontà contrattuale comportano, in capo al contraente mendace o reticente, l’obbligo di risarcire il danno arrecato alla controparte, qualora quest’ultima, laddove fosse stata a conoscenza delle circostanze maliziosamente taciute, avrebbe concluso il contratto a condizioni diverse da quelle raggiunte e salvo che il primo contraente non dimostri che la controparte era comunque a conoscenza dei fatti dallo stesso occultati ovvero anche solo che avrebbe potuto conoscerli, usando la normale diligenza. [ LEGGI TUTTO ]