Impugnazione della delibera negativa sulla nomina degli amministratori
In virtù della previsione di cui all’art. 2377, co. 8, c.c., nel giudizio di impugnazione di una deliberazione assembleare si verifica la cessazione della materia del contendere e non si può procedere alla dichiarazione di nullità o all’annullamento della deliberazione impugnata, quando risulti che l’assemblea dei soci, regolarmente riconvocata, abbia validamente deliberato sugli stessi argomenti della deliberazione impugnata. A tal fine, la nuova deliberazione, emessa dall’assemblea nuovamente convocata e regolarmente costituita, deve avere lo stesso oggetto della prima e, quanto meno implicitamente, dalla stessa deve risultare la volontà dell’assemblea di sostituire la deliberazione invalida, ponendo in tal modo in essere un atto sostitutivo ovvero ratificante di quello invalido e una rinnovazione sanante con effetti retroattivi.
La verifica dell’esistenza dell’interesse ad agire postula la verifica della possibilità, per l’istante, di conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall’esame del merito della controversia e dalla stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili; esso non può escludersi in presenza della possibilità di esperire azioni alternative di tutela della medesima situazione contro lo stesso o altro soggetto.
È vero che, sebbene non possa essere emessa una sentenza dichiarativa con effetto sostitutivo di una delibera positiva, ciò non significa che la sentenza con cui si accerti la sola invalidità della delibera negativa debba essere necessariamente priva di utilità, potendo avere l’utilità propria delle azioni di mero accertamento. Infatti, un’iniziativa giudiziale di tal tipo potrebbe presentare un’utilità ogniqualvolta lo statuto prevedesse una clausola tale da impedire la ripresentazione della proposta deliberativa rigettata, a ciò conseguendo la inammissibilità di una nuova votazione sulla stessa proposta solo nel caso di delibera negativa priva di vizi. In secondo luogo, una pronuncia sulla delibera negativa potrebbe essere utile anche al fine di avviare eventuali azioni risarcitorie nei confronti dei soci responsabili dell’abuso.
Nullità della delibera di approvazione del bilancio
Nella valutazione circa la correttezza del bilancio, sulla forma deve prevalere la sostanza, in virtù del principio di prevalenza della sostanza economica sulla forma espresso dagli artt. 2423 e 2423 bis c.c. e funzionale alla compiuta realizzazione della finalità delle informazioni di bilancio destinate a rappresentare in modo veritiero e corretto ai soci e ai terzi la situazione della società.
Le differenze tra i criteri di redazione del bilancio nazionali e quelli internazionali IAS, nonché tra i relativi principi contabili, può condurre a rappresentazioni del capitale e del reddito non del tutto coincidenti. Da un lato, si ha, infatti, un approccio ispirato fondamentalmente a principi di prudenza tendente ad evidenziare il reddito distribuibile ed il patrimonio inteso come somma di risorse di proprietà dell’impresa; dall’altro, si ha più riguardo alla valutazione della performance, strumentale ad analisi di tipo economico che conduce ad una nozione di reddito potenziale e di patrimonio inteso come sistema di risorse controllate dall’impresa.
Annullamento della delibera assembleare assunta con il voto di un socio in conflitto di interessi
L’annullamento della delibera ex art. 2373 c.c. richiede, oltre all’esistenza del conflitto di interessi, due distinte condizioni, che devono sussistere entrambe: la decisività del voto espresso dal socio in conflitto di interessi e la dannosità, almeno potenziale, della deliberazione medesima per la società. Ai fini dell’annullamento della delibera è, pertanto, irrilevante che la medesima consenta al socio il conseguimento di un suo personale interesse (ovvero anche dell’interesse di un terzo il cui medesimo socio sia portatore) se, nel contempo, non risulti pregiudicato l’interesse sociale. Il vizio rilevante ai fini dell’annullamento di una deliberazione assembleare ricorre solo nel caso in cui la delibera medesima sia diretta al soddisfacimento di interessi extra-sociali, in danno della società.
In relazione alle deliberazioni assunte dalla universalità dei soci, in presenza di tutti i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale è escluso in radice che sia stato arrecato alcun vulnus di natura informativa e che, per l’effetto, la decisione non sia stata regolarmente adottata.
Legittimazione all’impugnativa di delibera assembleare in caso di contitolarità di una quota del capitale sociale
Va esclusa la legittimazione all’impugnativa di una delibera assembleare in capo al singolo socio in fattispecie di contitolarità, pro-indiviso, di quote di partecipazione al capitale sociale, in quanto la disposizione dettata dall’art. 2468, co. 5, c.c. contempla un’ipotesi di rappresentanza necessaria, i cui poteri sono esclusivamente attribuiti al soggetto designato secondo le modalità prescritte dagli artt. 1105 e 1106 c.c., con conseguente preclusione, per i partecipanti alla comunione, del concorrente esercizio dei diritti, da intendersi come l’insieme di tutti i diritti sociali, siano essi patrimoniali, amministrativi o processuali. Corollario – questo – del principio di indivisibilità delle quote e delle azioni di cui all’art. 2347 c.c., norma che, nel conferire alla partecipazione azionaria il carattere della indivisibilità, ha considerato indispensabile, in relazione alle esigenze peculiari della organizzazione societaria e alla natura del bene in comunione, la unitarietà dell’esercizio dei diritti, impedendone, quanto meno nei rapporti esterni, il godimento e l’amministrazione in forma individuale; e ciò al fine, da un lato, di evitare che contrasti interni si riflettano sulle attività assembleari e, dall’altro, di garantire certezza e stabilità alle deliberazioni assunte, correttamente approvate.
In ipotesi di contitolarità di una quota del capitale sociale, tanto l’intervento in assemblea e il relativo diritto di voto, quanto il potere di proporre l’impugnazione di cui agli artt. 2377 e 2379 c.c., competono, in via esclusiva, al rappresentante comune (sia esso nominato dagli stessi soci ovvero, in difetto, dall’autorità giudiziaria), non residuando in capo al singolo socio la facoltà di invocare alcuna tutela giurisdizionale, né in via concorrente, né in via residuale.
Appartenendo la legitimatio ad causam alla generale categoria delle condizioni dell’azione, ovvero operando quale indefettibile presupposto affinché possa rendersi una decisione sul merito, essa deve essere valutata al momento della decisione. Occorre distinguere i presupposti processuali – ossia i requisiti che devono sussistere ai fini della instaurazione del rapporto processuale –, che devono esistere sin dal momento della domanda, e le condizioni dell’azione – ossia i requisiti della domanda che condizionano la decidibilità della controversia nel merito –, che devono esistere al momento della decisione. L’intervenuta divisione, in corso di causa, della quota di capitale sociale originariamente in comunione può essere considerato evento idoneo a conferire la legittimazione ad agire (c.d. legitimatio superveniens) al socio attore che ne era inizialmente carente.
Impugnazione e sostituzione di delibere assembleari
La disposizione dell’art 2377, co. 8, c.c. si risolve in una ricognizione dell’effetto sostitutivo di delibere successive a quella impugnata dal socio, effetto di per sé comportante il venir meno della utilità della impugnazione per l’attore, essendo la delibera impugnata già stata privata di effetti dalla sua sostituzione endo-societaria. Tale effetto sostitutivo può dirsi realizzato solo laddove la seconda delibera sia “stata presa in conformità della legge e dello statuto”, vale a dire sia stata presa validamente: ma anche questa precisazione contenuta nella norma va coordinata con il sistema di efficacia degli atti endo-societari e in particolare delle delibere assembleari, le quali, secondo il principio di cui all’art. 2377, co. 1, cc, se prese “in conformità della legge e dello statuto”, “vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti”, essendo poi accertabile la loro eventuale invalidità in sede giudiziale solo a mezzo di impugnazione soggetta ai limiti temporali e di legittimazione previsti ancora dall’art. 2377 cc e dagli artt. 2379, 2379-ter e 2434-bis c.c. (nonché, per le S.r.l., dall’art. 2479-ter c.c.), con la conseguenza che le delibere assembleari la cui invalidità non sia stata azionata attraverso specifica impugnazione rimangono di per sé efficaci nell’ambito endo-societario. Da tale ricostruzione del sistema discende dunque che, se il socio impugnante la prima delibera non ha impugnato anche la delibera sostitutiva, questa è di per sé destinata a rimanere efficace nell’ambito endo-societario nonostante l’impugnante ne abbia eccepito la invalidità in sede processuale, con il che viene meno (non già la materia del contendere ma) lo stesso interesse ad agire rispetto alla prima impugnazione, al cui accoglimento non potrebbe conseguire alcun effetto utile per l’attore, data la già avvenuta sostituzione in ambito endo-societario del deliberato censurato con altro comunque efficace. Seguendo tale ricostruzione sistematica deve quindi concludersi che nel giudizio relativo alla impugnazione della prima delibera non possa trovar luogo alcuna valutazione delle eccezioni dell’attore relative alla invalidità della delibera sostitutiva che non sia stata a sua volta impugnata, tale valutazione essendo assorbita dalla constatazione del venir meno dell’interesse ad agire dell’attore: la valutazione ex art. 2377, co. 8, c.c. del giudice della prima impugnazione deve invece limitarsi alla verifica dell’effettiva portata sostitutiva della seconda delibera, vale a dire della effettiva rimozione del contenuto della prima da parte della seconda disponente sul medesimo oggetto. A riprova di tale conclusione sistematica può del resto richiamarsi anche la disciplina dell’art.2377, co. 7, c.c., per la quale “L’annullamento delle deliberazioni ha effetto rispetto a tutti i soci ed obbliga gli amministratori … a prendere i conseguenti provvedimenti sotto la propria responsabilità”: l’obbligo di adeguamento endo-societario consegue infatti, secondo tale norma, propriamente solo all’annullamento della delibera impugnata, sicché, nel caso si seguisse l’orientamento qui disatteso, la delibera sostitutiva rimarrebbe comunque efficace pur essendo stata valutata incidentalmente invalida nel giudizio di impugnazione relativo a quella sostituita, con la conseguenza che, ancora una volta, si perverrebbe alla conclusione della inutilità per l’impugnante dell’annullamento della prima delibera.
Abuso della maggioranza e aumento del capitale senza sovrapprezzo
L’abuso del diritto di voto da parte del socio maggioranza che determina l’annullabilità della deliberazione assembleare si configura allorché il socio eserciti consapevolmente il suo diritto di voto in modo tale da ledere le prerogative degli altri soci senza perseguire alcun interesse sociale, in violazione del dovere di comportarsi secondo buona fede nell’esecuzione del contratto sociale.
La previsione dell’aumento di capitale “alla pari” cioè senza la previsione del sovrapprezzo corrispondente al maggior valore del patrimonio sociale rispetto al capitale nominale non può costituire sintomo di abuso della maggioranza, in presenza della previsione del diritto di opzione a favore di tutti i soci
Annullamento per conflitto di interessi della delibera assembleare sui compensi dell’amministratore
La delibera per cui è richiesta la sospensione cautelare mediante ricorso ex art.2378 comma 3 c.c., pur sussistendo il fumus boni iuris, non potrà essere sospesa, difettando l’interesse alla sospensione in presenza di un deliberato completamente eseguito, che ha già esaurito i suoi effetti e che non ne potrà produrre di ulteriori.
Secondo l’art.78 comma 2 c.p.c., si procede alla nomina di un curatore speciale al rappresentato quando vi è un conflitto di interessi col rappresentante. La mancata designazione del curatore speciale in presenza dei presupposti di legge, che la renderebbero invece necessaria, costituisce un vizio talmente grave da comportare la nullità dell’intero procedimento. Se non vi è la nomina del curatore speciale in presenza di una situazione di conflitto anche potenziale di interessi – che secondo la giurisprudenza deve essere rilevato d’ufficio dal Giudice –, non vi è regolare costituzione del rapporto processuale.
La delibera che stabilisce – sia retroattivamente per gli esercizi antecedenti sia per quelli successivi – compensi per l’amministratore è illegittima, non solo in quanto assunta con il voto di un soggetto socio, amministratore e beneficiario dei compensi deliberati, e quindi in conflitto di interessi con la società, ma soprattutto nella misura in cui i compensi stabiliti appaiono del tutto irragionevoli. Il giudizio di irragionevolezza si basa non solo sull’entità del compenso stabilito, ma soprattutto sul fatto per cui l’amministratore – a parità di impegno nello svolgimento dell’incarico e in condizioni di parità o quasi di fatturato – ha sempre svolto, per un lunghissimo lasso di tempo, il suo incarico a titolo gratuito. La delibera è dunque priva di alcuna giustificazione rispetto all’interesse della società e, nella misura in cui devia dallo scopo economico pratico del contratto di società, deve essere annullata per eccesso di potere.
Preventiva informazione sul valore di liquidazione delle azioni in caso di delibera legittimante il recesso e abuso di maggioranza
Ai sensi dell’art. 2437-ter il socio, avente diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso, ha diritto di conoscere la determinazione del valore di liquidazione delle azioni nei quindici giorni precedenti alla data fissata per l’assemblea avente all’ordine del giorno le delibere all’esito delle quali è consentito il recesso del socio. [ LEGGI TUTTO ]
Efficacia probatoria del verbale dell’assemblea ordinaria
Il verbale di assemblea ordinaria di una società di capitali ha efficacia probatoria poiché documenta quanto avvenuto in sede di assemblea (data in cui si è tenuta, identità dei partecipanti, capitale da ciascuno rappresentato, modalità e risultato delle votazioni, eventuali dichiarazioni dei soci) in funzione del controllo delle attività svolte anche da parte dei soci assenti e dissenzienti. Tuttavia, non trattandosi di atto dotato di fede privilegiata, i soci possono far valere eventuali sue difformità rispetto alla realtà effettuale con qualsiasi mezzo di prova, con la conseguenza che, se i soci non assolvano a detto onere probatorio su di essi incombente, non possono mettere in discussione quanto documentato dal verbale.
Dalla delibera dell’assemblea dei soci di s.r.l. che, rimuovendo ex post i limiti del potere rappresentativo degli amministratori, faccia propri ex tunc gli effetti degli atti compiuti dall’amministratore in violazione dei limiti derivanti dal mandato conferitogli non consegue la sottrazione dell’amministratore al rischio dell’azione sociale di responsabilità, atteso che il socio di minoranza assente o dissenziente può esperirla ai sensi dell’art. 2476, co. 3, c.c. Tale azione, infatti, può essere solo oggetto di rinuncia o transazione da parte della società con le maggioranze prescritte dall’art. 2476, co. 5, c.c.
Impugnazione della deliberazione assembleare di esclusione del socio di cooperativa
Ai fini del calcolo del quorum deliberativo dell’assemblea, va tenuta in considerazione non la totalità dei soci della cooperativa, bensì solo quella parte che gode del diritto di voto. Nel caso di delibera avente ad oggetto l’esclusione di soci della cooperativa, tra i soci aventi diritto di voto non rientrano quelli la cui esclusione è all’ordine del giorno, nonostante mantengano il diritto di intervenire in assemblea e di impugnare le delibere.
In particolare, qualora vengano messe ai voti due distinte deliberazioni di esclusione, ai due soci la cui esclusione è oggetto di deliberazione deve essere precluso non solo il voto sulla propria deliberazione di esclusione, ma anche su quella dell’altro socio: vi è infatti il rischio che ciascuno dei soci da escludere tenti, con l’esercizio del proprio diritto di voto, di raggiungere un fine diverso da quello sociale, consistente nell’influenzare l’esercizio del voto dell’altro socio da escludere al fine di ottenere da quest’ultimo il suo voto negativo nella delibera di esclusione che direttamente lo riguarda.
In presenza di una clausola statutaria che attribuisce al c.d.a. nel suo complesso il potere di convocare l’assemblea dei soci, deve ritenersi viziata (i.e. annullabile) la deliberazione dell’assemblea che è stata convocata ad opera di un solo membro del c.d.a., anche se si tratta del Presidente.
La declaratoria di annullamento della delibera assembleare ha efficacia ex tunc e natura costitutiva, in quanto va ad estinguere tutte le situazioni giuridiche create dalla delibera stessa; pertanto, gli effetti di tale declaratoria non si limitano a colpire la deliberazione che ne costituisce l’oggetto immediato e diretto, bensì si estendono anche alla collegata delibera, adottata nel corso della medesima riunione assembleare, con la quale sono state nominati i nuovi consiglieri, in sostituzione dei soci-consiglieri appena esclusi. L’annullamento di tale distinta, ma collegata, deliberazione non è preclusa dalla mancata specifica impugnazione della stessa, in quanto costante è sul punto l’orientamento della Suprema Corte, in base al quale in caso di più deliberazioni successive nel tempo e in rapporto di dipendenza fra loro, impugnata la prima non sussiste l’onere di impugnare le successive.