Approvazione del bilancio di s.r.l., invalidità della decisione assunta con consultazione scritta
La partecipazione personale dell’organo amministrativo nell’assemblea dei soci per la presentazione e la discussione del progetto di bilancio ai fini dell’approvazione del medesimo costituisce un dovere dell’amministratore, non delegabile a terzi in quanto trattasi di attribuzione esclusiva, con conseguente annullabilità della delibera ex art. 2479-ter, comma 1, c.c., in quanto adottata su proposta di un soggetto non abilitato in assenza del vero organo amministrativo.
La comunicazione inviata dal legale dell’amministratore e non da quest’ultimo, ed indirizzata al legale dei soci e non a quest’ultimi direttamente, non può in alcun modo ritenersi equipollente alla comunicazione volta ad avviare il procedimento di approvazione scritta [nel caso di specie, un messaggio di posta elettronica certificata conteneva la chiosa “Si allega: bilancio al 31.12.2019 da approvarsi per iscritto”].
Impugnazione della deliberazione di approvazione del bilancio
In merito all’iscrizione di un fondo a bilancio per un apposito “rischio”, l’apprezzamento del rischio dell’effettiva sussistenza di passività non ancora determinate al momento di chiusura dell’esercizio si concretizza, non nel rilievo di una vicenda gestoria oggettivamente già conclusa, ma in un giudizio:
– ex ante delle probabilità/possibilità di evoluzione di una situazione;
– la cui correttezza non è ancorata a dati oggettivi, ma va rapportata ai canoni generali di prudenza e ragionevolezza che presiedono alla redazione del bilancio, la violazione solo dei quali può quindi portare a far ritenere scorretta la valutazione e, conseguentemente, inficiato il bilancio da carenze quanto all’appostazione di fondo rischi e, quindi, contrastante anche con il principio di verità.
Sospensione della delibera assembleare di approvazione del bilancio
Anche le delibere tecnicamente prive di esecuzione, cioè idonee a produrre effetti giuridici anche in assenza di una specifica attività esecutiva (quali quelle di approvazione del bilancio, aventi mera efficacia dichiarativa), possono essere sospese ex art. 2378 co. 3^ c.c. Secondo la giurisprudenza, infatti, il termine “esecuzione” (utilizzato dall’art. 2378 co. 3^ c.c.) non intende fare riferimento soltanto ad una fase strettamente materiale di attuazione della decisione, ma ad una più ampia condizione di efficacia della deliberazione, rispetto alla quale l’esecuzione è un momento puramente eventuale.
Là dove lo statuto preveda che la convocazione avvenga mediante pubblicazione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale almeno quindici giorni prima dell’assemblea e mediante spedizione dello stesso ai soci a mezzo pec o raccomandata e si accerti che sia mancata solo la comunicazione ai soci (essendo invece intervenuta la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale), deve ritenersi che il mancato invio della raccomandata integra una violazione statutaria che si traduce in un vizio della delibera sussumibile nell’alveo dell’art. 2377 c.c., che però deve essere fatto valere nel termine di 90 giorni dalla data della deliberazione o da quella di deposito al registro delle imprese quando si tratti di delibere soggette all’iscrizione.
Rigetto dell’impugnazione di delibera assembleare di approvazione del bilancio
Motivo assorbente ai fini del rigetto dell’impugnazione, proposta da parte di un socio, della delibera assembleare di approvazione del bilancio, è il rilievo per cui la censura dell’attore riguarda in realtà la condotta gestoria di riconoscimento di un credito risarcitorio in favore della società conduttrice dell’immobile sociale, e non già i criteri di redazione del bilancio. Infatti, la circostanza per cui il riconoscimento del credito risarcitorio in capo alla conduttrice dell’immobile in dipendenza di ammaloramenti dell’immobile sia stato un atto gestorio ingiustificato e arbitrario, è circostanza riguardante non già la correttezza e verità della rappresentazione contabile dell’onere in discussione, ma, appunto, l’irragionevolezza della condotta dell’amministratore unico della società e, in definitiva, la sua responsabilità per un atto in tesi pregiudizievole per il patrimonio della società.
Sospensione della delibera assembleare di una S.p.A. “dipendente” da altra delibera
Sussiste un rapporto di dipendenza tra la delibera assembleare di una S.p.A. recante l’approvazione del bilancio e una precedente delibera della stessa società, la cui esecuzione è stata sospesa in sede cautelare, avente ad oggetto un’illecita patrimonializzazione di una posta in bilancio (non emendata prima dell’approvazione del bilancio stesso). In quanto viziata dai medesimi motivi di illegittimità riscontrati nella prima delibera, si deve ritenere prevalente l’interesse del socio ex art. 2378, 4° co., c.c. alla sospensione dell’esecuzione della delibera recante l’approvazione del bilancio, non rilevando in alcun modo l’intervenuto adeguamento della posta censurata -nel bilancio successivo- al tenore della pronuncia cautelare.
Annullabilità della delibera assembleare di approvazione del bilancio e assenza del collegio sindacale
La delibera (o la decisione dei soci) di approvazione del bilancio assunta dall’assemblea di una società di capitali senza previa comunicazione e acquisizione del parere del collegio sindacale, richiesti ai sensi dell’art.2429 c.c., è annullabile. Non ha alcuna rilevanza il fatto che tali mancanze siano conseguenza dall’assenza del collegio sindacale, neppure se tale assenza sia riconducibile all’impossibilità di individuare soggetti disponibili ad accettare la carica di sindaco e/o dall’impossibilità di nominare il collegio sindacale dovuta all’atteggiamento ostruzionistico dei soci di minoranza (anche qualora l’impugnante sia fra di essi annoverabile). [ LEGGI TUTTO ]
Impugnazione di bilancio per insussistenza di un credito verso un ente pubblico
Invalidità della delibera assembleare di approvazione del bilancio redatto da c.d.a carente di poteri
Il vizio di un atto del procedimento di approvazione del bilancio, relativo a un’attribuzione non delegabile dagli amministratori ex art. 2381 co. 4 c.c., compromette anche la validità degli atti compiuti da organi diversi che confluiscono nel medesimo procedimento [ LEGGI TUTTO ]
Azione di responsabilità per mala gestio degli amministratori e del liquidatore della società fallita. Approvazione dei compensi degli amministratori e delibera di approvazione del bilancio
L’azione di natura extracontrattuale, quale quella di cui all’ art. 2394 c.c., a cui è legittimato, in caso di fallimento, il curatore fallimentare, impone una serie di oneri di allegazione prima ancora che di prova e, nello specifico, di provvedere [ LEGGI TUTTO ]
Invalidità delle delibere assembleari (di approvazione del bilancio): aspetti processuali e aspetti sostanziali
Con riferimento alle impugnazioni delle delibere assembleari di società di capitali, l’unico soggetto che deve essere e può essere convenuto in giudizio non è il socio, ma la società medesima, trattandosi [ LEGGI TUTTO ]