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31 Agosto 2023

La tutela delle fotografie semplici e gli effetti del decorso del termine ventennale ex art. 92 l.a.

La dichiarazione di notevole interesse storico di un archivio di fotografie da parte del M.I.B.A.C.T. ha l’effetto di limitare il diritto di proprietà privata per ragioni di interesse pubblico e mira a scongiurare il pericolo di distruzione o smembramento di tutto o di parte dell’archivio per cause fortuite o di forza maggiore. È dunque evidente che i vincoli apposti per ragioni di interesse storico sull’intero archivio, in quanto individuato proprio per il complesso dei documenti in esso compresi, non possano avere rilievo laddove si controverta sul diverso piano della tutelabilità ai sensi della disciplina del diritto d’autore di singole immagini, pure in esso comprese.

L’estinzione dei diritti di esclusiva del fotografo per le cd. fotografie semplici ex art. 92 l.a. deve necessariamente estendersi anche alla (omessa) menzione del nome del fotografo in caso di pubblicazione dell’immagine. La disposizione dell’art. 90, co. 1, l.d.a. – che esige che gli esemplari della fotografia debbano essere diffusi con la menzione dell’autore (o del soggetto titolare dei diritti di utilizzazione economica) è evidentemente predisposta al fine di consentire l’opponibilità dei diritti connessi del fotografo (o dei titolari dei diritti sull’immagine) ai terzi, sicchè – a mente del secondo comma della medesima disposizione di legge – la mancanza di tali indicazioni determina la libera riproducibilità dello scatto da parte di terzi. Se, dunque, tale ipotesi comunque non pare attenere in sé alla tutela del diritto morale dell’autore della fotografia – in quanto specificamente rivolta a consentire l’opponibilità dei diritti connessi sull’immagine ai sensi degli artt. 88 e ss. l.d.a. – deve rilevarsi che l’imporre in epoca successiva alla scadenza fissata dall’art. 92 l.d.a. ad un utilizzatore di un’immagine in libera riproduzione l’onere di menzionare il nome dell’autore, oltre ad non essere stabilito da alcuna disposizione attinente alle fotografie “semplici”, sarebbe evidentemente eccessivo e di fatto inesigibile, laddove – come nel caso di specie – l’immagine sembrerebbe essere circolata priva di tale indicazione. La semplice omissione del nome dell’autore – ove intervenuta la scadenza prevista dall’art. 92 l.a. – non può costituire dunque fonte di illecito, mentre il richiamo a principi generali che consentono ad ogni individuo di rivendicare la paternità del frutto delle proprie attività potrebbe trovare un fondamento nella particolare ipotesi in cui la paternità dell’immagine sia stata attribuita a persona diversa.

18 Maggio 2017

Pubblicazione di fotografie senza autorizzazione e criteri di quantificazione del danno

La mera produzione del proprio archivio fotografico non è di per sé sufficiente a dar prova della titolarità delle foto in questione, ove tale produzione non sia accompagnata da ulteriori documenti che provino l’esistenza di un [ LEGGI TUTTO ]

4 Ottobre 2016

Titolarità dell’archivio fotografico di opere certificate di una galleria

Non è accoglibile la richiesta di una galleria d’arte, che detiene l’archivio del materiale fotografico di un autore, di inibire agli eredi l’uso delle scannerizzazioni dell’archivio in questione per la realizzazione di un catalogo se la galleria non prova un diritto esclusivo sullo stesso, non essendo sufficiente a tal fine [ LEGGI TUTTO ]