Congruità del compenso dell’amministratore e divieto di concorrenza al socio uscente
La delibera che determina il compenso dell’amministratore è legittima se il compenso, pur generoso, è in conformità alla precedente prassi della società.
In assenza di espresso divieto nello statuto o nell’atto di cessione, [ LEGGI TUTTO ]
Onere della prova in materia di regolare convocazione dell’assemblea. Revoca cautelare dell’amministratore di s.r.l.
Ricade sulla società l’onere della prova della tempestiva e regolare convocazione dell’assemblea.
La costituzione in giudizio della società in persona dell’amministratore deve essere considerata priva di effetti processuali una volta che sia intervenuta la nomina di un curatore speciale.
Retribuzione annuale dei sindaci in assenza di sua fissazione da parte dello statuto o della delibera di nomina
L’art. 2402 c.c. prevede che la retribuzione annuale dei sindaci, se non è stabilita nello statuto, deve essere determinata dalla assemblea all’atto della nomina per l’intero periodo di durata del loro ufficio. Si afferma, quindi, che l’incarico di componente del collegio sindacale, ai sensi dell’art. 2402 c.c. è necessariamente oneroso, in quanto non riflette solo interessi corporativi, ma concorre a tutelare, a garanzia [ LEGGI TUTTO ]
Causa di garanzia contro società estera e competenza territoriale delle Sezioni Specializzate in materia di impresa
La competenza territoriale per le cause di garanzia proposte contro società con sede all’estero, anche aventi sedi secondarie con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, che ricadono nella competenza per materia delle sezioni specializzate in materia di impresa, non è regolata dall’art. 4, comma 1 bis, bensì dall’art. 3, comma 3, D. Lgs. n. 168/2003. Infatti, l’art. 4, comma 1 bis, D. Lgs. n. 168/2003 menziona unicamente l’art. 33 c.p.c., omettendo qualsiasi riferimento ai casi disciplinati dall’art. 32 c.p.c. Tale omissione non può essere considerata frutto di mera dimenticanza, essendo piuttosto indicativa dell’intenzione del legislatore di non estendere la competenza esclusiva delle undici Sezioni specializzate al di là dell’ipotesi di cumulo soggettivo; ed invero, nelle materie devolute alle Sezioni specializzate la connessione (sussistente in particolare tra la causa di garanzia, sia propria che impropria, e la causa principale) è espressamente e separatamente regolata dall’art. 3 comma 3 del D.Lgs. n. 168/2003. [Il Tribunale di Bologna ha così ritenuto che la causa di garanzia proposta nei confronti di una società estera, appartenesse alla propria competenza e non a quella del Tribunale di Genova, in applicazione dell’art. 3, comma 3, D. Lgs. n. 168/2003].
La decisione di distribuire gli utili è rimessa alla maggioranza dei soci
Non è ravvisabile alcuna violazione di legge né di statuto, nell’ipotesi di distribuzione di utili in difformità rispetto a una disposizione statutaria, ma comunque approvata dall’assemblea (e prima di questa dal consiglio di amministrazione e dal collegio sindacale). Va in proposito sottolineato che nelle società per azioni, a norma dell’art. 2433 c.c. anche nel testo pre-riforma, la competenza a deliberare la distribuzione degli utili è riservata all’assemblea dei soci, che decide secondo le maggioranze di legge e di statuto; analoga previsione è contenuta nell’art. 2478 bis, comma 3, c.c., con riguardo alle società a responsabilità limitata. La decisione di distribuire utili è quindi rimessa alla maggioranza dei soci, che potrebbe anche legittimamente deliberare di accantonarli o di destinarli ad aumento di capitale; rientra, infatti, nei poteri dell’assemblea la facoltà di disporre la ripartizione degli utili ovvero di destinarli ad altro impiego o di differirne la distribuzione.
Clausola compromissoria statutaria ed arbitrabilità delle impugnazioni di delibere assembleari
Risulta circoscritta ai diritti disponibili dell’attore – ed è pertanto arbitrabile in presenza di clausola compromissoria statutaria – l’impugnazione da parte di un socio di una delibera assembleare di una s.p.a. per presunti vizi di corretta costituzione dell’assemblea, asserite omissioni [ LEGGI TUTTO ]
Nullità della delibera della approvazione del bilancio per difetto di chiarezza e rilevanza dei “chiarimenti” forniti dagli amministratori in sede assembleare ai fini della valutazione della liceità della delibera
Il bilancio di esercizio di una società di capitali che violi i precetti di chiarezza e precisione dettati dall’art. 2423, co. 2 c.c., è illecito, con conseguente nullità della relativa deliberazione assembleare di approvazione, non soltanto se la violazione determini una divaricazione [ LEGGI TUTTO ]
Diritto societario ante-Riforma: invalidità della delibera di nomina degli amministratori di s.c.r.l. per utilizzo di deleghe non autenticate in conformità allo statuto
Già nel diritto societario pre-Riforma, l’illiceità dell’oggetto di una delibera assembleare, ex art. 2379 c.c., era configurabile solo quando il suo contenuto si ponesse in contrasto con norme cogenti poste a tutela di un interesse generale che trascendesse l’interesse del singolo, mentre casi meno gravi di non conformità alla legge o allo statuto comportavano la sola annullabilità della delibera stessa. [ LEGGI TUTTO ]
Invalidità per contrarietà alla legge e abuso di maggioranza della deliberazione assembleare di “ratifica” di precedenti decisioni assembleari già annullate dal tribunale
Nelle s.r.l., l’esclusione del socio può essere disposta solo nelle specifiche ipotesi previste dall’atto costitutivo, restando, in ogni caso, preclusa la possibilità di azionare il rimedio con l’obiettivo di “sanzionare” l’esercizio di diritti [ LEGGI TUTTO ]
Legittimazione ad impugnare del socio e del creditore pignoratizio
La legittimazione ad impugnare una delibera assembleare di una s.r.l. per non conformità alla legge o allo statuto è circoscritta dall’art. 2479 – ter c.c. ai soci che non vi hanno consentito, escludendo così coloro che al momento dell’assunzione della delibera erano sprovvisti della qualità di socio, qualifica imprescindibile ai fini dell’esercizio del diritto all’impugnativa. Discorso diverso deve essere fatto per le decisioni assembleari aventi oggetto illecito o impossibile che, secondo il disposto della summenzionata norma, possono essere impugnate da chiunque vi abbia interesse e quindi anche da soggetti che non sono soci della società.
Qualora la partecipazione sociale sia gravata da un pegno, il diritto all’impugnazione delle decisioni assembleari è uno di quei “diritti amministrativi diversi” che ai sensi dell’art. 2352 comma 6 c.c. spetta in maniera concorrente sia al socio sia al creditore pignoratizio. Se l’esercizio dell’azione di nullità della delibera assembleare compete indistintamente sia al socio sia al creditore pignoratizio, non essendo neanche necessaria la qualifica di socio della società, la legittimazione ad impugnare la delibera per annullabilità soffre delle limitazioni che richiedono un coordinamento tra la legittimazione esclusiva del creditore pignoratizio e quella concorrente del socio, il quale, sebbene sia formalmente legittimato ad impugnare la deliberazione, subisce gli effetti dell’espressione del diritto di voto da parte del creditore pignoratizio, dal momento che sarebbe illogico, con riferimento alla medesima partecipazione sociale, l’espressione di un voto in senso favorevole a una data deliberazione e l’impugnazione volta al suo annullamento.
Per le ragioni poc’anzi dette, il socio titolare della partecipazione sociale può esperire l’azione di annullamento della delibera assembleare qualora il creditore pignoratizio in sede di decisione abbia espresso voto contrario o sia stato assente o astenuto, mentre l’impugnazione del socio non è proponibile qualora il creditore pignoratizio abbia votato a favore della delibera, perché l’azione è in contrasto con il comportamento dell’unico soggetto legittimato ad esprimere il voto.
[Nel caso di specie il Tribunale di Roma è chiamato ad affrontare la questione della legittimità a impugnare una decisione assembleare di approvazione del bilancio di una s.r.l. da parte di due soci della stessa: un socio che aveva acquistato la quota della società senza aver iscritto l’avvenuto trasferimento nel registro delle imprese e un socio, titolare di una quota di partecipazione gravata da un pegno in favore di un terzo creditore. Nel primo dei due casi riportati, il mancato deposito dell’atto di trasferimento della quota nel registro delle imprese non rende, ai sensi dell’art. 2470 c.c., l’atto opponibile alla società e priva l’acquirente della qualità di socio e della conseguente legittimazione all’esercizio dei diritti sociali, tra cui anche il diritto all’impugnazione delle delibere assembleari; nel secondo caso riportato, l’esercizio del voto favorevole da parte del creditore pignoratizio alla decisione di approvazione del bilancio di esercizio, priva il socio della legittimazione ad impugnare la decisione per violazione di legge o dello statuto. Ai soci è riconosciuta l’esclusiva legittimazione ad impugnare la deliberazione di approvazione del bilancio per i profili di nullità, qualora quest’ultimo sia redatto in violazione dei principi di chiarezza e precisione dettati dall’art. 2423 c.c., dal momento che la legge non richiede per l’esperimento della relativa azione la qualifica di socio della società, attribuendo a chiunque ne abbia interesse la legittimazione ad impugnare le decisioni aventi oggetto impossibile o illecito e quelle prese in assenza di assoluta informazione.]