Decadenza dal diritto di voto del socio di s.r.l. moroso e mancata convocazione all’assemblea
Una corretta lettura dell’art. 2466, co. 4, c.c. impone di rilevare che non può esercitare il diritto di voto il socio che non esegue il pagamento della quota nel termine prescritto, che è appunto il “socio in mora”, come previsto dal quarto comma della citata disposizione, indipendentemente sia da uno specifico atto di costituzione in mora (v. anche l’art. 1219, co. 2, n. 3, c.c.), sia dall’intimazione di una diffida ad eseguire il pagamento nel termine di trenta giorni, la quale va indirizzata al socio moroso al solo fine di dare inizio alla procedura di vendita in danno della intera quota sottoscritta, salva restando la decadenza dall’esercizio del diritto di voto.
In tema di società a responsabilità limitata, la deliberazione dell’assemblea assunta senza la convocazione di uno dei soci è da ritenersi nulla, poiché il disposto dell’art. 2479 ter, co. 3, c.c., nella parte in cui considera le decisioni prese “in assenza assoluta di informazioni” non si riferisce soltanto alla mancanza di informazioni sugli argomenti da trattare ma anche alla mancanza di informazioni sull’avvio del procedimento deliberativo.
Il difetto di convocazione dell’assemblea nelle s.r.l.
La mancata convocazione dell’assemblea dei soci di s.r.l. determina l’invalidità della delibera ai sensi dell’art. 2479 ter c.c., in quanto assunta in assenza assoluta di informazione. Al riguardo, non assume alcun rilievo l’ipotesi in cui il socio impugnante abbia acquisito aliunde notizia dell’assemblea e del relativo ordine del giorno. Ai sensi dell’art. 2479 bis, co. 5, c.c., l’ambivalenza tra convocazione e informazione è riferita solo ed esclusivamente ad amministratori e sindaci per l’ipotesi in cui l’assemblea, che pure non sia stata convocata secondo le modalità prescritte, abbia deliberato con la partecipazione dell’intero capitale sociale.
Nullità della delibera, omissione di una posta attiva dal bilancio
La mancanza totale di convocazione assembleare di una s.r.l. rientra nell’ipotesi di “assenza assoluta di informazione” di cui all’art. 2479-ter, co. 3 c.c., che comporta la sanzione della nullità della delibera, rilevabile dal giudice anche d’ufficio, pure in difetto di una previsione espressa, diversamente dai vizi che inficiano la convocazione effettivamente eseguita, determinanti l’annullabilità della decisione: e ciò in quanto la completa carenza di convocazione dell’assemblea riecheggia, in materia di s.r.l., l’analoga previsione di nullità contenuta, per le deliberazioni assembleari delle s.p.a., nell’art. 2379, co. 1 c.c.
L’oggetto di una delibera assembleare è illecito ex art. 2479-ter, co. 3 c.c. laddove il contenuto della stessa contrasti con norme dirette a tutelare interessi generali o ad impedire una deviazione dallo scopo economico-pratico del rapporto di società. Le norme inderogabili volte a presidiare la chiarezza e la precisione del bilancio contengono precetti dettati, oltre che nell’interesse dei singoli soci, anche a tutela dell’affidamento di tutti i soggetti che con la società entrano in rapporto, i quali hanno diritto a conoscere l’effettiva situazione patrimoniale e finanziaria dell’ente. Si tratta, dunque, di norme la cui osservanza è strumentale alla tutela di interessi generali. La loro violazione integra, quindi, un’ipotesi di nullità per illiceità dell’oggetto ex art. 2479-ter, co. 3 c.c.
In questo senso, la totale e ingiustificata omissione di una posta attiva confligge con il principio della c.d. continuità dei valori contabili di bilancio, sancito dall’art. 92 D.P.R. n. 917/1986 e dall’art. 2423-bis, n. 6 c.c., secondo cui il bilancio del nuovo esercizio di una società di capitali deve partire dai dati di chiusura di quello relativo all’anno precedente, non potendosi altrimenti ritenere che siano stati rispettati i principi di veridicità e correttezza di cui all’art. 2423, co. 2 c.c.
Agli effetti del tentativo di conciliazione prescritto dallo statuto, la nullità della delibera impugnata per illiceità dell’oggetto è da considerarsi diritto indisponibile, assorbente rispetto ai temi concernenti i vizi di invalidità della decisione eventualmente sanabili ex art. 2379-bis c.c. (come la mancata convocazione dell’assemblea).
Nullità della delibera sociale di approvazione del bilancio di una S.r.l. assunta in occasione di un’assemblea convocata oralmente e senza la partecipazione di tutti i soci.
A nulla rileva, ai fini della valutazione della validità della delibera impugnata, la circostanza che tutti i soci fossero stati “informati verbalmente” dell’assemblea, dal momento che tale prassi, anche qualora trovasse pieno riscontro probatorio in causa, non sarebbe comunque idonea ad assicurare ai soci un’adeguata e tempestiva informazione sugli argomenti da trattare, in assenza di una espressa dichiarazione di assenso da parte del socio di minoranza che non ha preso parte all’assemblea.
Nullità della delibera assembleare di S.r.l. per “assenza assoluta di informazione”
Una delibera di assemblea di s.r.l. deve ritenersi nulla per assenza assoluta di informazione solo per il caso di completa carenza di convocazione dell’assemblea e non certamente quando manchi una minuziosa esposizione dell’oggetto della delibera nel corso della riunione.
nullità delle delibere di s.r.l. per omessa convocazione dell’assemblea, riparto dell’onere probatorio e ammissibilità della prova per testimoni
Nelle s.r.l., qualora le decisioni dei soci siano assunte in sede assembleare, l’omessa convocazione dell’assemblea determina la nullità della delibera [ LEGGI TUTTO ]
Annullamento di azioni proprie e violazione del diritto di informazione dei soci
La delibera di riduzione del capitale sociale mediante annullamento di azioni proprie è impugnabile se l’inadempimento da parte del CdA degli obblighi informativi ex art. 2445 c.c. impedisce una partecipazione consapevole e informata dei soci; stante la stretta consequenzialità con il [ LEGGI TUTTO ]
Nullità delle decisioni dei soci per assenza assoluta di informazione. Ruolo del notaio nell’assemblea straordinaria.
Tra le ipotesi di nullità delle decisioni dei soci, l’art. 2479 ter, comma 3, c.c., al fine di tutelare il diritto inderogabile di partecipazione di ciascun socio alle decisioni sociali, annovera quella in cui le stesse vengano adottate in assenza assoluta di informazione. L’ambito della norma copre sia i casi in cui i soci non abbiano ricevuto l’avviso di comunicazione assembleare, sia quelli in cui l’abbiano ricevuto in difetto dei presupposti minimi di contenuto fissati dall’art. 2379 comma 3 c.c., [ LEGGI TUTTO ]
Invalidità delle delibere assembleari: compilazione del verbale di assemblea in modo non conforme agli accordi intercorsi. Querela di falso e mezzi di prova.
Il ricorso alla querela di falso si rende necessario solo nel caso in cui colui che contesta il contenuto della scrittura assume che il riempimento sia avvenuto absque pactis, sicché l’interpolazione del testo esce dalla sfera di controllo del sottoscrittore e realizza una vera e propria falsità materiale che esclude la provenienza del documento dal sottoscrittore [ LEGGI TUTTO ]
Sostituzione della delibera assembleare impugnata, cessazione della materia del contendere. Inoperatività della clausola compromissoria statutaria nel caso di vizi procedurali della delibera
Nel giudizio di impugnazione di una deliberazione assembleare si verifica la cessazione della materia del contendere quando risulti che successivamente l’assemblea, regolarmente riconvocata, abbia validamente deliberato sugli stessi argomenti della deliberazione impugnata. La nuova deliberazione deve avere lo stesso oggetto della prima e, quanto meno implicitamente, dalla stessa deve risultare la volontà dell’assemblea di sostituire la deliberazione invalida, ponendo in tal modo in essere un atto sostitutivo di quello invalido ed una rinnovazione [ LEGGI TUTTO ]