Querela di falso: falsità della firma ed efficacia probatoria dei timbri sul passaporto
Valore probatorio della cambiale sottoscritta priva di data e luogo di emissione
La cambiale sottoscritta che riporta l’importo e la data di scadenza ma è priva dell’indicazione della data e del luogo di emissione, pur non avendo efficacia di titolo esecutivo, determina un effetto di presunzione di esistenza del rapporto obbligatorio tra le parti.
Disconoscimento della propria sottoscrizione ed intervento del Pubblico Ministero nel procedimento per querela di falso
Il disconoscimento della propria sottoscrizione, ex art. 214 c.p.c., deve avvenire in modo formale ed inequivoco essendo inidonea, a tal fine, una contestazione generica oppure implicita, perché frammista ad altre difese o meramente sottintesa in una diversa versione dei fatti; la relativa eccezione deve contenere specifico riferimento al documento e al profilo che di questo viene contestato, sicché non vale, ove venga dedotta preventivamente a fini solo esplorativi e senza riferimento circoscritto al determinato documento ma con riguardo ad ogni eventuale prodizione in copia che sia stata o possa essere effettuata da controparte (cfr. Cass. Civ. 17/06/2021, n.17313).
Il procedimento di querela di falso ex art. 221 e ss. c.p.c. è volto all’accertamento dell’autenticità di un documento, ovvero la sua effettiva provenienza o attribuzione alla persona che ne appare essere l’autore, e può essere proposto in qualunque stato e grado del giudizio finché la verità del documento non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato.
L’art. 221, ultimo comma, c.p.c. dispone che, seppur obbligatorio l’intervento del pubblico ministero, detta partecipazione si ricollega all’esigenza di tutelare gli interessi generali in tema di pubblica fede e di ricerca dell’autore della falsità, e non deve intendersi come partecipazione attiva al processo (ex multis Trib. Salerno n. 2219/2012) essendo sufficiente che gli atti siano comunicati all’ufficio medesimo, per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre la partecipazione effettiva e “la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/2005).