Autonomia delle diverse azioni di responsabilità esercitate dall’organo della procedura concorsuale
L’esercizio unitario delle azioni ai sensi degli artt. 206 l.f. e 36 D.Lgs. 270/1995 dell’impresa in amministrazione straordinaria e delle azioni di responsabilità ex artt. 2393 e 2394 c.c., non esclude l’autonomia stessa delle azioni, le quali rimangono, per quanto uno actu esercitate, distinte e diversamente connotate nei loro presupposti e nei loro elementi costitutivi, tra cui in particolare, il danno, la qualificazione, la disciplina probatoria e la prescrizione, seppur tutte finalizzate all’unitario obiettivo della curatela di recuperare all’attivo della procedura tutto quanto sottratto o perduto per fatti imputabili agli amministratori, ai liquidatori e/o ai sindaci.