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Il difetto di convocazione dell’assemblea nelle s.r.l.

La mancata convocazione dell’assemblea dei soci di s.r.l. determina l’invalidità della delibera ai sensi dell’art. 2479 ter c.c., in quanto assunta in assenza assoluta di informazione. Al riguardo, non assume alcun rilievo l’ipotesi in cui il socio impugnante abbia acquisito aliunde notizia dell’assemblea e del relativo ordine del giorno. Ai sensi dell’art. 2479 bis, co. 5, c.c., l’ambivalenza tra convocazione e informazione è riferita solo ed esclusivamente ad amministratori e sindaci per l’ipotesi in cui l’assemblea, che pure non sia stata convocata secondo le modalità prescritte, abbia deliberato con la partecipazione dell’intero capitale sociale.

2 Febbraio 2021

Carattere suppletivo delle norme sulla convocazione dell’assemblea dei soci di s.r.l.

La disciplina dettata dal codice civile sulla convocazione dell’assemblea, che valorizza il momento della spedizione in un’ottica di certezza e celerità del procedimento, è destinata a operare solo in mancanza di una diversa disciplina statutaria. L’art. 2479-bis, co. 1, c.c. fa riferimento alla “spedizione” e non alla “ricezione” dell’avviso di convocazione, ma nulla impedisce ai soci i quali vogliano meglio tutelare il loro diritto di partecipazione informata all’assemblea di convenire una disciplina diversa, che faccia decorrere il termine di convocazione dall’effettiva e documentata ricezione dell’avviso di convocazione.

A nulla rileva, ai fini della valutazione della validità della delibera impugnata, la circostanza che tutti i soci fossero stati “informati verbalmente” dell’assemblea, dal momento che tale prassi, anche qualora avesse trovato pieno riscontro probatorio in causa, non sarebbe stata comunque idonea ad assicurare ai soci una adeguata e tempestiva informazione sugli argomenti da trattare, in assenza di una espressa dichiarazione di assenso da parte del socio di minoranza che non ha preso parte all’assemblea.

3 Dicembre 2020

Rinvio dell’assemblea dei soci e modalità di convocazione

Il disposto di una norma che – come l’art. 2374 c.c. – è stata dettata soltanto per la società azionaria non sembra applicabile analogicamente anche alle società a responsabilità limitata, in quanto il legislatore ha riconosciuto ai soci che non partecipano all’amministrazione della società penetranti poteri di controllo costituiti dal diritto di avere notizie dagli amministratori sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare i libri e i documenti relativi all’amministrazione.

Il rinvio ad altra data della prosecuzione dei lavori dell’assemblea impone in ogni caso alla società di procedere ad una nuova convocazione dei soci assenti all’assemblea di cui viene disposto il rinvio. Il socio, infatti, ha diritto ad essere preventivamente convocato all’assemblea nei modi e nei termini stabiliti dall’atto costitutivo, o in mancanza, secondo quelli previsti dalla legge, affinché questi venga messo nelle condizioni di esercitare in maniera informata il diritto di voto in ragione della propria quota partecipativa e di partecipare ed intervenire nella discussione sociale, come espressamente dall’art. 2479, co. 5 c.c. per le società a responsabilità limitata. E ciò perché la convocazione del socio è strumentale all’esercizio dei suddetti fondamentali diritti sociali.

19 Novembre 2020

Necessità di comunicazione individuale al socio ai fini della regolarità della convocazione dell’assemblea

La comunicazione individuale al socio, da effettuarsi ai sensi dell’art. 2366 c.c., è l’unica forma idonea a garantire l’effettiva conoscenza della convocazione dell’assemblea. Altre modalità informali di convocazione, seppure riconosciute come prassi consolidate e previste dallo statuto, sono valide nella misura in cui rappresentano un’ulteriore modalità di convocazione, che si aggiunge e non si sostituisce alla necessaria comunicazione individualizzata. L’omissione della comunicazione individuale al socio – contenente l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare – integra l’ipotesi di mancata convocazione dell’assemblea la quale, ex art. 2379 c.c., comporta la nullità della delibera assembleare.

La mancata accettazione di una proposta di finanziamento rivolta ai soci, non essendo sussumibile in una delle cause di esclusione legale di cui agli artt. 2531 e 2533 c.c., può determinare l’esclusione di un socio di cooperativa solo laddove esplicitamente prevista da una clausola statutaria.

23 Ottobre 2020

Esercizio del diritto di controllo ex art. 2476 c.c.

La s.r.l. è tenuta a soddisfare l’esercizio del diritto di controllo ex art 2476 c.c., nei limiti in cui tale esercizio non risulti vessatorio o fatto con deliberato proposito di ledere gli interessi societari. L’esercizio di tale diritto può ingenerare bisogno di approfondimenti e dare luogo a nuove richieste, che l’organo amministrativo è tenuto a soddisfare ai sensi dell’art. 2476, comma secondo, c.c. [ LEGGI TUTTO ]

18 Ottobre 2019

Vizio di convocazione del socio di s.r.l.

Rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 2479 ter c.c. non solo i casi in cui la convocazione del socio di srl manchi completamente, ma, facendo applicazione analogica dell’art. 2379, comma 3, c.c., anche i casi in cui provenga da soggetto estraneo alla società, in quanto né socio, né membro dell’organo amministrativo o di controllo, non rilevando, in tale ultimo caso, che la convocazione abbia fornito al socio le informazioni in merito alla data e alle questioni oggetto dell’assemblea.

 

27 Settembre 2018

Impugnabilità delle delibere di approvazione del bilancio nelle società di capitali

Il fatto che l’85% del capitale sociale e l’intero complesso dei beni aziendali appartengano allo Stato, giusto provvedimento di confisca adottato ex lege 575/65, non vale a radicare la competenza, quale giudice dell’esecuzione, del Tribunale che ha disposto la confisca, in caso di impugnazione, da parte del socio di minoranza, delle delibere di approvazione dei bilanci d’esercizio di una società di capitali. A quest’ultimo, infatti, la legge riserva meramente l’accertamento e il soddisfacimento dei diritti dei creditori muniti di ipoteca iscritta sui beni confiscati anteriormente alla trascrizione del sequestro e di quelli che, sempre prima della trascrizione del sequestro, abbiano trascritto un pignoramento sui beni o siano intervenuti nell’esecuzione iniziata con tale pignoramento.

La delibera di approvazione del bilancio di società di capitali, che, ovviamente, non può prescindere dalla relazione di accompagnamento redatta dall’amministratore, non comporta automaticamente – in difetto di espressa previsione nell’ordine del giorno sul quale l’assemblea è stata convocata – l’approvazione anche degli atti gestori menzionati nella relazione. Infatti, in tema di società di capitali, l’approvazione del bilancio non costituisce ratifica tacita dell’operato dell’amministratore in conflitto d’interessi, in quanto sia la disciplina del bilancio che quella dell’assemblea hanno natura imperativa e rispondono all’interesse pubblico ad un regolare svolgimento dell’attività economica.

Il vizio della delibera assembleare (volta ad approvare il bilancio) sostanziantesi nell’assenza assoluta di informazione è ravvisabile nel caso di decisione adottata non già con il metodo della consultazione scritta, bensì con il metodo assembleare, allorquando la convocazione difetti. Ad ogni modo, spetta poi al giudice di merito la valutazione delle caratteristiche del caso concreto, tra le quali rientra, inter alia, la possibilità per il socio di ottenere un rinvio dell’assemblea in base al generale principio di buona fede nell’esecuzione del contratto, nel caso in cui egli, per causa a lui non imputabile, nonostante la regolarità della convocazione, non sia stato messo nelle condizioni di partecipare all’assemblea sulla base di una tempestiva informazione.

20 Marzo 2017

Sostituzione della delibera di s.r.l. impugnata con altra delibera

La disciplina di cui all’art. 2377, comma 8 , benché sia dettata con riferimento alle società per azioni ed alle deliberazioni annullabili, è applicabile anche alle deliberazioni nulle nei limiti della compatibilità, nonché alle deliberazioni delle s.r.l., per le quali opera il rinvio ex art. 2479 ter, 4° comma, c.c., sempre nei limiti della compatibilità.

Nel giudizio di impugnazione [ LEGGI TUTTO ]

20 Marzo 2017

Impugnazione, da parte del sindaco revocato, della delibera di sostituzione del collegio sindacale con un sindaco unico

Nell’ipotesi di deliberazione assembleare di s.r.l., la “assoluta mancanza di informazione” di cui al terzo comma dell’art. 2479 ter c.c. va riferita, in via sistematica, al procedimento di convocazione in senso proprio e si risolve nel medesimo vizio di nullità previsto dall’art. 2379 c.c.  per le s.p.a., che ricorre nel caso della completa mancanza di convocazione, quando [ LEGGI TUTTO ]