Presupposti essenziali per la concessione di sequestro conservativo
La misura cautelare del sequestro conservativo può essere concessa ove ricorrano due presupposti: da una parte, che la garanzia del credito tutelato si sia assottigliata oppure sia in procinto di assottigliarsi quali-quantitativamente rispetto al momento in cui il credito è sorto, a causa di condotte dispositive del debitore o dell’aggressione che dei suoi beni abbiano fatto o stiano per fare altri creditori; dall’altra, che il timore di perdere la garanzia del proprio credito si basi su elementi oggettivi – rappresentati dalla capacità patrimoniale del debitore in relazione all’entità del credito – oppure soggettivi – rappresentati dal comportamento del debitore che lasci fondatamente temere atti di depauperamento del patrimonio -, non essendo comunque sufficiente a tal fine un mero giudizio di incapienza in sé del patrimonio del debitore né il mero sospetto circa la sua intenzione di sottrarre alla garanzia tutti o alcuni dei suoi beni. [ LEGGI TUTTO ]
Sequestro giudiziario di assegno circolare e strumentalità dell’azione cautelare ai fini della successiva azione di responsabilità dell’amministratore
Un’azione cautelare che miri ad ottenere il sequestro di un assegno circolare, prodromico ad un’azione di responsabilità verso un amministratore di srl ex art. 2476 c.c., deve essere necessariamente strumentale all’azione di responsabilità medesima. Laddove sia accertato che l’azione di responsabilità ha come obiettivo il rientro delle somme oggetto dell’assegno circolare in capo alla società, e ove sia al contempo accertato che l’assegno è già stato incassato, viene a mancare la strumentalità dell’azione cautelare, che va pertanto respinta.
La richiesta di parere preliminare non è lo scopo dello strumento cautelare
Revoca dell’amministratore in via cautelare nella società in accomandita semplice. Giusta causa di revoca.
La revoca dell’amministratore nelle società di persone e, in particolare, in quelle in accomandita semplice, in forza dell’art. 2259, applicabile anche alle società di persone, per il duplice rinvio di cui agli artt. 2315 e 2293 c.c., non ha effetto se non ricorre giusta causa, nel caso in cui l’amministratore sia stato nominato con il contratto sociale, mentre, se nominato con atto separato, è revocabile secondo le norme sul mandato. [ LEGGI TUTTO ]