Mancata accettazione della proposta irrevocabile di acquisto del ramo di azienda e responsabilità degli amministratori
La mancata accettazione della proposta di acquisto del ramo di azienda non può essere addebitata a condotta dolosa dell’amministratore, qualora la stessa condotta non sia venuta a concretizzarsi in un radicale ostacolo alla prosecuzione della produzione oggetto del ramo di azienda affittato o in uno “spoglio” di beni aziendali (nella specie, diniego allo spostamento di taluni macchinari produttivi dal sito produttivo del ramo di azienda affittato alla sede dell’affittuario che non ha tuttavia comportato l’interruzione della produzione del ramo di azienda, già affidata ad altra subfornitrice).
In caso di mancata accettazione della proposta irrevocabile di acquisto di ramo di azienda o in caso di caducazione dell’offerta, rimane comunque acquisita dall’affittante la parte di canone di affitto imputata ad acconto sul corrispettivo finale di acquisto, se la proposta di acquisto non prevede alcun meccanismo restitutorio della parte di canone di affitto imputata a prezzo né per l’ipotesi di cessione a terzi dei rami di azienda, né per quella di mancata accettazione della proposta entro il termine di validità della medesima.
Responsibilità per mala gestio e clausola compromissoria statutaria
È pacificamente ricompresa nell’ambito di applicazione della clausola compromissoria contenuta nello statuto societario, e pertanto deve essere devoluta in arbitrato, l’azione ex art. 2395 c.c. promossa nei confronti degli amministratori di accertamento della responsabilità per mala gestio.
Condizione di efficacia dell’attività processuale del curatore e quantificazione del danno per illecita prosecuzione dell’attività
Al fine di imputare all’amministratore colpevole il danno effettivamente derivato dall’illecita prosecuzione dell’attività a seguito del verificarsi di una causa di scioglimento, occorre confrontare i bilanci, vale a dire quello relativo al momento in cui si è realmente verificata la causa di scioglimento e quello della messa in liquidazione (ovvero, in mancanza, del fallimento), dopo avere effettuato non solo le rettifiche volte a elidere le conseguenze della violazione dei criteri di redazione degli stessi, ma anche quelle derivanti dalla necessità di porsi nella prospettiva della liquidazione, visto che proprio alla liquidazione, se si fosse agito nel rispetto delle norme, si sarebbe dovuti giungere.
L’autorizzazione del giudice delegato a promuovere azione giudiziale o a resistere all’altrui azione è da ritenersi quale condizione di efficacia dell’attività processuale del curatore. Ne consegue che l’autorizzazione ad agire o a resistere data nel successivo giudizio d’impugnazione produce la sanatoria con effetto ex tunc del vizio di mancata autorizzazione.
Applicabilità del criterio di quantificazione del danno secondo la differenza dei netti patrimoniali a fattispecie anteriori all’introduzione dell’art. 2486, secondo comma, c.c.
Le azioni di responsabilità esperibili dalla curatela nei confronti dell’organo amministrativo soggiacciono al termine prescrizionale quinquennale che decorre, per l’azione sociale di responsabilità, dal momento di cessazione della carica dei componenti l’organo amministrativo e, per l’azione di responsabilità esperibile dai creditori sociali ex art. 2394 c.c., dal momento in cui si manifesta l’insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento dei crediti da intendersi quale condizione “di squilibrio patrimoniale più grave e definitiva, la cui emersione non coincide necessariamente con la dichiarazione di fallimento, potendo essere anteriore o posteriore”.
Ai fini della determinazione del danno nelle ipotesi in cui l’aggravamento delle perdite derivi dalla prosecuzione dell’attività d’impresa – da intendersi come un insieme di operazioni tra di esse correlate – il danno causalmente riconducibile al comportamento degli amministratori deve essere commisurato all’aggravamento del deficit patrimoniale, calcolato secondo il c.d. criterio della “perdita incrementale netta”, ossia con riferimento al valore del deficit alla data in cui sarebbe dovuta cessare l’attività di impresa e a quello riscontrato all’epoca del reale inizio della liquidazione, così superando l’impossibilità di fornire una prova specifica dell’ammontare dei danni direttamente conseguenti a ciascuna singola condotta e la necessità di procedere alla determinazione del danno mediante criteri presuntivi o equitativi.
Il criterio c.d. della “differenza dei netti patrimoniali” è da ritenere pienamente utilizzabile, per la sua ragionevolezza, anche anteriormente al riconoscimento normativo operato dall’art. 378, comma 2, del D.Lgs. n.14/2019, con l’aggiunta dell’ultimo comma dell’art. 2486 c.c.
Presupposti del sequestro conservativo
Il sequestro conservativo, com’è noto, è un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale c.d. generica (vale a dire quella apprestata ai propri creditori, ex art. 2740 co. 1° c.c., da tutti i beni presenti e futuri del debitore) concesso al creditore che abbia fondato timore di perderla (art. 671 c.p.c.), o quantomeno -nella corrente interpretazione giurisprudenziale- di vederla assottigliarsi per atti dispositivi del patrimonio che il debitore abbia posto in essere o stia per compiere: [ LEGGI TUTTO ]
Prelievi bancari, bonifici a sé stessi, apprensione di una cassetta di sicurezza da parte dei suoi amministratori e indebito oggettivo
I prelievi bancari, i bonifici a sé stessi e la materiale apprensione del contenuto di una cassetta di sicurezza di una società da parte dei suoi amministratori integrano gli estremi dell’indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. che devono essere quindi condannati alla restituzione dell’indebito.
Autoattribuzione di uno specifico compenso per la carica di amministratore delegato
Vìola la disciplina dettata in materia di compensi degli amministratori, e integra quindi il fumus ai fini della concessione del sequestro conservativo intentato a cautela della futura azione di responsabilità, l’amministratore che, pur in assenza di deliberazione da parte del CdA relativa allo specifico compenso per la carica di Amministratore Delegato ricoperta, si attribuisce somme eccedenti quelle deliberate dall’assemblea, non rappresentando valido titolo per pretendere o per ricevere gli importi in discussione, né il budget triennale della società dal quale risulti un compenso del CdA superiore a quello deliberato dall’assemblea, né la delibera assembleare recante la semplice delega al CdA per l’individuazione del compenso dell’AD, né tantomeno la successiva inerzia del CdA in tema, che avrebbe al più potuto dar luogo a richiesta dell’amministratore di determinazione giudiziale del compenso e non certo alla percezione di somme in sostanza corrispondenti ad una autoliquidazione.
Clausola compromissoria e proposizione nei confronti di un amministratore di un’azione ex art. 2476 co. 3 e 6 c.c.
La proposizione nei confronti di un amministratore di un’azione ex art. 2476 co. 3 e 6 c.c. è improcedibile ove nello statuto sociale sia presente una clausola compromissoria che prevede la devoluzione ad un arbitro di qualsiasi controversia – tra soci, soci e società ovvero da e nei confronti di amministratori, liquidatori e sindaci – che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.
Efficacia probatoria del verbale dell’assemblea ordinaria
Il verbale di assemblea ordinaria di una società di capitali ha efficacia probatoria poiché documenta quanto avvenuto in sede di assemblea (data in cui si è tenuta, identità dei partecipanti, capitale da ciascuno rappresentato, modalità e risultato delle votazioni, eventuali dichiarazioni dei soci) in funzione del controllo delle attività svolte anche da parte dei soci assenti e dissenzienti. Tuttavia, non trattandosi di atto dotato di fede privilegiata, i soci possono far valere eventuali sue difformità rispetto alla realtà effettuale con qualsiasi mezzo di prova, con la conseguenza che, se i soci non assolvano a detto onere probatorio su di essi incombente, non possono mettere in discussione quanto documentato dal verbale.
Dalla delibera dell’assemblea dei soci di s.r.l. che, rimuovendo ex post i limiti del potere rappresentativo degli amministratori, faccia propri ex tunc gli effetti degli atti compiuti dall’amministratore in violazione dei limiti derivanti dal mandato conferitogli non consegue la sottrazione dell’amministratore al rischio dell’azione sociale di responsabilità, atteso che il socio di minoranza assente o dissenziente può esperirla ai sensi dell’art. 2476, co. 3, c.c. Tale azione, infatti, può essere solo oggetto di rinuncia o transazione da parte della società con le maggioranze prescritte dall’art. 2476, co. 5, c.c.
Irregolare tenuta delle scritture contabili e azione di responsabilità
Eventuali irregolarità nella tenuta delle scritture contabili e nella redazione dei bilanci possono certamente rappresentare lo strumento per occultare pregresse operazioni illecite ovvero per celare la causa di scioglimento prevista dall’art. 2484, n. 4 c.c. e così consentire l’indebita prosecuzione dell’ordinaria attività gestoria in epoca successiva alla perdita dei requisiti di capitale previsti dalla legge, ma in tali ipotesi il danno risarcibile è rappresentato, all’evidenza, non già dalla misura del “falso”, ma dagli effetti patrimoniali delle condotte che con quei falsi di sono occultate o che grazie a quei falsi sono state consentite. Tali condotte, dunque, devono essere specificamente contestate da chi agisce per il risarcimento del danno, non potendo il giudice individuarle e verificarle d’ufficio.
In caso di azione di responsabilità esercitata dal curatore fallimentare, il danno non deve essere automaticamente identificato nella differenza tra attivo e passivo fallimentare. Può essere individuato in via presuntiva (art. 1226 c.c.) nella differenza fra attivo e passivo solo in caso di radicale impossibilità di ricostruire le vicende societarie per mancanza o assoluta inattendibilità delle scritture contabili e a condizione che sia allegato e dimostrato uno specifico inadempimento, imputabile all’amministratore, tale da determinare specifici effetti pregiudizievoli – c.d. “inadempimento qualificato” – ma che non può consistere nell’omessa tenuta delle scritture contabili, in quanto la contabilità registra gli accadimenti economici che interessano l’attività dell’impresa, non li determina.